Cassazione Civile, Ordinanza n. 25788/2024 del 26/09/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
L’Agenzia delle Entrate ha emesso un avviso di accertamento per l’anno d’imposta 2007 nei confronti di una società produttrice di macchinari per il taglio dei marmi, recuperando a tassazione un maggior reddito d’impresa e maggiori imposte IRES e IRAP, oltre sanzioni. L’Ufficio ha contestato che alcuni contratti qualificati dalla società come vendite di beni mobili fossero in realtà appalti di servizi o comunque contratti con prevalente facere, sostenendo che i ricavi andassero imputati all’esercizio in cui la prestazione principale fosse stata completata e, in ogni caso, al momento dell’effettiva consegna dei macchinari, non alla mera messa a disposizione presso il magazzino del venditore. La società ha resistito sostenendo la correttezza della qualificazione come cessioni di beni mobili e dell’imputazione dei ricavi nell’anno indicato. In cassazione l’Agenzia ha dedotto: 1) nullità della sentenza per motivazione apparente e violazione dell’obbligo di motivazione; 2) violazione delle norme sul principio di competenza e dell’art. 109 TUIR per l’errata qualificazione dei contratti come vendite anziché appalti o prestazioni di servizi; 3) violazione dell’art. 109, comma 2, lett. a), TUIR per avere la CTR ritenuto perfezionata la consegna con la sola messa a disposizione dei beni, senza trasporto e montaggio presso l’acquirente.
La decisione
La Corte ha rigettato il primo e il secondo motivo di ricorso, ritenendo non apparente la motivazione della sentenza di merito e corretta la qualificazione dei contratti come vendite di beni mobili, con conseguente applicabilità dell’art. 109, comma 2, lett. a), TUIR. Ha invece accolto il terzo motivo, affermando che, ai fini dell’imputazione dei ricavi, la consegna dei beni mobili coincide con la fuoriuscita dei beni dalla materiale disponibilità del venditore e con il trasferimento della loro disponibilità materiale all’acquirente; pertanto non basta la sola messa a disposizione dei macchinari presso il magazzino del venditore se il trasporto e il montaggio sono ancora da eseguire a cura del venditore. La sentenza della CTR è stata cassata in relazione al motivo accolto, con rinvio alla Corte di giustizia tributaria competente, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 109, comma 2, lett. a), d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917
"i corrispettivi delle cessioni si considerano conseguiti, e le spese di acquisizione dei beni si considerano sostenute, alla data della consegna o spedizione per i beni mobili"
Per i beni mobili il momento di competenza dei ricavi è quello della consegna o spedizione, intesa come trasferimento della disponibilità materiale del bene, non la mera messa a disposizione presso il venditore.
art. 109, comma 2, lett. b), d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917
Si applica alle prestazioni di servizi; la Corte ha escluso la sua applicabilità perché i contratti erano qualificabili come vendite di beni mobili, non come appalti o prestazioni di fare prevalente.
art. 36, comma 2, n. 4, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
È richiamato in relazione al vizio di motivazione apparente della sentenza tributaria, poi escluso dalla Corte.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
Norma processuale invocata per la dedotta violazione di legge sostanziale e del principio di competenza.
art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.
Norma processuale invocata per il vizio di nullità della sentenza per motivazione apparente.
art. 111, sesto comma, Cost.
L’obbligo di motivazione è violato solo se la motivazione è mancante, meramente apparente o incomprensibile.
art. 132, secondo comma, n. 4, c.p.c.
La motivazione deve esplicitare le ragioni della decisione; la sua assenza o apparenza integra nullità.
È richiamato come parametro generale di imputazione temporale dei ricavi d’impresa.
È evocato dalla giurisprudenza richiamata per affermare che la specificità del bene non esclude la vendita quando la prestazione produttiva è mezzo per ottenere la cosa da trasferire.
art. 75, comma 2, lett. a), d.P.R. n. 917 del 1986
È citato in una precedente decisione per ribadire che, ai fini del reddito d’impresa, i beni mobili venduti ma consegnati nell’anno successivo restano tra le rimanenze finali del venditore.
Massime di principio
- Nel distinguere tra vendita e appalto, occorre verificare quale prestazione sia prevalente: se il lavoro è il mezzo per ottenere la cosa da trasferire, si è in presenza di vendita; se la materia è il mezzo per eseguire l’opera e il lavoro ne costituisce lo scopo, si è in presenza di appalto.
- La motivazione è solo apparente quando manca del tutto o non consente di comprendere le ragioni della decisione; non è invece apparente una motivazione che indichi le ragioni del decisum, anche sintetiche, e si confronti con le tesi delle parti.
- Ai fini dell’art. 109, comma 2, lett. a), TUIR, la consegna dei beni mobili coincide con il trasferimento della disponibilità materiale del bene al compratore, non con la sola comunicazione di disponibilità del bene presso il venditore.
- La imputazione dei ricavi per i beni mobili segue la consegna o spedizione anche se il trasferimento della proprietà sia già avvenuto per effetto del consenso traslativo; la disciplina fiscale della competenza ha rilievo autonomo rispetto alla disciplina civilistica del trasferimento della proprietà.
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