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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 42870/2023 del 20/10/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Brattoli impugna la sentenza della Corte d'appello di Bari che aveva confermato la condanna per violazione degli obblighi della sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno (trasgressione del divieto di rientrare dopo le 22:00 e uscire prima delle 6:00 nella notte del 30/08/2015). Deduce violazione di legge e illogicità della motivazione in quanto il decreto che aveva imposto la misura di prevenzione sarebbe stato emesso in mancanza di una base legale valida alla luce della sentenza della Corte costituzionale n. 24/2019, che ha dichiarato l'illegittimità dell'art. 1, lett. a), d.lgs. 159/2011 (categoria "abitualmente dediti a traffici delittuosi"), e dunque il provvedimento applicativo non potrebbe costituire presupposto legittimo per le prescrizioni contestate.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per manifesta infondatezza. I giudici hanno richiamato l'orientamento consolidato secondo cui la verifica della 'base legale' del decreto di prevenzione spetta al giudice della prevenzione mediante la procedura di revoca ex tunc prevista dall'art. 11, comma 2, del d.lgs. 159/2011; non è consentito al giudice penale, nel giudizio sulla violazione delle prescrizioni, compiere direttamente tale sindacato. Di conseguenza la doglianza di Brattoli doveva essere proposta davanti al giudice della prevenzione; in questa sede penale il riesame della validità del decreto non è ammesso. Il ricorrente è stato inoltre condannato alle spese processuali e al pagamento, a favore della Cassa delle ammende, della somma equitativamente fissata in 3.000,00 euro.

Norme richiamate

  • d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 - art. 75, comma 2

    art. 75, comma 2, d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159

    Norma che incrimina la violazione delle prescrizioni imposte dalla sorveglianza speciale; applicata dal giudice di merito per la condanna di Brattoli

  • d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 - art. 1, comma 1, lett. a)

    art. 1, comma 1, lett. a), d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159

    La Corte costituzionale (sent. n. 24/2019) ha dichiarato l'illegittimità di tale previsione nella parte relativa alla categoria "abitualmente dediti a traffici delittuosi" per carenza di tassatività; la Cassazione ha però ritenuto che l'effetto di tale declaratoria sul decreto applicativo debba essere valutato dal giudice della prevenzione

  • d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 - art. 11, comma 2

    art. 11, comma 2, d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159

    Prevede la procedura di revoca ex tunc del decreto di applicazione della misura di prevenzione; la Corte di Cassazione indica che è questo lo strumento competente per verificare la 'base legale' del provvedimento

  • codice di procedura penale - art. 616

    Disciplina gli effetti della declaratoria di inammissibilità e la condanna al pagamento delle spese e, se del caso, di somme alla Cassa delle ammende; applicata per imporre al ricorrente le spese e la somma di 3.000,00 euro

  • Corte costituzionale - sentenza n. 24 del 2019

    Declaratoria di illegittimità costituzionale della parte dell'art. 1, lett. a), d.lgs. 159/2011 concernente la categoria "abitualmente dediti a traffici delittuosi"; ha effetti sul regime delle misure di prevenzione ma, secondo la Cassazione, la verifica della incidenza sul singolo decreto deve essere svolta dal giudice della prevenzione

  • Corte costituzionale - sentenza n. 25 del 2019

    Declaratoria di illegittimità costituzionale della previsione relativa all'obbligo generico di "vivere onestamente e rispettare le leggi"; la Cassazione segnala la distinzione tra questa e la fattispecie oggetto del ricorso

Massime di principio

  • Se la base normativa di una misura di prevenzione viene successivamente dichiarata incostituzionale, la parte interessata deve chiedere la revoca del provvedimento al giudice della prevenzione (procedura ex tunc ai sensi dell'art. 11, comma 2, d.lgs. 159/2011).
  • Il giudice penale che giudica la violazione delle prescrizioni della misura non è competente a sindacare direttamente la validità del decreto applicativo rispetto a una declaratoria costituzionale sopravvenuta; tale sindacato è rimesso al giudice della prevenzione.
  • Solo dopo l'esito della procedura di revoca del decreto (ove favorevole) il soggetto potrà utilizzare tale pronuncia nella sede penale, in cognizione o in esecuzione, per contestare la rilevanza penale del fatto.
  • Quando si propone un ricorso in cassazione fondato su questioni di incostituzionalità sopravvenuta, è necessario valutare preliminarmente se la questione sia già devoluta al giudice competente per la revoca; sollevare direttamente il tema in sede penale può determinare l'inammissibilità per manifesta infondatezza.
  • La distinzione tra illegittimità del contenuto della norma incriminatrice e illegittimità della norma che definisce le categorie di pericolosità è cruciale: se il vizio riguarda il decreto applicativo o la qualificazione soggettiva, il rimedio è la procedura di prevenzione, non il giudizio sulla singola violazione

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