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Cassazione Civile, Ordinanza n. 06922/2024 del 14/03/2024

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia nasce dal passaggio di una dipendente dell’I.P.I. nei ruoli del Ministero a seguito della soppressione dell’ente. La lavoratrice aveva ottenuto in primo grado, e in parte in appello, il riconoscimento dell’anzianità maturata presso l’ente di provenienza e l’inclusione nell’assegno personale riassorbibile di diverse voci retributive percepite all’I.P.I. (tra cui indennità di funzione, quota del premio di produttività, versamenti per previdenza integrativa, premi assicurativi, indennità di mensa e premio annuale Asfalis). Il Ministero ha proposto ricorso per cassazione con quattro motivi: 1) violazione dell’art. 7, comma 20, d.l. 78/2010, dell’art. 2112 c.c. e dell’art. 31 d.lgs. 165/2001, sostenendo che non fosse applicabile la disciplina del trasferimento d’azienda/pubblico impiego e che fosse garantita solo la conservazione delle voci fisse e continuative del trattamento; 2) violazione della medesima disciplina per l’inclusione nell’assegno personale dei premi di polizza per morte e infortuni; 3) violazione degli artt. 342 e 434 c.p.c. per la dichiarata inammissibilità dell’appello sul premio annuale Asfalis, ritenuto generico; 4) violazione degli artt. 112 e 116 c.p.c. per avere la Corte d’appello ritenuto non contestati i conteggi della lavoratrice.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il ricorso del Ministero. Ha ritenuto fondati i primi due motivi, affermando che, nella fattispecie di soppressione dell’I.P.I. e successivo transito del personale nei ruoli ministeriali, non si applica l’art. 31 d.lgs. 165/2001 ma la disciplina speciale dell’art. 7, comma 20, d.l. 78/2010, che assicura soltanto la conservazione del trattamento retributivo fondamentale e accessorio nei limiti delle voci dotate di fissità e continuità, senza che ciò comporti automaticamente il riconoscimento dell’anzianità come diritto autonomamente azionabile per ricostruzioni di carriera o miglioramenti economici. Ha ritenuto fondato anche il terzo motivo, perché la Corte territoriale aveva dichiarato inammissibile l’appello con motivazione apodittica e non conforme ai criteri non formalistici di interpretazione degli artt. 342 e 434 c.p.c. Il quarto motivo è stato dichiarato assorbito. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte d’appello di Roma, in diversa composizione, per nuovo esame e regolazione delle spese di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 7, comma 20, d.l. n. 78/2010

    Norma speciale applicabile al fenomeno successorio dell’ente soppresso; garantisce la conservazione del solo trattamento retributivo fondamentale e accessorio, nei limiti delle voci aventi fissità e continuità, non il riconoscimento generalizzato dell’anzianità o di tutte le componenti economiche pregresse.

  • art. 2112 c.c.

    Richiamato dal ricorrente, ma escluso dalla Corte come disciplina applicabile al caso concreto in presenza della norma speciale di cui all’art. 7, comma 20, d.l. 78/2010.

  • art. 31 d.lgs. n. 165/2001

    Non applicabile alla fattispecie secondo la Corte, perché il trasferimento conseguente alla soppressione dell’I.P.I. è regolato dalla disciplina speciale dell’art. 7, comma 20, d.l. 78/2010.

  • art. 45 d.lgs. n. 165/2001

    Richiamato per precisare la distinzione tra trattamento fondamentale e trattamento accessorio nell’impiego pubblico contrattualizzato.

  • art. 45, comma 3, d.lgs. n. 165/2001

    Utilizzato per descrivere le voci accessorie correlate alla performance individuale, organizzativa o a condizioni di lavoro particolari.

  • art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.

    Base del primo e secondo motivo di ricorso per violazione di legge.

  • art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.

    Base del terzo motivo di ricorso per asserita nullità/violazione processuale nell’esame dell’appello.

  • art. 342 c.p.c.

    L’appello non va valutato in modo formalistico: è sufficiente una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati con confutazione delle ragioni della sentenza di primo grado.

  • art. 434 c.p.c.

    Come l’art. 342 c.p.c., richiede una critica chiara e argomentata, non formule sacramentali né un progetto alternativo di sentenza.

  • art. 112 c.p.c.

    Evocato nel quarto motivo con riferimento all’asserita ultrapetizione/omessa pronuncia sui conteggi del credito.

  • art. 116 c.p.c.

    Evocato nel quarto motivo con riferimento alla valutazione delle prove e dei conteggi non contestati.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    Richiamato per la trattazione del ricorso in camera di consiglio.

Massime di principio

  • Nel caso di soppressione di un ente pubblico e transito del personale nei ruoli di altra amministrazione, la disciplina speciale prevale sulle regole generali del trasferimento d’azienda o del subentro nel rapporto, se la legge speciale regola espressamente la conservazione del trattamento economico.
  • La tutela della retribuzione in caso di passaggio di personale riguarda le voci retributive effettivamente conservabili secondo la legge speciale e non comporta automaticamente il mantenimento di ogni componente economica percepita presso l’ente di provenienza.
  • L’anzianità di servizio pregressa non costituisce, di regola, un autonomo diritto azionabile verso il nuovo datore di lavoro per ottenere ricostruzioni di carriera o miglioramenti economici; essa va salvaguardata solo nei limiti in cui il suo mancato riconoscimento si traduca in un concreto peggioramento del trattamento retributivo già goduto.
  • Nel pubblico impiego contrattualizzato, la distinzione tra trattamento fondamentale e accessorio deve essere ricostruita in chiave funzionale, non solo in base a criteri di fissità e continuità della singola voce.
  • Ai fini dell’ammissibilità dell’appello ex artt. 342 e 434 c.p.c., non è richiesta una formula sacramentale né un progetto alternativo di decisione, ma è sufficiente una contestazione chiara dei capi impugnati e delle ragioni della decisione di primo grado.
  • Una declaratoria di inammissibilità dell’appello fondata sulla generica asserzione di difetto di specificità è censurabile quando non si confronti con il contenuto effettivo dell’atto di impugnazione e con il consolidato criterio non formalistico di interpretazione delle norme processuali.

Come è indicizzato

MaterieRetribuzione e TFRImpugnazioni
RamiLavoroProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

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