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Sentenza

Sentenza n. 1559/2026 - Venezia, Sezione 4

Giustizia amministrativa202600463

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Veneto - Venezia, Sez. IVSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: provvedimenti comunali di esclusione o mancata ammissione conseguenti all’accertamento della non idoneità al servizio per carenza di un requisito fisico previsto per il profilo di agente di polizia locale

Esito

CESSATA MATERIA DEL CONTENDERE

La controversia

Il ricorrente ha impugnato due provvedimenti del Comune di Venezia del 30 dicembre 2025 e l’accertamento sanitario di non idoneità al servizio adottato dal collegio sanitario nell’ambito della selezione per agente di polizia locale, denunciandone l’illegittimità sotto molteplici profili, non ulteriormente specificati nel testo. Nel corso del giudizio il TAR ha disposto una verificazione, ai sensi degli artt. 19 e 66 c.p.a., per accertare la sussistenza del requisito fisico previsto dall’art. 27 del Regolamento del Corpo di polizia locale del Comune di Venezia, richiamato dall’art. 10 del bando di concorso. Prima della decisione, il ricorrente ha comunicato che era stato sottoscritto il contratto individuale di lavoro ed era stata avviata la presa di servizio, dichiarando così integralmente soddisfatto il proprio interesse.

La decisione

Il TAR ha dichiarato cessata la materia del contendere ai sensi dell’art. 34, comma 5, c.p.a., avendo il ricorrente conseguito integralmente il bene della vita perseguito con il ricorso mediante la sottoscrizione del contratto di lavoro e la presa di servizio. La decisione è stata adottata in forma semplificata ai sensi dell’art. 60 c.p.a. Le spese di giudizio sono state integralmente compensate, in ragione delle peculiari modalità di definizione della controversia e della sopravvenuta soddisfazione dell’interesse. Il Comune di Venezia è stato tuttavia posto a carico delle spese sostenute dal ricorrente per la verificazione, ritenuta necessaria ai fini della definizione della vicenda.

Norme richiamate

  • art. 60 c.p.a.

    Sentite le stesse parti ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm.

    Consente la definizione della controversia con sentenza in forma semplificata quando ne ricorrono i presupposti.

  • art. 34, comma 5, c.p.a.

    dichiara cessata la materia del contendere ai sensi dell’articolo 34, comma 5, cod. proc. amm.

    La cessazione della materia del contendere consegue alla soddisfazione integrale dell’interesse fatto valere nel giudizio.

  • artt. 19 e 66 c.p.a.

    veniva disposta una verificazione, ai sensi degli artt. 19 e 66 cod. proc. amm.

    Costituiscono la base normativa della verificazione disposta per accertare la sussistenza del requisito fisico controverso.

  • art. 27 del Regolamento del corpo di polizia locale del Comune di Venezia

    requisito -OMISSIS- previsto per il profilo professionale di agente di polizia locale

    Prevede il requisito fisico oggetto dell’accertamento sanitario e della verificazione.

  • art. 10 del bando di concorso

    richiamato dall’art. 10 del bando di concorso

    Rende applicabile alla selezione il requisito previsto dal regolamento del Corpo di polizia locale.

Massime di principio

  • Quando, nel corso del giudizio, l’amministrazione soddisfa integralmente l’interesse sostanziale perseguito dal ricorrente, il giudice amministrativo deve dichiarare cessata la materia del contendere ai sensi dell’art. 34, comma 5, c.p.a., senza necessità di esaminare nel merito i vizi dedotti contro l’atto impugnato.
  • La sottoscrizione del contratto individuale di lavoro e la presa di servizio realizzano integralmente l’interesse del candidato che abbia impugnato la propria esclusione o non idoneità da una procedura selettiva finalizzata all’assunzione.
  • La cessazione della materia del contendere può essere pronunciata con sentenza in forma semplificata ai sensi dell’art. 60 c.p.a., previa audizione delle parti.
  • La compensazione delle spese di giudizio è compatibile con la cessazione della materia del contendere; tuttavia, le spese di una verificazione disposta e resa necessaria per definire la controversia possono essere poste a carico dell’amministrazione, anche quando le spese generali siano compensate.

Come è indicizzato

MaterieReclutamento e idoneitàIstruttoria processualeEstinzione, perenzione e improcedibilitàSpese di lite
RamiForze armate e forze di poliziaProcesso amministrativo
IstitutiSopravvenuta carenza di interesseOnere della prova e principio dispositivo

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