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Sentenza

Sentenza n. 1558/2026 - Venezia, Sezione 4

Giustizia amministrativa202601114

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Veneto - Venezia, Sez. IVSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: verbale del Consiglio di classe di non ammissione all’esame di Stato, con mancata attribuzione dei crediti formativi, e scrutinio finale recante insufficienze in Matematica e Fisica

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione scolastica)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La studentessa ha impugnato la deliberazione di non ammissione all’esame di maturità per l’anno scolastico 2025/2026, deducendo che le valutazioni insufficienti in Matematica e Fisica fossero frutto di un atteggiamento pregiudizialmente negativo dei docenti e del Consiglio di classe; che non fosse stato adeguatamente considerato il voto di 6/10 conseguito nella prova orale di recupero di Fisica del 3 giugno 2026; che il Consiglio di classe avesse omesso di valutare l’andamento complessivo della carriera scolastica dell’ultimo anno e i risultati positivi nelle materie caratterizzanti l’indirizzo di studi; nonché che fosse stata violata la parità di trattamento rispetto ad altri studenti ammessi all’esame nonostante la presenza di insufficienze. L’istanza cautelare è stata proposta con il ricorso, definito con sentenza in forma semplificata ai sensi dell’art. 60 c.p.a.

La decisione

Il TAR ha respinto il ricorso. Ha ritenuto che le censure mirassero a ottenere un riesame nel merito delle valutazioni scolastiche, non consentito al giudice amministrativo salvo manifesta irragionevolezza, travisamento dei fatti o evidente difetto di istruttoria. Nel caso concreto, la documentazione amministrativa dimostrava che le insufficienze in Matematica e Fisica erano presenti già dal primo quadrimestre e non erano state sostanzialmente superate dopo le attività di recupero; il giudizio del Consiglio di classe risultava motivato e coerente con gli esiti delle verifiche. Il voto di 6/10 nella singola prova di recupero di Fisica non imponeva una valutazione finale sufficiente, poiché la valutazione conclusiva deve considerare globalmente il percorso formativo annuale e non costituisce la mera trasposizione dell’ultima verifica. Il Consiglio di classe aveva inoltre considerato i risultati positivi nelle materie di indirizzo, ritenendo tuttavia che le persistenti carenze in Matematica e Fisica impedissero il raggiungimento degli obiettivi minimi e incidessero significativamente sulla preparazione complessiva, anche in ragione della rilevanza della Fisica nell’esame di Stato dell’indirizzo frequentato. La censura di disparità di trattamento è stata giudicata generica, perché fondata sul mero richiamo ad altri studenti senza dimostrare l’identità delle situazioni comparate. La non ammissione risultava inoltre conforme al criterio previamente approvato dal Collegio dei docenti, secondo cui l’ammissione era prevista in presenza di al massimo una sola insufficienza; la studentessa presentava invece due insufficienze e il mancato recupero delle carenze formative. Spese compensate.

Norme richiamate

  • art. 60 c.p.a.

    Consente la definizione del giudizio con sentenza in forma semplificata, previa audizione delle parti, quando la causa è matura per la decisione.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    Richiamato quale fondamento dell’oscuramento delle generalità e dei dati identificativi della parte ricorrente.

  • art. 9, paragrafo 1, Regolamento (UE) 2016/679

    Richiamato, insieme alla disciplina nazionale sulla privacy, a tutela dei diritti e della dignità della parte ricorrente mediante oscuramento dei dati identificativi.

Massime di principio

  • Il sindacato del giudice amministrativo sulle valutazioni scolastiche non può trasformarsi in un riesame del merito didattico e valutativo; esso è ammesso soltanto in presenza di manifesta irragionevolezza, travisamento dei fatti o evidente difetto di istruttoria.
  • La valutazione finale dello studente deve essere riferita globalmente al percorso formativo annuale e non coincide necessariamente con l’esito positivo di una singola prova di recupero sostenuta al termine dell’anno scolastico.
  • Il superamento di una prova di recupero non impone automaticamente al Consiglio di classe di ritenere integralmente colmate le carenze pregresse, potendo l’organo valutare anche la reiterazione e la gravità delle insufficienze e il complessivo andamento didattico.
  • La censura di disparità di trattamento in materia scolastica è inidonea a fondare l’annullamento se si limita a richiamare altri studenti senza dimostrare l’effettiva identità delle situazioni comparate.
  • È legittima la non ammissione all’esame di Stato quando il Consiglio di classe, con motivazione congrua e coerente, rilevi il mancato raggiungimento degli obiettivi minimi di apprendimento e la presenza di un numero di insufficienze superiore a quello ammesso dai criteri previamente approvati dal Collegio dei docenti.

Come è indicizzato

MaterieScuolaDecisione e riti speciali
RamiIstruzione e universitàProcesso amministrativo
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaEccesso di potereDifetto di istruttoria

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