Cassazione Civile, Ordinanza n. 20108/2022 del 22/06/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (cliente)
La controversia
La controversia nasce da un decreto ingiuntivo ottenuto da una professionista per compensi legali relativi all'assistenza prestata in un procedimento penale. Il destinatario dell'ingiunzione proponeva opposizione deducendo che, al tempo dell'incarico, la professionista era solo praticante avvocato abilitato e non iscritta all'albo degli avvocati, quindi non sarebbe stata legittimata a svolgere tutta l'attività professionale, in particolare davanti al tribunale del riesame, con conseguente nullità del contratto d'opera e inesigibilità del compenso. In subordine contestava la quantificazione delle somme, sostenendo che per l'attività effettivamente consentita ai praticanti abilitati dovevano applicarsi le tariffe ridotte previste dalla disciplina tariffaria vigente ratione temporis. Chiedeva inoltre il risarcimento dei danni per la condotta asseritamente scorretta e per la violazione di regole deontologiche, oltre alla restituzione di quanto versato in esecuzione della sentenza di primo grado, al netto di quanto effettivamente dovuto.
La decisione
La Corte di cassazione ha respinto il primo e il terzo motivo, ha accolto il secondo e il quarto. Ha cassato la sentenza impugnata limitatamente ai motivi accolti e, decidendo nel merito, ha rideterminato il compenso spettante alla professionista nella somma di euro 208,26, ritenendo applicabile la tariffa ridotta per i praticanti avvocati abilitati. Ha inoltre condannato la resistente alla restituzione della differenza tra quanto pagato in esecuzione della sentenza di primo grado e quanto effettivamente dovuto, quantificata in euro 525,91 oltre interessi legali. Le spese del giudizio di cassazione sono state compensate integralmente per reciproca soccombenza.
Norme richiamate
Richiamato per la dedotta nullità del contratto d'opera professionale; la Corte esclude che nel caso concreto vi fosse nullità originaria dell'intero rapporto, ritenendo semmai limitata l'invalidità alla sola attività svolta oltre i limiti di abilitazione.
Invocato in relazione alla richiesta di restituzione delle somme indebitamente versate; la Corte accoglie la domanda restitutoria nei limiti della differenza tra quanto corrisposto e quanto effettivamente dovuto.
Richiamato dal ricorrente per sostenere l'inesigibilità del compenso in difetto di iscrizione all'albo; la Corte nega che esso impedisse ogni pretesa compensativa, riconoscendo il compenso per l'attività legittimamente svolta dal praticante abilitato.
art. 7 della legge n. 479/1999
Interpretato nel senso che il praticante avvocato abilitato può assumere l'incarico e svolgere attività difensiva entro i limiti dei procedimenti penali per reati rientranti nei parametri indicati, ma non può operare in proprio dinanzi all'organo collegiale, se non come sostituto di un avvocato abilitato.
Applicato per la liquidazione dei compensi professionali ratione temporis, con affermazione della necessità di utilizzare, per i praticanti abilitati, la riduzione tariffaria prevista dalla disciplina specifica.
art. 7 del cap. H del D.M. n. 127/2004
Interpretato come norma che impone la riduzione della metà degli onorari spettanti ai praticanti avvocati abilitati in sede penale rispetto a quelli degli avvocati abilitati.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
Usato come parametro dei motivi di ricorso per violazione di legge.
Richiamato solo per la trattazione camerale del ricorso.
Richiamato come base formale della sentenza di primo grado.
Richiamato per individuare i limiti di pena del reato che consentivano, nella fase considerata, l'abilitazione del praticante.
Indicato come reato oggetto del procedimento penale, rilevante ai fini della verifica dei limiti di abilitazione del praticante avvocato.
Evocato dal ricorrente per sostenere la configurabilità dell'esercizio abusivo della professione; la Corte esclude che, nei limiti dell'attività legittimamente consentita, tale reato fosse configurabile.
Richiamato dal ricorrente a fondamento della domanda risarcitoria per conseguenze del reato; la Corte rigetta la censura per difetto di prova del danno e del nesso causale.
Massime di principio
- Il contratto di prestazione professionale stipulato con un soggetto non pienamente abilitato non è necessariamente nullo in toto: occorre distinguere tra attività svolta entro i limiti dell'abilitazione e attività eccedente tali limiti, potendo l'invalidità riguardare solo la parte non consentita.
- Quando la legge consente al praticante avvocato abilitato di svolgere attività difensiva in determinati procedimenti e con determinati limiti, il compenso è dovuto per la sola attività legittimamente svolta e va liquidato secondo la tariffa specificamente prevista per tale figura.
- La pretesa restitutoria delle somme pagate in esecuzione di una sentenza poi rideterminata va accolta per la differenza tra quanto versato e quanto effettivamente dovuto, senza necessità di ulteriori accertamenti di fatto se l'importo spettante è già determinabile in giudizio.
- La domanda risarcitoria fondata su asserite violazioni deontologiche o su un presunto esercizio abusivo della professione richiede comunque la prova concreta del danno e del nesso causale; in mancanza, non può essere accolta.
- Le irregolarità o scorrettezze professionali eventualmente rilevanti sul piano disciplinare non comportano automaticamente responsabilità risarcitoria contrattuale se manca la prova di un pregiudizio patrimoniale o non patrimoniale eziologicamente collegato alla prestazione.
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