Cassazione Civile, Ordinanza n. 30353/2023 del 31/10/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di liquidazione dell'imposta di registro emesso nei confronti di una società in relazione al decreto di omologa di un concordato fallimentare in cui la società aveva assunto il ruolo di terzo assuntore. L'ufficio aveva applicato l'imposta proporzionale del 3% ritenendo imponibile, ai sensi della tariffa del d.P.R. n. 131 del 1986 e dell'art. 21 del medesimo testo unico, il complessivo assetto negoziale, comprensivo sia del trasferimento delle attività fallimentari sia dell'accollo del passivo concorsuale. La CTR aveva invece ritenuto dovuta l'imposta in misura fissa, qualificando il decreto di omologa come atto tassabile ai sensi della voce della tariffa relativa all'omologazione. In Cassazione l'Agenzia deduceva violazione degli artt. 21 T.U. registro e 8 e 9 della Tariffa, sostenendo che la tassazione proporzionale fosse corretta perché il concordato comportava trasferimento di beni e accollo del passivo. La società, a sua volta, aveva impugnato il diniego di definizione agevolata ex art. 6 d.l. n. 119 del 2018, sostenendo che la lite rientrasse tra quelle definibili perché l'avviso, pur formalmente denominato di liquidazione, aveva natura sostanzialmente impositiva, essendo frutto di una valutazione giuridica controversa sulla tariffa applicabile e non di una mera attività di riscossione.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondato il ricorso della società contro il diniego di definizione agevolata, annullando il diniego e dichiarando definibile la lite ai sensi dell'art. 6 d.l. n. 119 del 2018. Poiché l'Agenzia non aveva dedotto ulteriori ragioni ostative e non era contestato il tempestivo versamento delle somme dovute, la Corte ha dichiarato estinto il giudizio. Le spese sono state compensate integralmente per la particolarità della vicenda e per l'esito estintivo. Il ricorso principale dell'Agenzia, relativo alla debenza dell'imposta proporzionale sul decreto di omologa, non è stato accolto in conseguenza dell'esito favorevole alla definizione agevolata della lite.
Norme richiamate
È richiamato come parametro del motivo di ricorso per dedurre violazione di legge.
art. 21 d.P.R. n. 131 del 1986
È richiamato dall'Agenzia per sostenere che, in presenza di più disposizioni negoziali, si applica l'imposizione relativa alla disposizione che dà luogo all'imposizione più onerosa.
art. 8 Tariffa, parte prima, allegata al d.P.R. n. 131 del 1986
La Corte osserva che la controversia ruota sulla corretta individuazione della voce tariffaria applicabile; il decreto di omologa è stato considerato dall'Ufficio come espressivo di una pretesa impositiva controversa, non di mera liquidazione.
art. 9 Tariffa, parte prima, allegata al d.P.R. n. 131 del 1986
Richiamato dall'Agenzia nel quadro del motivo di ricorso sulla tassazione dell'atto giudiziario.
La Corte afferma che sono definibili le controversie tributarie pendenti aventi ad oggetto atti impositivi; rileva la natura sostanziale dell'atto impugnato, a prescindere dal nomen iuris, e la definizione si perfeziona con domanda e pagamento nei termini.
È richiamata quale legge di conversione del d.l. n. 119 del 2018.
art. 19 d.lgs. n. 546 del 1992
È richiamato per affermare che l'atto, quale primo e unico atto con cui la pretesa fiscale è comunicata al contribuente, è impugnabile anche nel merito.
art. 36-bis d.P.R. n. 600 del 1973
Richiamato solo come fattispecie diversa presa in considerazione dalle Sezioni Unite per un principio sulla definibilità delle liti.
art. 6 d.l. n. 119 del 2018 conv. in L. n. 136 del 2018
È la base normativa della definizione agevolata invocata dalla società e applicata dalla Corte.
Massime di principio
- Ai fini della definizione agevolata delle liti tributarie, occorre guardare alla natura sostanziale dell'atto impugnato e alla funzione effettivamente svolta nella vicenda concreta, non al solo nomen iuris utilizzato dall'amministrazione.
- Un avviso di liquidazione dell'imposta di registro assume natura di atto impositivo, e non meramente liquidatoria, quando esprime per la prima volta una pretesa fiscale maggiore di quella applicata o comunque introduce una contestazione giuridica sui presupposti e sul contenuto dell'obbligazione tributaria.
- La definibilità ex art. 6 d.l. n. 119 del 2018 sussiste anche quando la pretesa fiscale dipenda da valutazioni giuridiche controverse sulla corretta tariffa applicabile e sulla base imponibile, purché la lite sia pendente, riguardi un atto impositivo e siano rispettati gli adempimenti di domanda e pagamento nei termini.
- Quando l'amministrazione non deduce ulteriori cause ostative e non contesta il pagamento tempestivo dovuto per la definizione, l'accertamento della definibilità comporta l'estinzione del giudizio.
- Nel giudizio tributario, la contestazione dell'atto è effettiva e non apparente quando il contribuente discute i presupposti giuridici della maggiore pretesa e non soltanto errori materiali o meramente contabili.
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