Cassazione Penale, Sentenza n. 42869/2023 del 20/10/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato la sentenza della Corte d'appello che li aveva riconosciuti colpevoli, in concorso, del delitto di tentato omicidio (capo A) e della contravvenzione per porto di coltelli (capo B), contestando in particolare: 1) la qualificazione giuridica della condotta come tentato omicidio (art. 56 e 575 c.p.), sostenendo che non fosse provata l'idoneità concreta dell'arma né l'animus necandi; 2) la responsabilità concorsuale e il presunto contributo morale determinante attribuito a Filippo Mulè, deducendo che l'aggressione fosse improvvisata e che il cugino non avesse condiviso un proposito omicida; 3) il riconoscimento dell'aggravante della premeditazione, lamentando che gli elementi evocati (passati propositi di vendetta e agguato) non dimostrassero un proposito duraturo e meditato; 4) la mancata concessione della circostanza attenuante di cui all'art. 114 c.p. e il giudizio di bilanciamento tra attenuanti e aggravanti. Hanno chiesto l'annullamento o la riforma della sentenza.
La decisione
La Corte di legittimità ha ritenuto i ricorsi fondati solo nella parte relativa al riconoscimento dell'aggravante della premeditazione: ha annullato il riconoscimento della premeditazione. Per il resto i ricorsi sono stati respinti. In particolare la Corte ha confermato la qualificazione del fatto come tentato omicidio e la responsabilità concorsuale di entrambi, ritenendo che Filippo Mulè abbia fornito sia un contributo materiale (partecipazione attiva nell'aggressione, colpi che hanno immobilizzato la vittima) sia un contributo morale (richiami vendicativi ripetuti nel tempo e comportamento che ha stimolato il proposito criminoso del cugino). La mancata acquisizione dell'arma non ha impedito il riconoscimento dell'idoneità concreta della condotta, valutata ex post con riferimento alla situazione ex ante. Restano confermate le condanne (pena di anni 6 mesi 8 di reclusione, ridotta per il rito abbreviato), il riconoscimento delle attenuanti generiche equivalenti alle aggravanti e il vincolo della continuazione; è stata invece esclusa l'aggravante della minorata difesa già valutata in primo grado. Il risultato finale: annullamento limitato (premeditazione), conferma nel resto.
Norme richiamate
Richiamato in relazione al tentativo: la Corte valuta l'idoneità dell'azione al fine di distinguere tra tentativo di omicidio e lesioni, applicando la prognosi ex post con riferimento alla situazione ex ante.
Norma sull'omicidio rimessa in relazione al tentato omicidio; la Corte utilizza i criteri giurisprudenziali per accertare l'animus necandi e l'idoneità degli atti.
Richiamato per il concorso di persone: la responsabilità può estendersi al concorrente che abbia consapevolezza e contribuisca materialmente o moralmente all'evento.
Citato in relazione alla concorsualità e ai criteri di imputazione e determinazione della pena aggregata tra reati concorrenti.
Circostanza attenuante invocata dai ricorrenti (contributo concorsuale di minima importanza); la Corte di legittimità ha ritenuto le censure generiche e non ha accolto il motivo.
art. 577, primo comma, n. 3 cod. pen.
Norma che sancisce l'aggravante della premeditazione per l'omicidio; la Corte ha richiamato i suoi doppî elementi (cronologico e ideologico) e ha annullato il riconoscimento della premeditazione perché mancavano prove che il proposito fosse persistente e ponderato.
Riferimento alle lesioni personali con aggravanti; utilizzata per richiamare la disciplina della premeditazione anche in riferimento alle fattispecie lesive.
Richiamato nei principi sul reato impossibile per inidoneità assoluta del mezzo; la Corte ha escluso l'inidoneità assoluta nonostante il mancato ritrovamento dell'arma, valutando l'arma come concretamente idonea nelle circostanze.
artt. 125, 533 e 546, comma 1, lett. e) cod. proc. pen.
Norme processuali citate dai ricorrenti in ordine alla valutazione della motivazione e del riesame degli atti di appello; la Corte ha ritenuto le censure non fondate rispetto alla motivazione dei giudici del merito.
Massime di principio
- La qualificazione tra tentato omicidio e lesioni si basa sull'idoneità concreta dell'azione a cagionare la morte: la valutazione è ex post ma riferita alla situazione che si presentava ex ante all'agente.
- L'assenza materiale dell'arma non esclude automaticamente il tentato omicidio se le circostanze (sede delle ferite, modalità di esecuzione, reiterazione dei colpi, immobilizzazione della vittima, prossimità tra aggressore e aggredito) dimostrano che l'arma era concretamente idonea a causare la morte.
- In caso di concorso di persone, la responsabilità può fondarsi sia su un contributo materiale (colpi, immobilizzazione) sia su un contributo morale (istigazione, ripetuti richiami vendicativi) purché dimostrabile che il comportamento abbia effettivamente favorito o rafforzato il proposito criminoso.
- L'aggravante della premeditazione richiede due elementi distinti: un intervallo temporale apprezzabile per la ponderazione (elemento cronologico) e la persistenza del proposito criminoso (elemento ideologico). Propositi vaghi o rancori reiterati nel tempo non sono di per sé sufficienti senza atti concreti di preordinazione.
- Un agguato o la ricerca dell'occasione possono essere indici di premeditazione solo se si dimostra che il proposito era già fermo e duraturo; un incontro casuale degenerato in delitto può essere compatibile con premeditazione solo se la decisione era già maturata in antecedenza.
- Le censure generiche sul ruolo del concorrente (es. affermazioni non dettagliate sulla marginalità del contributo) difficilmente superano il controllo di legittimità se la motivazione di merito ha ricostruito con specificità il contributo materiale e morale.
- Nel bilanciamento fra attenuanti e aggravanti il giudice di merito ha ampia discrezionalità che è sindacabile in cassazione solo per motivazioni manifestamente illogiche, contraddittorie o insufficienti.
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