Cassazione Penale, Sentenza n. 42864/2023 del 20/10/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugnava la conferma della condanna per il reato di cui all'art. 187, comma 1, C.d.S., proponendo due motivi: (1) erronea determinazione del computo dei termini di prescrizione (violazione dell'art. 159 cod. pen.), sostenendo che la sospensione della prescrizione in occasione del rinvio disposto il 7/01/2022 per impedimento del difensore doveva durare al più sessanta giorni e non per l'intero periodo fino all'udienza del 3/06/2022; (2) violazione del divieto di reformatio in peius (art. 597 cod. proc. pen.) per aver la Corte d'appello applicato d'ufficio, nonostante il PM non avesse appellato, la sospensione/revoca della patente e la confisca del veicolo, sanzioni che il ricorrente riteneva non potessero essere aggravate in sua assenza di impugnazione avversaria.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Sul primo motivo ha ritenuto manifestamente infondata la doglianza: la prescrizione non era maturata alla data di deliberazione della sentenza di secondo grado (13/01/2023) perché, oltre ai 60 giorni di sospensione per l'impedimento del difensore, va computato anche il periodo di 134 giorni decorrente dalla scadenza del termine di 90 giorni fissato per il deposito della motivazione della sentenza di primo grado, alla luce della disciplina introdotta dalla legge 23/06/2017 n.103; sommando i periodi di sospensione il termine finale di prescrizione risultava successivo al 13/01/2023 (individuato nel 5/03/2023). Sul secondo motivo ha ritenuto infondato il rilievo sul divieto di reformatio in peius: la revoca/sospensione della patente e la confisca del veicolo sono sanzioni amministrative accessorie che conseguono ex lege alla condanna (art. 80, comma 14 C.d.S. e art. 187 C.d.S.); la loro applicazione in sede d'appello non viola il divieto di reformatio in peius posto che si tratta di obblighi di statuizione consequenziali alla sentenza di condanna. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
Il corso della prescrizione rimane altresì sospeso nei seguenti casi: 1) dal termine previsto dall'articolo 544 del codice di procedura penale per il deposito della motivazione della sentenza di condanna di primo grado, anche se emessa in sede di rinvio, sino alla pronuncia del dispositivo della sentenza che definisce il grado successivo di giudizio, per un tempo comunque non superiore a un anno e sei mesi
La Corte ha applicato la sospensione prevista dalla L. 23/06/2017 n.103 per i reati commessi dal 3/8/2017, computando il periodo massimo consentito (fino a 1 anno e 6 mesi limitatamente al regime temporale previsto) e, concretamente, i 134 giorni di sospensione dal termine dei 90 giorni per il deposito della motivazione fino alla pronuncia del dispositivo in secondo grado
art. 486, comma 5, cod. proc. pen.
Norma che disciplina il differimento dell'udienza per impedimento del difensore: la sospensione della prescrizione per tale causa è limitata a sessanta giorni dalla prevedibile cessazione dell'impedimento
Il divieto di reformatio in peius limita l'aggravamento della posizione dell'imputato in sede di appello quando l'impugnazione è proposta dal solo imputato; la Corte ha interpretato tale divieto come non esteso all'applicazione di sanzioni amministrative accessorie che conseguono ex lege alla condanna
Norma incriminatrice applicata per la condanna (reato per cui è stata inflitta la pena e accessorie amministrative)
La confisca del veicolo è qualificata come sanzione amministrativa accessoria obbligatoria ex lege in relazione all'art. 187 C.d.S.; per tale natura la sua pronuncia in sede giudiziale è atto dovuto e non integra reformatio in peius
Ha introdotto la disciplina che sospende il corso della prescrizione dal termine previsto per il deposito della motivazione della sentenza di primo grado fino al dispositivo della sentenza del grado successivo (con limiti temporali), applicabile ai reati commessi dal 3/8/2017 e rilevante per il calcolo della decorrenza della prescrizione nel caso in esame
Ha modificato successivamente la disciplina della prescrizione (introducendo, tra l'altro, l'istituto dell'improcedibilità per reati commessi dal 1/1/2020), normativa ritenuta non applicabile al caso per non avere efficacia retroattiva
L. 29 luglio 2010, n. 120 (art. 6, comma 1, lett. c))
Riferimento normativo che ha inciso sulla qualificazione della confisca come sanzione amministrativa accessoria ai fini della decisione
Massime di principio
- La sospensione della prescrizione per rinvio dovuto all'impedimento del difensore ai sensi dell'art. 486 c.p.p. è limitata a 60 giorni dalla cessazione prevedibile dell'impedimento; non può essere computata automaticamente per l'intero periodo fino alla successiva udienza se ciò eccede il limite
- Per i reati commessi nel periodo di applicazione della L. 103/2017 (dal 3/8/2017 fino alle successive modifiche), nel calcolo della prescrizione è necessario considerare anche la sospensione prevista per il periodo intercorrente tra il termine per il deposito della motivazione di primo grado e la pronuncia del dispositivo del grado successivo (entro i limiti temporali previsti dalla legge)
- L'applicazione in sede di impugnazione di sanzioni amministrative accessorie che conseguono ex lege alla condanna (es. revoca/sospensione patente, confisca del veicolo) non rientra necessariamente nel divieto di reformatio in peius, poiché si tratta di atti dovuti consequenziali alla condanna e non di un peggioramento della pena principale
- L'inammissibilità per manifesta infondatezza in Cassazione impedisce la formazione di un valido rapporto di impugnazione e preclude talune dichiarazioni favorevoli (es. riconoscimento di cause di non punibilità sopravvenute), con conseguente condanna alle spese e possibili sanzioni pecuniarie
- Le modifiche normative successive all'evento (es. introduzione dell'improcedibilità) non si applicano retroattivamente ai reati commessi prima della loro efficacia, salvo diversa previsione espressa
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