DECRETO LEGISLATIVO 5 aprile 2006, n. 190
Disciplina sanzionatoria per le violazioni del regolamento
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl decreto disciplina le sanzioni amministrative per la violazione degli obblighi di rintracciabilità, ritiro/recall e collaborazione previsti dagli articoli 18, 19 e 20 del regolamento (CE) n. 178/2002. Prevede importi diversi per operatori alimentari e dei mangimi, un termine di 15 giorni per regolarizzare irregolarità solo formali, e la sospensione dell’attività in caso di reiterazione.
Sanzioni per violazioni sulla rintracciabilità e sicurezza alimentare
Sanzioni per violazioni in materia di sicurezza alimentare
Il decreto introduce la disciplina sanzionatoria nazionale per la violazione degli obblighi di rintracciabilità, ritiro dal mercato e collaborazione previsti dal regolamento (CE) n. 178/2002. La disciplina si applica agli operatori del settore alimentare e dei mangimi, con alcune specificità per il settore vitivinicolo e per la tutela delle indicazioni geografiche e denominazioni di origine.
Ambito di applicazione
Il provvedimento riguarda esclusivamente le violazioni degli articoli 18, 19 e 20 del regolamento (CE) n. 178/2002, che attengono a:
- rintracciabilità di alimenti e mangimi;
- avvio delle procedure di ritiro dal mercato;
- obblighi di informazione e collaborazione verso le autorità competenti e, nei casi previsti, verso consumatori e utilizzatori.
Rintracciabilità degli alimenti e dei mangimi
Per la mancata osservanza degli obblighi di cui all’articolo 18 del regolamento europeo, gli operatori del settore alimentare e dei mangimi sono soggetti, salvo che il fatto costituisca reato, a una sanzione amministrativa pecuniaria:
- da 6.000 a 48.000 euro;
- oppure pari al 3% del fatturato totale annuo dell’ultimo esercizio chiuso prima dell’accertamento, se tale importo è superiore a 48.000 euro;
- in ogni caso la sanzione massima non può superare 150.000 euro.
Nella determinazione della sanzione l’autorità competente deve considerare la gravità del fatto, la durata della violazione, l’opera svolta per eliminare o attenuare le conseguenze e le condizioni economiche dell’agente.
Per le violazioni esclusivamente documentali o formali che non incidono sulla sicurezza alimentare o sulla tracciabilità sostanziale del prodotto, prima della sanzione deve essere concesso un termine di 15 giorni per la regolarizzazione spontanea.
Ritiro dal mercato e obblighi verso l’autorità competente
Per le violazioni degli obblighi connessi agli articoli 19 e 20 del regolamento (CE) n. 178/2002, il decreto distingue più ipotesi.
Se l’operatore sa che un alimento, un mangime o un animale da lui importato, prodotto, trasformato, lavorato o distribuito, ma non più nella sua disponibilità, non è conforme ai requisiti di sicurezza e non attiva le procedure di ritiro, si applica una sanzione da 3.000 a 18.000 euro.
Se la procedura di ritiro è stata attivata ma non è stata data contestuale informazione all’autorità competente, la sanzione va da 500 a 3.000 euro.
Se l’operatore non fornisce alle autorità le notizie o la collaborazione legittimamente richieste per evitare o ridurre i rischi connessi all’alimento, al mangime o all’animale fornito, si applica una sanzione da 2.000 a 12.000 euro.
Informazione a consumatori e utilizzatori
Quando un prodotto non conforme ai requisiti di sicurezza è pervenuto al consumatore o all’utilizzatore, l’operatore che lo abbia importato, prodotto, trasformato o distribuito e non informi gli interessati dei motivi dell’attivazione della procedura di ritiro dal mercato è soggetto a una sanzione da 2.000 a 12.000 euro, salvo che il fatto costituisca reato.
Vendita al dettaglio e distribuzione senza effetti su sicurezza o integrità
Per gli operatori che svolgono attività di vendita al dettaglio o distribuzione di alimenti o mangimi e che, per la natura della loro attività, non incidono sulla sicurezza o integrità del prodotto, la mancata attivazione delle procedure di ritiro nei limiti della propria competenza comporta una sanzione da 500 a 3.000 euro.
La stessa sanzione si applica anche quando tali operatori non eseguano, per quanto di competenza, gli interventi predisposti dai responsabili della produzione, trasformazione e lavorazione o dalle autorità competenti per il ritiro o il richiamo.
Obblighi specifici per il settore dei mangimi
Per i mangimi, dopo il ritiro dal mercato di un prodotto non conforme ai requisiti di sicurezza, l’operatore deve provvedere alla distruzione della partita, del lotto o della consegna, salvo diverse disposizioni dell’autorità competente. In caso di omissione, la sanzione amministrativa è da 500 a 3.000 euro.
Reiterazione e misure accessorie
In caso di reiterazione delle violazioni previste dal decreto, oltre alla sanzione pecuniaria è disposta la sospensione del provvedimento che consente lo svolgimento dell’attività che ha dato causa all’illecito, per un periodo da 10 a 20 giorni lavorativi.
Norme di rinvio e competenza
Per quanto non espressamente disciplinato dal decreto, si applicano le disposizioni della legge n. 689 del 1981, se compatibili.
Per il settore vitivinicolo e per il settore relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli e alimentari, restano ferme le disposizioni speciali richiamate dal decreto; per tali ambiti si applica comunque l’articolo 2.
L’accertamento delle violazioni amministrative e l’irrogazione delle sanzioni spettano alle regioni e alle province autonome, nell’ambito delle rispettive competenze.
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