Cassazione Civile, Ordinanza n. 27552/2024 del 23/10/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
Una società aveva presentato una prima istanza di rimborso per imposte ritenute indebitamente versate, ottenendo l’integrale accoglimento e il pagamento di quanto richiesto. In seguito presentava una seconda istanza, volta a recuperare un’ulteriore somma non richiesta nella prima domanda, sostenendo di aver pagato più IRES di quanto già rimborsato. A fronte del silenzio dell’ufficio proponeva ricorso, poi accolto nei gradi di merito. L’Agenzia delle Entrate ricorreva per cassazione con due motivi: con il primo deduceva la violazione della disciplina sui rimborsi, sostenendo che la richiesta successiva fosse preclusa perché la quantificazione del primo rimborso avrebbe costituito un diniego implicito delle somme ulteriori non riconosciute; con il secondo deduceva la violazione dell’art. 38 d.P.R. n. 602/1973, eccependo la tardività della seconda istanza di rimborso, perché proposta oltre il termine di decadenza. La contribuente resisteva con controricorso e chiedeva anche l’estinzione del giudizio per intervenuto pagamento, domanda disattesa perché il pagamento era avvenuto in esecuzione della sentenza di merito provvisoriamente esecutiva, non per cessazione della materia del contendere.
La decisione
La Corte ha respinto l’eccezione di estinzione del giudizio e ha rigettato il ricorso dell’Agenzia delle Entrate. Ha ritenuto infondato il primo motivo perché nel caso concreto non vi era stato un rimborso solo parziale della prima domanda, bensì un integrale accoglimento della richiesta iniziale; di conseguenza non poteva formarsi alcun diniego implicito sulle somme diverse e ulteriori chieste solo con la seconda istanza, né la contribuente aveva interesse a impugnare il primo provvedimento, essendo favorevole e pienamente satisfattivo. Ha ritenuto il secondo motivo inammissibile e comunque infondato: la decadenza dal rimborso ex art. 38 d.P.R. n. 602/1973 è rilevabile d’ufficio solo se dalla sentenza risultano sia la data del versamento sia la data dell’istanza; nel caso esaminato la sentenza non riportava la data del versamento, sicché la doglianza non era scrutinabile. In ogni caso, la censura era anche infondata perché il termine decorre dal versamento dell’imposta e non dalla data di presentazione della dichiarazione. La Corte ha quindi condannato l’Agenzia al pagamento delle spese di legittimità.
Norme richiamate
Il termine di decadenza per chiedere il rimborso decorre dal versamento dell’imposta indebitamente corrisposta, non dalla presentazione della dichiarazione; la decadenza è rilevabile d’ufficio solo se risultano in sentenza sia la data del versamento sia quella dell’istanza.
La censura dell’ufficio è stata disattesa perché fondata sull’erroneo presupposto della formazione di un diniego implicito su somme mai richieste nella prima istanza.
È stata la norma processuale invocata per denunciare la violazione di legge nei motivi di ricorso.
art. 13 comma 1-quater d.P.R. n. 115/2002
Non si applica il raddoppio del contributo unificato nei confronti dell’amministrazione pubblica difesa dall’Avvocatura dello Stato, quando soccombente.
Massime di principio
- Quando una prima istanza di rimborso è stata integralmente accolta, non può configurarsi un diniego implicito rispetto a somme ulteriori mai richieste in quella sede; per tali somme può essere proposta una nuova istanza, se nei termini di legge.
- Il contribuente non ha interesse a impugnare un provvedimento che ha integralmente accolto la sua domanda di rimborso, poiché manca una lesione attuale derivante da quel provvedimento.
- La decadenza dal diritto al rimborso ex art. 38 d.P.R. n. 602/1973 decorre dal pagamento dell’imposta e non dalla dichiarazione; la deduzione della tardività è scrutinabile in cassazione solo se il quadro fattuale consentente il controllo del termine risulta dalla sentenza impugnata.
- La rilevabilità d’ufficio della decadenza presuppone che gli elementi di fatto necessari al suo apprezzamento siano già emergenti dalla decisione di merito; in mancanza, la censura è inammissibile.
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