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Cassazione Civile, Ordinanza n. 06754/2023 del 07/03/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ESTINZIONE

Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La controversia nasce da un avviso di accertamento IVA per il periodo d'imposta 2005, con il quale l'Ufficio contestava a una società consorziata socia di un consorzio un'indebita detrazione di parte dell'IVA relativa a costi consortili e irrogava sanzioni. La contribuente aveva impugnato l'atto davanti alla CTP, ottenendo un accoglimento solo parziale; in appello l'Ufficio aveva ottenuto la riforma della decisione di primo grado. In cassazione la società proponeva tre motivi: 1) nullità della sentenza d'appello per difetto di motivazione, in violazione dell'art. 36, comma 2, n. 4, d.lgs. 546/1992 e dell'art. 111, comma 6, Cost.; 2) violazione dell'art. 19 d.P.R. 633/1972, anche in relazione ai principi di neutralità, proporzionalità e legittimo affidamento, sostenendo la legittimità della detrazione IVA; 3) falsa applicazione dell'art. 6, comma 6, d.lgs. 471/1997, nella formulazione ratione temporis, per asserita violazione del principio di proporzionalità delle sanzioni. Successivamente, però, la società depositava istanza di cessazione della materia del contendere e rinuncia al ricorso, allegando di avere aderito alla definizione agevolata della pretesa tributaria ai sensi dell'art. 6 d.l. 193/2016, con produzione della documentazione relativa al pagamento delle rate e alla rinuncia.

La decisione

La Corte ha preso atto della documentazione depositata dalla ricorrente, ritenendo provata l'adesione alla definizione agevolata della lite e la rinuncia al ricorso. Ha quindi dichiarato estinto il giudizio per cessazione della materia del contendere, per intervenuta definizione agevolata ex art. 6, comma 3, d.l. 193/2016, disponendo le spese a carico di chi le aveva anticipate ai sensi dell'art. 46 del processo tributario. Non è stata resa una decisione nel merito sui motivi di ricorso.

Norme richiamate

  • art. 36, comma 2, n. 4, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    È richiamato come parametro della censura di nullità della sentenza per difetto di motivazione.

  • art. 111, comma 6, Cost.

    È invocato quale parametro costituzionale sull'obbligo di motivazione dei provvedimenti giurisdizionali.

  • art. 62, comma 1, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    È indicato come norma processuale di riferimento per il ricorso per cassazione nel processo tributario.

  • art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.

    È richiamato come vizio processuale dedotto in cassazione per nullità della sentenza.

  • art. 19 d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633

    È invocato dalla ricorrente a fondamento del diritto alla detrazione IVA contestato dall'Ufficio.

  • principi di neutralità, proporzionalità e legittimo affidamento

    Sono richiamati dalla ricorrente come criteri interpretativi a sostegno della detraibilità dell'IVA e della correttezza del proprio operato.

  • art. 6, comma 6, d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 471

    È richiamato come norma sanzionatoria ritenuta mal applicata, per asserita sproporzione della sanzione irrogata.

  • art. 6 d.l. 22 ottobre 2016, n. 193

    È la base normativa della definizione agevolata cui la contribuente ha aderito, determinando la cessazione della materia del contendere.

  • art. 6, comma 3, d.l. 22 ottobre 2016, n. 193

    È indicato come disposizione che consente la definizione agevolata della pretesa oggetto del contenzioso.

  • art. 372 c.p.c.

    È richiamato per il deposito in cassazione della documentazione relativa alla definizione agevolata e alla rinuncia.

  • art. 46 del processo tributario

    È richiamato per la regolazione delle spese in caso di estinzione/cessazione della materia del contendere.

Massime di principio

  • Nel processo tributario, la sopravvenuta definizione agevolata della pretesa impugnata e la rituale rinuncia al ricorso determinano la cessazione della materia del contendere e l'estinzione del giudizio di cassazione, senza esame dei motivi di impugnazione.
  • Quando la parte ricorrente produce in cassazione documentazione idonea a provare l'adesione a una procedura di definizione agevolata del debito tributario, il giudice può dichiarare estinto il giudizio se risulta chiara la riferibilità della definizione all'atto oggetto di causa.
  • La declaratoria di estinzione per cessazione della materia del contendere assorbe ogni questione di merito relativa alla validità dell'accertamento IVA e alla legittimità delle sanzioni.
  • In caso di estinzione del giudizio per definizione agevolata, le spese seguono la regola richiamata dalla disciplina processuale tributaria, secondo cui restano a carico di chi le ha anticipate.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioAccertamento
RamiTributiProcesso civile
IstitutiGiudicato

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