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Cassazione Civile, Ordinanza n. 32521/2024 del 14/12/2024

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (lavoratore)

La controversia

Un soggetto detenuto aveva lavorato, in diversi periodi compresi tra febbraio 2000 e ottobre 2015, all'interno di istituti penitenziari svolgendo mansioni varie e aveva chiesto il ricalcolo/adeguamento della retribuzione rispetto alla "mercede" corrispostagli. Il Tribunale aveva accolto la domanda, ritenendo infondata l'eccezione di prescrizione sollevata dall'amministrazione; la Corte d'appello aveva invece riformato la decisione, affermando che la prescrizione quinquennale dei crediti retributivi decorresse dalla cessazione di ciascun rapporto di lavoro a termine e che, essendo trascorso il quinquennio al 31/1/2017, il credito fosse prescritto. Il ricorrente ha censurato tale statuizione: con il primo motivo ha lamentato la violazione delle norme processuali e sostanziali in tema di prova e riparto dell'onere probatorio, sostenendo che, una volta provato il fatto costitutivo del credito attraverso documenti provenienti dalla stessa amministrazione, incombeva sul Ministero dimostrare il fatto estintivo della prescrizione; con il secondo motivo ha contestato la condanna alle spese, richiamando l'esenzione prevista per i soggetti con reddito inferiore ai limiti di legge nelle controversie di materia previdenziale/lavoristica richiamata.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo di ricorso, ritenendo condivisibile il recente orientamento secondo cui l'attività lavorativa intramuraria non si presta ad essere qualificata come una successione di distinti contratti a termine volontariamente concordati, ma si inserisce in un contesto unitario segnato da turni, rotazione e finalità rieducativa. Per tale ragione, le cessazioni intermedie non fanno decorrere autonomamente la prescrizione, dovendosi invece individuare il momento in cui il rapporto sostanzialmente unico deve ritenersi definitivamente cessato; tale momento va allegato e provato dall'amministrazione, potendo coincidere con la fine della detenzione o con altre circostanze idonee a interrompere definitivamente il rapporto. Il secondo motivo è stato assorbito. La sentenza impugnata è stata cassata con rinvio alla Corte d'appello di Roma, in diversa composizione, per un nuovo esame conforme ai principi indicati e per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 115 c.p.c.

    Richiamato dal ricorrente come norma violata in relazione alla valutazione delle prove e al riparto dell'onere probatorio.

  • art. 112 c.p.c.

    Richiamato dal ricorrente tra le norme processuali asseritamente violate.

  • art. 132 n. 4 c.p.c.

    Richiamato dal ricorrente sotto il profilo della motivazione della sentenza.

  • art. 19 n. 4 d.lgs. n. 81/2015

    Richiamato dal ricorrente nel quadro delle censure sulla qualificazione del rapporto e sulla sua durata.

  • art. 2697 c.c.

    La Corte valorizza il principio secondo cui, in presenza dell'eccezione di prescrizione, grava sull'amministrazione l'onere di provare il momento di cessazione del rapporto rilevante ai fini del decorso del termine prescrizionale.

  • art. 118 disp. att. c.p.c.

    Usato per richiamare per relationem la motivazione delle recenti pronunce di legittimità sul lavoro intramurario.

  • art. 111 Cost.

    Richiamato dal ricorrente tra le norme processuali di garanzia invocate.

  • art. 6 CEDU

    Richiamato dal ricorrente tra le disposizioni poste a sostegno della doglianza processuale.

  • art. 152 disp. att. c.p.c.

    Richiamato dal ricorrente per contestare la condanna alle spese, invocando l'esonero previsto per chi possiede un reddito inferiore alla soglia di legge.

  • art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    La Corte afferma che non sussistono le condizioni per il relativo raddoppio del contributo unificato.

Massime di principio

  • L'attività lavorativa svolta da un detenuto all'interno di un istituto penitenziario, per le sue peculiari modalità organizzative e per la funzione rieducativa e di reinserimento sociale, non è automaticamente assimilabile a una successione di distinti rapporti a termine volontariamente concordati.
  • Ai fini della prescrizione dei crediti retributivi derivanti da lavoro intramurario, non rilevano le cessazioni intermedie legate alla turnazione o all'avvicendamento, quando il rapporto sia sostanzialmente unico e continui nel medesimo contesto detentivo.
  • Il termine di prescrizione decorre dalla definitiva cessazione del rapporto di lavoro intramurario, la quale può coincidere con la fine della detenzione oppure con altra circostanza che determini la cessazione sostanziale e definitiva del rapporto prima della fine pena.
  • Quando sia eccepita la prescrizione, grava sulla parte che la invoca o sull'amministrazione, in relazione ai fatti rilevanti nel caso concreto, l'onere di allegare e provare il momento di cessazione del rapporto dal quale far decorrere il termine prescrizionale.
  • La corretta qualificazione del rapporto di lavoro intramurario incide direttamente sulla decorrenza della prescrizione dei crediti retributivi e non può essere risolta applicando meccanicamente i criteri propri dei contratti di lavoro a termine ordinari.

Come è indicizzato

MaterieRetribuzione e TFRProveImpugnazioniSpese di lite
RamiLavoroProcesso civile
IstitutiOnere della prova

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