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Cassazione Civile, Ordinanza n. 30353/2023 del 31/10/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La controversia nasce da un avviso di liquidazione dell'imposta di registro emesso nei confronti di una società in relazione al decreto di omologa di un concordato fallimentare in cui la società aveva assunto il ruolo di terzo assuntore. L'ufficio aveva applicato l'imposta proporzionale del 3% ritenendo imponibile, ai sensi della tariffa del d.P.R. n. 131 del 1986 e dell'art. 21 del medesimo testo unico, il complessivo assetto negoziale, comprensivo sia del trasferimento delle attività fallimentari sia dell'accollo del passivo concorsuale. La CTR aveva invece ritenuto dovuta l'imposta in misura fissa, qualificando il decreto di omologa come atto tassabile ai sensi della voce della tariffa relativa all'omologazione. In Cassazione l'Agenzia deduceva violazione degli artt. 21 T.U. registro e 8 e 9 della Tariffa, sostenendo che la tassazione proporzionale fosse corretta perché il concordato comportava trasferimento di beni e accollo del passivo. La società, a sua volta, aveva impugnato il diniego di definizione agevolata ex art. 6 d.l. n. 119 del 2018, sostenendo che la lite rientrasse tra quelle definibili perché l'avviso, pur formalmente denominato di liquidazione, aveva natura sostanzialmente impositiva, essendo frutto di una valutazione giuridica controversa sulla tariffa applicabile e non di una mera attività di riscossione.

La decisione

La Corte ha ritenuto fondato il ricorso della società contro il diniego di definizione agevolata, annullando il diniego e dichiarando definibile la lite ai sensi dell'art. 6 d.l. n. 119 del 2018. Poiché l'Agenzia non aveva dedotto ulteriori ragioni ostative e non era contestato il tempestivo versamento delle somme dovute, la Corte ha dichiarato estinto il giudizio. Le spese sono state compensate integralmente per la particolarità della vicenda e per l'esito estintivo. Il ricorso principale dell'Agenzia, relativo alla debenza dell'imposta proporzionale sul decreto di omologa, non è stato accolto in conseguenza dell'esito favorevole alla definizione agevolata della lite.

Norme richiamate

Massime di principio

  • Ai fini della definizione agevolata delle liti tributarie, occorre guardare alla natura sostanziale dell'atto impugnato e alla funzione effettivamente svolta nella vicenda concreta, non al solo nomen iuris utilizzato dall'amministrazione.
  • Un avviso di liquidazione dell'imposta di registro assume natura di atto impositivo, e non meramente liquidatoria, quando esprime per la prima volta una pretesa fiscale maggiore di quella applicata o comunque introduce una contestazione giuridica sui presupposti e sul contenuto dell'obbligazione tributaria.
  • La definibilità ex art. 6 d.l. n. 119 del 2018 sussiste anche quando la pretesa fiscale dipenda da valutazioni giuridiche controverse sulla corretta tariffa applicabile e sulla base imponibile, purché la lite sia pendente, riguardi un atto impositivo e siano rispettati gli adempimenti di domanda e pagamento nei termini.
  • Quando l'amministrazione non deduce ulteriori cause ostative e non contesta il pagamento tempestivo dovuto per la definizione, l'accertamento della definibilità comporta l'estinzione del giudizio.
  • Nel giudizio tributario, la contestazione dell'atto è effettiva e non apparente quando il contribuente discute i presupposti giuridici della maggiore pretesa e non soltanto errori materiali o meramente contabili.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioRiscossione
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della provaGiudicato

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