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Sentenza

Sentenza n. 893/2026 - Bari, Sezione 1

per l'annullamento - della delibera del Consiglio di Amministrazione dell’Università degli Studi di -OMISSIS- -OMISSIS- del 2026 del -OMISSIS- (riunione del -OMISSIS-), nella parte in cui è stato deliberato di approvare la chiamata del dott. -OMISSIS- -OMISSIS- nel ruolo di ricercatore universitario a tempo determinato, ai sensi dell’art. 24, co. 3, lett. a), Legge 240/2010 (nel testo vigente prima della data di entrata in vigore della Legge n. 79 del 29.06/2022), in regime di impegno a tempo pieno, per il gruppo scientifico disciplinare -OMISSIS- – settore scientifico disciplinare -OMISSIS- (già -OMISSIS-), per le esigenze del Dipartimento di Scienze Agrarie, Alimenti, Risorse Naturali e Ingegneria, a decorrere dal 16 gennaio 2026, anziché della ricorrente-OMISSIS- che ha, invece, ottenuto il miglior punteggio nella relativa selezione pubblica; - di ogni altro atto alla stessa delibera connesso, sia presupposto che consequenziale, ancorché non conosciuto, ivi espressamente compreso: a) il verbale del Consiglio di Dipartimento di Scienze Agrarie, Alimenti, Risorse Naturali e Ingegneria n. -OMISSIS- del -OMISSIS- dell’Università degli Studi di -OMISSIS-, con cui il suddetto Consiglio di Dipartimento ha proposto al Consiglio di Amministrazione la chiamata del dott. -OMISSIS- -OMISSIS-, anziché della ricorrente, la dott.ssa-OMISSIS-, per la copertura di n. 1 posto di ricercatore universitario a tempo determinato, ai sensi dell’art. 24, co. 3, lett. a), Legge 240/2010 (nel testo vigente prima della data di entrata in vigore della Legge n. 79 del 29 giugno 2022), in regime di impegno a tempo pieno, per il -OMISSIS- in esito alla procedura bandita con D.R. n. -OMISSIS- prot. N. -OMISSIS- del -OMISSIS- a decorrere dalla prima data utile”; b) il contratto di lavoro subordinato della durata di 36 mesi, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lett. a), Legge 240/2010 (nel testo vigente prima della entrata in vigore della Legge n. 79 del 29 giugno 2022), stipulato tra l’Università degli Studi di -OMISSIS- ed il dott. -OMISSIS- -OMISSIS-; - ordinare all’Università degli Studi di -OMISSIS-, in persona del legale rappresentante p.t., di dichiarare la dott.ssa-OMISSIS- vincitrice della selezione pubblica per la copertura di n. 1 posto di ricercatore universitario a tempo determinato, ai sensi dell’art. 24, co. 3, lett. a)...in regime di impegno a tempo pieno per il -OMISSIS- – settore scientifico disciplinare -OMISSIS-, per le esigenze del Dipartimento di Scienze Agrarie, Alimenti, Risorse Naturali e Ingegneria, inserendo la ricorrente nel relativo ruolo, previa sottoscrizione del contratto di lavoro; - in subordine, ordinare all’Università degli Studi di -OMISSIS- di procedere, in un congruo termine, ad una rivalutazione dei due candidati -OMISSIS- e -OMISSIS- limitatamente alla fase della proposta di nomina del vincitore da parte del Consiglio di Dipartimento da sottoporre al Consiglio di Amministrazione, senza la presenza del prof. -OMISSIS- e, comunque, in ossequio ai principi di cui al presente ricorso.

Giustizia amministrativa202600615

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Puglia - Bari, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: delibere del Consiglio di Dipartimento e del Consiglio di Amministrazione che avevano proposto e approvato la chiamata di un altro candidato come ricercatore a tempo determinato, nonostante la ricorrente avesse ottenuto il punteggio più alto; contratto stipulato con il candidato chiamato

Esito

CESSATA MATERIA DEL CONTENDERE

Favorevole al ricorrente (candidata a concorso)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente, candidata alla selezione per un posto di ricercatore universitario a tempo determinato ex art. 24, comma 3, lett. a), della l. 240/2010, ha impugnato la proposta dipartimentale e la delibera del Consiglio di Amministrazione che avevano disposto la chiamata di un altro candidato, nonostante avesse ottenuto il miglior punteggio. Ha dedotto, con il primo motivo, la violazione dell’art. 24 della l. 240/2010, del bando e del regolamento universitario, nonché disparità di trattamento, erronea presupposizione, perplessità manifesta, eccesso di potere e sviamento, contestando che la scelta avesse sovvertito l’esito della valutazione comparativa sulla base della prevalenza attribuita alle esigenze didattiche e alla maggiore esperienza didattica del candidato prescelto, criteri non previsti dal bando e in contrasto con il criterio preferenziale della produzione scientifica. Con il secondo motivo ha denunciato la violazione del bando e del regolamento, difetto assoluto di motivazione, disparità di trattamento, eccesso di potere e sviamento. Con il terzo motivo ha dedotto la violazione degli artt. 51 e 52 c.p.c. e del regolamento universitario, nonché la lesione dell’imparzialità e del buon andamento, in relazione al dedotto conflitto di interesse nella fase della proposta di chiamata.

La decisione

Dopo l’accoglimento dell’istanza cautelare ai soli fini del riesame, l’Università ha annullato la precedente approvazione della chiamata dell’altro candidato e, a seguito di una nuova proposta dipartimentale adottata escludendo il conflitto di interesse e acquisendo il parere di una commissione istruttoria, ha approvato senza riserve la chiamata della ricorrente, con decorrenza dal 16 luglio 2026. Poiché l’interesse sostanziale azionato è stato così integralmente soddisfatto, il TAR ha dichiarato cessata la materia del contendere. In sede di soccombenza virtuale ha ritenuto fondato il ricorso, confermando nel merito le ragioni del fumus espresse nell’ordinanza cautelare: la scelta originaria aveva sovvertito le valutazioni della commissione facendo prevalere esigenze didattiche e maggiore esperienza didattica, non previste dal bando, rispetto al criterio preferenziale della produzione scientifica, in violazione della par condicio; era inoltre positivamente apprezzabile il conflitto di interesse poi escluso nella rinnovata deliberazione. L’Università è stata condannata a pagare le spese processuali, liquidate in euro 3.000,00 oltre accessori di legge.

Norme richiamate

  • art. 24, comma 3, lett. a), l. 240/2010

    la proposta di chiamata per la copertura di un posto di ricercatore universitario a tempo determinato (durata trentasei mesi), ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera a) della legge n. 240/2010 (nel testo vigente prima della data di entrata in vigore della legge n. 79 del 29 giugno 2022), di cui alla presupposta impugnata deliberazione n. -OMISSIS- del Consiglio di Dipartimento di Scienze Agrarie, Alimenti, Risorse Naturali e Ingegneria dell’Università degli Studi di -OMISSIS-, sembra sovvertire l’esito delle valutazioni operate dalla Commissione, sulla base della ritenuta priorità della copertura dei fabbisogni di natura didattica (e dell’esperienza didattica più consolidata del candidato individuato), non prevista dal bando, disattendendo - invece - il prescritto criterio preferenziale del possesso di una significativa produzione scientifica sul piano qualitativo e quantitativo (articoli 8 - Attività della Commissione giudicatrice - e 10 - Chiamata e stipula del contratto individuale di lavoro - del bando e le correlate disposizioni del Regolamento per il reclutamento di ricercatori a tempo determinato, di cui al decreto rettorale n. -OMISSIS-, articoli 8 - Attività della Commissione giudicatrice - e 10 - Chiamata), in violazione della par condicio;

    Nel caso esaminato, la chiamata non poteva sovvertire l’esito delle valutazioni della commissione attribuendo priorità a esigenze didattiche e all’esperienza didattica del candidato, criteri non previsti dal bando, in luogo del criterio preferenziale della produzione scientifica qualitativa e quantitativa.

  • art. 51 c.p.c.

    In particolare, l’Amministrazione - in composizione che ha in concreto escluso il dedotto e positivamente apprezzabile conflitto di interesse e previa acquisizione del report dell’apposita Commissione istruttoria nominata dal Dipartimento, la quale, nel formulare il proprio parere in merito all’aderenza del profilo scientifico dei Dott.ri -OMISSIS- -OMISSIS- e-OMISSIS- alle linee di ricerca declinate nei documenti strategici e programmatori del Dipartimento, ha ritenuto che Entrambi i profili scientifici risultano quindi coerenti e aderenti, ciascuno per le proprie specifiche traiettorie di ricerca, agli obiettivi strategici e alle linee di ricerca del Dipartimento, nonché Considerato che la commissione di valutazione della procedura in oggetto ha attribuito alla dott.ssa -OMISSIS- il punteggio di-OMISSIS- punti per le pubblicazioni scientifiche con un giudizio ottimo, mentre al dott. -OMISSIS- ha attribuito un punteggio di -OMISSIS- con un giudizio più che sufficiente (cfr. la deliberazione del Consiglio di Dipartimento n. -OMISSIS-del -OMISSIS- 2026, con cui è stata, infine, proposta la chiamata della ricorrente per la copertura del posto di ricercatore universitario a tempo determinato in questione) - ha annullato la delibera di approvazione della chiamata del controinteressato, di cui alla gravata delibera -OMISSIS-/2026, nonché approvato la chiamata di parte ricorrente (cfr. la deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. -OMISSIS- del -OMISSIS-), senza riserva alcuna; parte ricorrente ha dichiarato la cessazione della materia del contendere.

    Il riesame deve svolgersi in una composizione che escluda il conflitto di interesse positivamente apprezzabile; il nuovo procedimento ha soddisfatto tale esigenza adottando la proposta di chiamata in composizione diversa.

  • art. 52 c.p.c.

    In particolare, l’Amministrazione - in composizione che ha in concreto escluso il dedotto e positivamente apprezzabile conflitto di interesse e previa acquisizione del report dell’apposita Commissione istruttoria nominata dal Dipartimento, la quale, nel formulare il proprio parere in merito all’aderenza del profilo scientifico dei Dott.ri -OMISSIS- -OMISSIS- e-OMISSIS- alle linee di ricerca declinate nei documenti strategici e programmatori del Dipartimento, ha ritenuto che Entrambi i profili scientifici risultano quindi coerenti e aderenti, ciascuno per le proprie specifiche traiettorie di ricerca, agli obiettivi strategici e alle linee di ricerca del Dipartimento, nonché Considerato che la commissione di valutazione della procedura in oggetto ha attribuito alla dott.ssa -OMISSIS- il punteggio di-OMISSIS- punti per le pubblicazioni scientifiche con un giudizio ottimo, mentre al dott. -OMISSIS- ha attribuito un punteggio di -OMISSIS- con un giudizio più che sufficiente (cfr. la deliberazione del Consiglio di Dipartimento n. -OMISSIS-del -OMISSIS- 2026, con cui è stata, infine, proposta la chiamata della ricorrente per la copertura del posto di ricercatore universitario a tempo determinato in questione) - ha annullato la delibera di approvazione della chiamata del controinteressato, di cui alla gravata delibera -OMISSIS-/2026, nonché approvato la chiamata di parte ricorrente (cfr. la deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. -OMISSIS- del -OMISSIS-), senza riserva alcuna; parte ricorrente ha dichiarato la cessazione della materia del contendere.

    Il riesame deve svolgersi in una composizione che escluda il conflitto di interesse positivamente apprezzabile; il nuovo procedimento ha soddisfatto tale esigenza adottando la proposta di chiamata in composizione diversa.

  • art. 60 c.p.a.

    Dato avviso, ai sensi dell’art. 60 Cod. proc. amm., della possibile definizione del merito del giudizio con sentenza in forma semplificata, la causa è stata introitata per la decisione.

    La decisione è stata definita con sentenza in forma semplificata previa comunicazione alle parti della possibilità di definire il giudizio nel merito.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare la parte ricorrente e i soggetti nominati.

    A tutela dei diritti o della dignità degli interessati, il giudice dispone l’oscuramento delle generalità e degli altri dati idonei a identificarli.

Massime di principio

  • Nelle procedure universitarie di chiamata dei ricercatori, la proposta di chiamata non può sovvertire l’esito delle valutazioni della commissione attribuendo rilievo determinante a esigenze didattiche o all’esperienza didattica del candidato, se tali criteri non sono previsti dal bando, disattendendo il criterio preferenziale della produzione scientifica qualitativa e quantitativa stabilito dalla disciplina della selezione.
  • Quando la fase di proposta di chiamata è viziata da un conflitto di interesse positivamente apprezzabile, il riesame deve essere svolto in una composizione che lo escluda.
  • Se, nel corso del giudizio di annullamento, l’amministrazione annulla gli atti contestati e adotta senza riserve la chiamata del ricorrente, soddisfacendo integralmente l’interesse azionato, va dichiarata la cessazione della materia del contendere; il regolamento delle spese può fondarsi sulla soccombenza virtuale, valutando la fondatezza del ricorso.

Come è indicizzato

MaterieConcorsi pubbliciEstinzione, perenzione e improcedibilitàSpese di lite
RamiPubblico impiego e concorsiProcesso amministrativo
SottomaterieProve e valutazione delle commissioni
IstitutiEccesso di potereDiscrezionalità amministrativa e tecnicaConcorrenza ed evidenza pubblicaSopravvenuta carenza di interesse

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