Cassazione Civile, Ordinanza n. 22024/2022 del 12/07/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia trae origine da un’ordinanza-ingiunzione con cui era stata irrogata a una società operante nel commercio del riso e al suo legale rappresentante una sanzione amministrativa per la violazione degli obblighi di cui all’art. 19 del Reg. CE n. 178/2002 e dell’art. 3 del D.Lgs. n. 190/2006. L’amministrazione contestava che, ricevuta un’allerta alimentare relativa a una partita di riso basmati risultata transitata nella rete commerciale della società, gli opponenti non avessero attivato le procedure di ritiro del prodotto. Il tribunale respingeva l’opposizione e la corte d’appello confermava. In cassazione i ricorrenti deducevano: 1) violazione degli artt. 116 c.p.c., 41 Cost., 19 e 50 Reg. CE n. 178/2002 e 1 L. n. 241/1990, sostenendo che la comunicazione di allerta fosse troppo imprecisa per far sorgere un obbligo di attivazione del richiamo; 2) vizio di motivazione e violazione dell’art. 116 c.p.c. sulla collocazione temporale della verifica effettuata dall’AUSL di Pisa rispetto alla revoca dell’allerta; 3) erronea prova del transito del prodotto presso la società, ritenendo non utilizzabile la documentazione amministrativa richiamata dalla corte territoriale; 4) violazione dell’art. 116 c.p.c., della circolare ministeriale richiamata e della L. n. 241/1990, per avere la corte ritenuto comunque individuabile la merce allertata; 5) violazione dell’art. 116 c.p.c. e svalutazione dei rapporti di prova sui campioni e della revoca dell’allerta; 6) violazione delle norme sulle spese. La Suprema Corte ha ritenuto inammissibili le censure formulate come vizio motivazionale ex art. 360, n. 5, c.p.c. perché formulate secondo il testo non più applicabile ratione temporis e, comunque, ostacolate dalla doppia conforme; ha inoltre reputato inammissibile la doglianza sulla circolare ministeriale, non essendo una fonte normativa denunciabile ex art. 360, n. 3, c.p.c. Depurate tali censure, ha respinto nel merito tutte le violazioni di legge, affermando che la procedura di allerta alimentare genera un obbligo immediato di attivazione del ritiro, che l’illecito è di pericolo e che la pericolosità del prodotto si presume una volta attivata l’allerta; ha quindi valorizzato l’accertamento di merito sul transito della merce e ha escluso che le imprecisioni della comunicazione o i rapporti di prova privati potessero esentare dall’obbligo di ritiro. Ha infine rigettato anche il motivo sulle spese, in quanto subordinato all’accoglimento dei precedenti. Il ricorso è stato integralmente rigettato, con condanna dei ricorrenti alle spese e all’ulteriore contributo unificato.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto inammissibili le censure di vizio motivazionale e quelle fondate sulla violazione di una circolare ministeriale; ha poi escluso la fondatezza delle doglianze sostanziali, affermando che, in presenza di allerta alimentare, l’operatore è tenuto ad attivare immediatamente il ritiro del prodotto e a collaborare con l’autorità competente, senza poter opporre le proprie valutazioni tecniche o l’asserita imprecisione della comunicazione quando gli elementi essenziali consentano comunque l’individuazione della merce. La revoca successiva dell’allerta non sana l’inerzia già maturata durante la vigenza della procedura. Il rigetto ha comportato la condanna alle spese e il raddoppio del contributo unificato.
Norme richiamate
La censura ex art. 116 c.p.c. è ammissibile solo se si deduce che il giudice abbia attribuito alla prova un valore diverso da quello previsto dalla legge o abbia applicato il prudente apprezzamento in presenza di una prova legale; non è utilizzabile per sollecitare una mera rivalutazione del merito.
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
Il vizio motivazionale non era deducibile nel testo invocato dai ricorrenti, perché non più vigente ratione temporis per il ricorso proposto dopo il 12 settembre 2012; in ogni caso operava il limite della doppia conforme.
In presenza di doppia conforme, il vizio di motivazione non è deducibile in cassazione nei limiti previsti dalla norma.
art. 19 Reg. CE n. 178/2002
"deve avviare immediatamente procedure per ritirarlo e informarne le autorità competenti"
La disposizione impone all’operatore alimentare, quando abbia motivo di ritenere non sicuro un alimento non più sotto il suo controllo, un obbligo immediato di ritiro e di informazione; non lascia un margine di discrezionalità basato su valutazioni personali di sicurezza del prodotto.
art. 50 Reg. CE n. 178/2002
La norma disciplina la procedura di allarme rapido per la notificazione di rischi gravi, diretti o indiretti, per la salute umana dovuti ad alimenti o mangimi.
"non attivano le procedure di ritiro degli stessi"
La mancata attivazione delle procedure di ritiro da parte dell’operatore integra l’illecito amministrativo sanzionato dalla norma.
art. 5 Reg. CE n. 178/2002
Il regolamento persegue, tra gli altri, l’obiettivo di un elevato livello di tutela della salute umana e degli interessi dei consumatori.
art. 7 Reg. CE n. 178/2002
Il principio di precauzione consente misure provvisorie di gestione del rischio in caso di incertezza scientifica, purché proporzionate e riesaminate in tempi ragionevoli.
art. 41 Cost.
Richiamato dai ricorrenti a sostegno della lamentata compressione dell’attività d’impresa, ma non ritenuto idoneo a escludere l’obbligo di ritiro imposto dalla disciplina di sicurezza alimentare.
Richiamata dai ricorrenti in tema di pubblicità e trasparenza amministrativa, ma la censura è stata superata in ragione della sufficienza degli elementi comunicati per individuare il prodotto allertato.
d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater
Essendo il ricorso rigettato, la Corte ha dato atto dell’obbligo dei ricorrenti di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- In materia di sicurezza alimentare, l’attivazione di un’allerta determina per l’operatore un dovere immediato di ritiro del prodotto non più nella sua disponibilità, senza che egli possa sospendere l’adempimento in base a valutazioni personali di innocuità o a rapporti tecnici privati.
- La violazione dell’art. 19 del Reg. CE n. 178/2002 integra un illecito amministrativo di pericolo: è sufficiente la mancata attivazione delle procedure di ritiro, senza necessità di provare un danno concretamente verificatosi.
- Se la comunicazione di allerta contiene gli elementi essenziali per individuare il prodotto, eventuali imprecisioni formali non esonerano l’operatore dagli obblighi di collaborazione, rintracciabilità e ritiro.
- La successiva revoca dell’allerta non sana la condotta omissiva già consumata durante la vigenza della procedura; può incidere solo su obblighi ancora in corso, non sull’illecito già perfezionato.
- In cassazione, la deduzione del vizio motivazionale non può tradursi in una richiesta di rivalutazione del merito o delle prove; la censura ex art. 116 c.p.c. è ammissibile solo quando si contesti l’uso di una regola legale di valutazione della prova, non la mera inadeguatezza del convincimento del giudice.
- Le circolari amministrative, in quanto atti interni privi di natura normativa, non possono essere invocate come fonte di violazione di legge ex art. 360, n. 3, c.p.c.
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