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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 42883/2023 del 20/10/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza del giudice dell'esecuzione che aveva rigettato la richiesta di riconoscimento del vincolo della continuazione tra due distinte sentenze di condanna (una per il reato ex art. 73 D.P.R. 309/1990 commesso il 15/11/2013; l'altra per detenzione e cessione di eroina e cocaina commessi tra luglio 2016 e maggio 2018). Il ricorrente, tramite difensore, deduceva vizio di motivazione ed erronea applicazione degli artt. 188 disp. att. c.p.p. e 671 c.p.p., sostenendo che tutti i fatti fossero stati ideati già nel 2013 e che, trattandosi di patteggiamenti, fosse applicabile la continuazione ex art. 188 disp. att. c.p.p., con il consenso del pubblico ministero.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha condiviso la motivazione del Tribunale di Marsala secondo cui, nonostante l'omogeneità delle norme violate, l'enorme lasso temporale tra le condotte ostava al riconoscimento di un medesimo disegno criminoso; in assenza di ulteriori elementi indizianti (contiguità spazio-temporale, modus operandi unitario, programmazione dei successivi reati già nella mente del reo all'epoca del primo fatto), non è possibile configurare la continuazione. La Corte ha poi richiamato i principi giurisprudenziali relativi ai criteri per accertare l'unità di ideazione e ha ribadito che, pur prevista dall'art. 188 disp. att. c.p.p. una disciplina per la continuazione in sede esecutiva tra sentenze di patteggiamento, il giudice dell'esecuzione conserva il potere di valutare l'effettiva sussistenza dell'identità del disegno criminoso e può respingere la richiesta anche se frutto dell'accordo delle parti. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma alla cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 73 D.P.R. 309/1990

    art. 73 D.P.R. 309/1990 (illecito inerente sostanze stupefacenti)

    Norma sostanziale della prima condanna; rileva come elemento di omogeneità delle violazioni ma non sufficiente da sola a dimostrare l'unità di ideazione necessaria per la continuazione.

  • art. 188 disp. att. c.p.p.

    art. 188 disposizioni di attuazione c.p.p. (continuazione in sede esecutiva tra sentenze di patteggiamento)

    Introduce una disciplina autonoma per chiedere in esecuzione l'unificazione dei reati oggetto di distinte sentenze di patteggiamento; richiede accordo tra condannato e P.M. sulla pena ma non sottrae al giudice dell'esecuzione il potere di valutare l'effettiva sussistenza dell'identità del disegno criminoso.

  • art. 671 c.p.p.

    art. 671 c.p.p. (impugnazione delle ordinanze in materia di esecuzione)

    Norma processuale rilevante per il tipo di impugnazione proposta: disciplina del ricorso per cassazione contro ordinanze in materia di esecuzione.

  • art. 81 cod. pen.

    art. 81 c.p. (concorso di norme e determinazione della pena)

    Richiamato come parametro sostanziale per valutare la possibilità di applicare la disciplina del concorso formale o del reato continuato in sede esecutiva; la sussistenza dell'identità del disegno criminoso è requisito necessario.

  • art. 444 c.p.p.

    art. 444 c.p.p. (applicazione della pena su richiesta delle parti - patteggiamento)

    Richiama il regime del patteggiamento e l'importanza del consenso del pubblico ministero nei relativi accordi, con le limitazioni procedurali previste dall'art. 188 disp. att. c.p.p.

  • art. 616 c.p.p.

    art. 616 c.p.p. (spese e sanzioni in caso di inammissibilità/rigetto dei ricorsi)

    Utilizzato dalla Corte per condannare il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma alla cassa delle ammende per l'inammissibilità del ricorso.

Massime di principio

  • La continuazione richiede l'esistenza di un 'medesimo disegno criminoso' concretamente programmato: non basta l'omogeneità della norma violata.
  • Indicatori esterni rilevanti per la continuazione: contiguità spazio-temporale, identità del bene giuridico protetto, analogia del modus operandi, sistematicità e pianificazione già all'epoca del primo reato.
  • Un lungo intervallo temporale tra reati simili, se non accompagnato da ulteriori elementi indizianti, indebolisce fortemente la ricostruzione di un disegno unitario.
  • In sede esecutiva l'art. 188 disp. att. c.p.p. consente la richiesta di unificazione per patteggiamenti, ma il giudice dell'esecuzione mantiene il potere di valutare e respingere la richiesta per carenza dei requisiti sostanziali.
  • L'accordo tra parti e il consenso del pubblico ministero non vincolano automaticamente il giudice dell'esecuzione: la sua valutazione sui presupposti della continuazione è autonoma.
  • La mera abitualità a delinquere o la recidiva non sostituiscono l'elemento intellettivo della continuità (unità di ideazione).
  • Quando si prospetta la continuazione tra sentenze di patteggiamento, è necessaria la corretta procedura e la prova, se del caso, di elementi esterni che attestino la progettazione unitaria dei reati.

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