Cassazione Penale, Sentenza n. 42867/2023 del 20/10/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione della sentenza della Corte d'appello di Palermo che aveva confermato la condanna per contraffazione di documenti finalizzata al rilascio del permesso di soggiorno e per falso per induzione. Il ricorrente deduceva: 1) carenza di prove sulla consapevolezza della falsità dei documenti; 2) errata qualificazione del fatto, sostenendo che si trattasse di falsità ideologica del privato in atto pubblico e non di falsità materiale punita ai sensi dell'art. 5, comma 8-bis, d.lgs. 286/1998; 3) errori sulla misura della pena e sul diniego delle attenuanti generiche in relazione alle sue difficili condizioni economiche.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso in tutte le sue parti. Ha ritenuto provato che i documenti esibiti erano materialmente falsi perché attestavano un rapporto di lavoro e una situazione economica inesistenti (la presunta datrice di lavoro non aveva redditi e il luogo indicato era un capannone fatiscente). Da ciò la Corte ha inferito la consapevole partecipazione dell'imputato alla falsificazione. Ha confermato la corretta qualificazione dei fatti come falsità materiale ai sensi dell'art. 5, comma 8-bis, d.lgs. 286/1998, richiamando orientamenti giurisprudenziali consolidati. Ha altresì ritenuto legittimo il diniego delle attenuanti generiche, motivato con la negativa informazione sulla capacità a delinquere e precedenti per ricettazione. Conseguentemente è stata confermata la condanna a un anno e due mesi di reclusione (pena condizionalmente sospesa) oltre alle spese processuali e l'obbligo di pagamento delle spese del processo di cassazione ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
Richiamato in relazione alla contestazione sulla consapevolezza della falsità; la Corte ha ritenuto che, sulla base degli elementi fattuali, fosse correttamente applicato per valutare la responsabilità morale dell'imputato
art. 5, comma 8-bis, d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286
Applicato per qualificare la condotta come falsità materiale finalizzata al rilascio del permesso di soggiorno; la Corte ha confermato che rileva la contraffazione o l'alterazione materiale dei documenti e anche la formazione ex novo di atti inesistenti al fine di ottenere il titolo di soggiorno
Richiamato indirettamente in relazione alle attenuanti generiche: la Corte ha ritenuto legittimo il diniego in presenza di elementi ostativi (prevedibili da valutazione discrezionale del giudice di merito)
art. 616, comma 1, primo periodo, cod. proc. pen.
Norma invocata per la condanna alle spese del procedimento di cassazione, applicata a carico del ricorrente per il rigetto del ricorso
Massime di principio
- Differenza tra falsità materiale e falsità ideologica: si configura falsità materiale non solo quando l'autore apparente è diverso dall'autore reale, ma anche quando l'atto viene creato ex novo in totale assenza dei presupposti per la sua formazione; in tali casi il documento è considerato radicalmente non genuino
- Consapevolezza della falsità: il giudice può inferire la conoscenza e la volontà del ricorrente sulla base di considerazioni razionali e convergenti elementi fattuali (luogo indicato inesistente, assenza di redditi della presunta datrice) anche in assenza di una confessione esplicita
- Onere della prova e valutazione del merito: la Corte di legittimità non sostituisce la valutazione del merito se la motivazione dei giudici di merito è logica, congrua e coerente con gli elementi istruttori; le censure sulla valutazione probatoria richiedono la dimostrazione di vizi logici o di travisamento del materiale probatorio
- Diniego delle attenuanti generiche: il giudice di merito ha ampia discrezionalità e non è tenuto a esaminare dettagliatamente tutti gli elementi favorevoli; è sufficiente che sia indicata una motivazione su elementi ritenuti decisivi (es. precedenti penali e capacità a delinquere)
- In materia di permessi di soggiorno, la produzione di documenti attestanti rapporti di lavoro inesistenti può integrare il reato previsto dall'art. 5, comma 8-bis d.lgs. 286/1998 quando gli atti siano oggettivamente falsi e creati per ottenere il titolo amministrativo
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