Sentenza n. 1562/2026 - Venezia, Sezione 3
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Diniego dell’integrazione economica della quota alberghiera della retta RSA e disposizioni regolamentari che, in presenza di beni immobili, qualificano il contributo come anticipazione restitutoria garantita da ipoteca
Esito
Favorevole al ricorrente (beneficiaria prestazione sociale)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha impugnato il diniego con cui il Comune di Venezia ha respinto la domanda di integrazione della quota alberghiera della retta RSA, presentata ai sensi dell’art. 6, comma 4, della legge n. 328/2000, ritenendo ostativa la comproprietà della beneficiaria su un’abitazione familiare e su un laboratorio artigianale. Ha impugnato anche gli artt. 2, comma 2, lett. b), e 11 del regolamento comunale, nella parte in cui, per i titolari di beni immobili, sostituiscono l’integrazione con una mera anticipazione soggetta a restituzione e subordinata alla costituzione di un’ipoteca volontaria. Il primo motivo deduceva la violazione degli artt. 3, 32, 38, 53 e 97 Cost., del d.P.C.M. n. 159/2013 e degli artt. 3, 7, 8 e 10 della legge n. 241/1990, nonché travisamento, illogicità, ingiustizia manifesta e carenza di motivazione. Secondo la ricorrente, il Comune aveva attribuito al patrimonio immobiliare un’autonoma efficacia preclusiva già non prevista dalla disciplina dell’ISEE, che valorizza il patrimonio nella determinazione della situazione economica. Il secondo motivo denunciava la violazione degli artt. 3, 7, 8, 10 e 10-bis della legge n. 241/1990 e il difetto di istruttoria e motivazione, per mancata comunicazione dei motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza. Il Comune ha sostenuto che il regolamento non escludesse il sostegno, ma prevedesse un’anticipazione recuperabile, garantita da ipoteca, in presenza di beni immobili, e che tale disciplina rientrasse nella propria autonomia regolamentare e fosse necessaria per la sostenibilità finanziaria del servizio. Ha inoltre dedotto che la ricorrente conoscesse già la disciplina applicabile e che la partecipazione procedimentale non avrebbe modificato l’esito.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso. Ha ritenuto illegittimo il diniego perché fondato sulla mera comproprietà di beni immobili e su disposizioni regolamentari che attribuivano al patrimonio immobiliare un effetto preclusivo ulteriore rispetto a quello già considerato nell’ISEE. Secondo il giudice, il d.P.C.M. n. 159/2013 configura l’ISEE come strumento indefettibile e uniforme per valutare la capacità economica, sia ai fini dell’accesso sia ai fini della compartecipazione alle prestazioni sociali e sociosanitarie agevolate. Il patrimonio immobiliare può quindi rilevare soltanto nei limiti e secondo i criteri stabiliti dalla disciplina dell’ISEE; il Comune non può nuovamente valorizzarlo per negare la prestazione o trasformare il contributo in un’anticipazione soggetta a restituzione e garantita da ipoteca. Il TAR ha inoltre ritenuto illegittime, nei limiti indicati, le disposizioni degli artt. 2, comma 2, lett. b), e 11 del regolamento comunale, poiché introducevano un criterio ulteriore e derogatorio rispetto alla disciplina statale e alteravano la natura assistenziale dell’intervento previsto dall’art. 6, comma 4, della legge n. 328/2000. È stato altresì accolto il motivo procedimentale: l’art. 10-bis della legge n. 241/1990 avrebbe imposto la comunicazione dei motivi ostativi, che avrebbe consentito alla ricorrente di rappresentare all’amministrazione il consolidato orientamento giurisprudenziale in materia. Il diniego e le disposizioni regolamentari sono stati annullati nei limiti indicati in motivazione. Il Comune di Venezia è stato condannato alle spese, liquidate in euro 2.000, oltre accessori, nonché al rimborso del contributo unificato.
Norme richiamate
art. 6, comma 4, l. 328/2000
Per i soggetti per i quali si renda necessario il ricovero stabile presso strutture residenziali, il comune nel quale essi hanno la residenza prima del ricovero, previamente informato, assume gli obblighi connessi all’eventuale integrazione economica.
L’intervento comunale di integrazione della retta per il ricovero stabile ha natura assistenziale e solidaristica; non può essere trasformato, per effetto di criteri regolamentari comunali, in un’anticipazione automaticamente soggetta a restituzione.
art. 2 d.P.C.M. 159/2013
L’ISEE costituisce lo strumento "di valutazione, attraverso criteri unificati, della situazione economica di coloro che richiedono prestazioni sociali agevolate".
L’ISEE è lo strumento indefettibile per determinare la capacità economica ai fini dell’accesso e della compartecipazione alle prestazioni sociali e sociosanitarie agevolate; i Comuni non possono introdurre criteri ulteriori, derogatori o sostitutivi.
art. 5 d.P.C.M. 159/2013
Stabilisce i criteri di valorizzazione del patrimonio, compreso quello immobiliare, ai fini dell’ISEE; il patrimonio immobiliare non può essere nuovamente considerato dal Comune con autonoma efficacia preclusiva.
art. 117, comma 2, lett. m), Cost.
Determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale.
La disciplina statale dell’ISEE e dei livelli essenziali limita l’autonomia regolamentare degli enti locali e impedisce discipline comunali peggiorative o discriminatorie nell’accesso alle prestazioni agevolate.
art. 10-bis l. 241/1990
La comunicazione dei motivi ostativi è applicabile al procedimento e, nel caso concreto, avrebbe consentito alla richiedente di presentare osservazioni potenzialmente rilevanti prima dell’adozione del diniego.
art. 13, comma 6-bis, d.P.R. 115/2002
È richiamato per il rimborso del contributo unificato a carico dell’amministrazione soccombente.
Massime di principio
- Nell’accesso e nella compartecipazione alle prestazioni sociali e sociosanitarie agevolate, l’ISEE costituisce il parametro uniforme e indefettibile per la valutazione della capacità economica; gli enti locali non possono introdurre criteri ulteriori, derogatori o sostitutivi rispetto a quelli previsti dalla disciplina statale.
- Il patrimonio immobiliare può essere considerato dall’amministrazione erogatrice soltanto secondo i criteri e nei limiti previsti dalla disciplina dell’ISEE. È illegittimo attribuire alla mera titolarità di beni immobili un’autonoma efficacia preclusiva quando tale patrimonio sia già stato valorizzato nella determinazione dell’indicatore.
- Un regolamento comunale non può subordinare l’erogazione dell’integrazione della retta per il ricovero stabile di una persona non autosufficiente alla costituzione di un’ipoteca volontaria, all’impegno a restituire le somme o alla futura alienazione di immobili, poiché tali condizioni aggiungono obblighi non previsti dalla normativa sovraordinata e alterano la natura assistenziale della prestazione.
- L’art. 10-bis della legge n. 241/1990 impone la comunicazione dei motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza anche nei procedimenti relativi a prestazioni sociali; la preventiva conoscenza della disciplina applicabile non esonera automaticamente l’amministrazione dall’adempimento partecipativo, quando le osservazioni dell’interessato possano incidere sulla decisione.
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