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Cassazione Civile, Ordinanza n. 27094/2026 del 17/10/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (Comune)

La controversia

L’ente ha impugnato l’avviso di accertamento n. 2514 del 20 ottobre 2022, notificato il 15 novembre 2022, con cui il Comune aveva richiesto € 74.995,00 per omesso versamento dell’IMU relativa al 2020 su vari immobili ubicati nel territorio comunale, negando l’esenzione invocata per gli alloggi sociali. Il ricorso originario è stato respinto dalla Corte di giustizia tributaria di primo grado di Messina con sentenza del 31 ottobre 2023; la Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia, con sentenza del 25 novembre 2024, n. 8832/16/2024, ha rigettato l’appello. Il giudice di appello ha ritenuto che l’onere di provare i requisiti dell’esenzione gravasse sul contribuente e che allegazioni e documenti non dimostrassero, per ciascun immobile, la sussistenza dei requisiti di alloggio sociale. L’ente ha proposto due motivi: con il primo ha denunciato, ai sensi dell’art. 115 c.p.c., un travisamento percettivo dei contratti di locazione e della documentazione amministrativa, sostenendo che il giudice avesse erroneamente escluso la natura sociale degli alloggi; con il secondo ha dedotto l’omesso esame di un fatto decisivo, lamentando che non fosse stata accolta la richiesta di CTU volta ad accertare tale natura. Il Comune ha eccepito preliminarmente l’inammissibilità del ricorso ai sensi dell’art. 360-bis, primo comma, n. 1, c.p.c., perché la decisione sarebbe conforme alla giurisprudenza di legittimità.

La decisione

La Corte ha respinto l’eccezione preliminare di inammissibilità ex art. 360-bis c.p.c., rilevando che l’orientamento sui requisiti per l’esenzione IMU degli alloggi sociali era di recente formazione e la materia non era di agevole intelligibilità. Ha dichiarato il primo motivo inammissibile e comunque infondato: la censura non individuava un errore percettivo sul contenuto oggettivo dei documenti, ma contestava la valutazione complessiva delle prove; inoltre, il tenore dei contratti prodotti non consentiva, da solo, di desumere la natura di alloggi sociali. Ha ribadito che l’esenzione non compete indistintamente a tutti gli alloggi degli enti ex IACP, ma soltanto a quelli per i quali il contribuente provi concretamente i requisiti previsti dalla disciplina, senza inversione dell’onere probatorio per il fatto che l’amministrazione possa possedere documenti o informazioni. Il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile: ricorreva la doppia conforme e il ricorrente non aveva indicato ragioni di fatto differenti tra le decisioni di primo e di secondo grado; inoltre, non aveva individuato uno specifico fatto storico decisivo omesso, limitandosi a censurare il mancato accoglimento della CTU. La Corte ha osservato che la CTU non può supplire alle carenze di allegazione e prova della parte e che il giudice di merito aveva espressamente respinto la richiesta perché esplorativa. Il ricorso è stato quindi rigettato. Il ricorrente è stato condannato a rifondere al Comune € 200,00 per esborsi ed € 8.000,00 per compensi, oltre rimborso forfettario del 15% e accessori di legge; è stata inoltre dichiarata la sussistenza dei presupposti per il versamento dell’ulteriore contributo unificato, se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 13, comma 2, lett. b), d.l. 201/2011

    L'imposta municipale propria non si applica, altresì (…) b) ai fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008

    L’esenzione IMU riguarda i fabbricati che possiedono in concreto la qualificazione di alloggi sociali secondo i parametri del decreto ministeriale del 22 aprile 2008; non si estende automaticamente a tutti gli immobili appartenenti agli enti ex IACP.

  • d.m. 22 aprile 2008

    in tema di IMU, l'esenzione fiscale - prevista dall'art. 13, comma 2, lett. b), del d.l. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, nel testo novellato dall’art. 1, comma 707, n. 3), lett. b), della legge 27 dicembre 2013, n. 147 - non è applicabile a tutti gli alloggi assegnati dagli I.A.C.P., ma solo a quelli per i quali il contribuente, interessato a far valere la relativa esenzione, prova in concreto la presenza delle caratteristiche di “alloggio sociale”, secondo i parametri stabiliti dal d.interm. 22 aprile 2008, non sussistendo alcuna inversione dell'onere probatorio, in ossequio al principio di correttezza e buona fede per documenti o informazioni già in possesso dell'Ufficio, in ragione della circostanza che non tutti gli alloggi assegnati dagli I.A.C.P. rientrano in detta categoria

    La qualificazione come alloggio sociale va accertata secondo i parametri del decreto e provata dal contribuente per gli immobili per cui chiede l’esenzione; l’appartenenza a un ente ex IACP e la disponibilità di informazioni presso l’ufficio non determinano né l’esenzione automatica né un’inversione dell’onere probatorio.

  • art. 2697 c.c.

    Le parti, infatti, non possono sottrarsi all'onere probatorio di cui sono gravate, ai sensi dell'art. 2697 cod. civ., e pensare di poter rimettere l'accertamento dei propri diritti all'attività del consulente.

    La parte che invoca il diritto all’esenzione deve allegare e provare i fatti che ne costituiscono i presupposti; la consulenza tecnica non può essere utilizzata per colmare le carenze probatorie o rimettere al consulente la ricerca dei fatti costitutivi.

  • art. 115 c.p.c.

    A ben vedere, a fronte di tali argomentazioni, non può parlarsi in questo caso di travisamento della prova documentale, che presuppone che il giudice abbia attribuito al documento un contenuto diverso da quello reale oppure abbia omesso di considerare un dato testuale decisivo, giacché il mezzo non evidenzia un vero e proprio errore percettivo del giudice, bensì censura l'esito valutativo raggiunto sul tenore complessivo delle pattuizioni contrattuali.

    La censura di travisamento della prova attiene alla ricognizione del contenuto oggettivo del documento — attribuzione di un contenuto diverso o omissione di un dato testuale decisivo — e non consente di rimettere in discussione la valutazione complessiva delle prove.

  • art. 395, n. 4, c.p.c.

    il travisamento del contenuto oggettivo della prova - che ricorre in caso di svista concernente il fatto probatorio in sé e non di verifica logica della riconducibilità dell'informazione probatoria al fatto probatorio - trova il suo istituzionale rimedio nell'impugnazione per revocazione per errore di fatto, laddove ricorrano i presupposti richiesti dall'art. 395, n. 4), cod. proc. civ.

    La svista sul fatto probatorio in sé può essere fatta valere con revocazione per errore di fatto quando ricorrono i presupposti di legge; non coincide con la contestazione dell’inferenza valutativa tratta dal giudice.

  • art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.

    mentre - se il fatto probatorio ha costituito un punto controverso sul quale la sentenza ebbe a pronunciare e, cioè, se il travisamento rifletta la lettura del fatto probatorio prospettata da una delle parti - il vizio va fatto valere ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 4) o n. 5), cod. proc. civ., a seconda che si tratti di fatto processuale o sostanziale

    Quando il fatto probatorio è stato controverso e la sentenza se ne è occupata, il vizio va dedotto in cassazione ai sensi del n. 4 o del n. 5 dell’art. 360 c.p.c., in relazione alla natura processuale o sostanziale del fatto.

  • art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.

    è consentito, dunque, giusta la nuova formulazione dell'art. 360, primo comma, n. 5), cod. proc. civ., denunciare in Cassazione, oltre all'anomalia motivazionale, solo il vizio specifico relativo all'omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che sia stato oggetto di discussione tra le parti, ed abbia carattere decisivo

    Il motivo per omesso esame richiede l’individuazione di un fatto storico, principale o secondario, risultante dalla sentenza o dagli atti, discusso tra le parti e decisivo; non è sufficiente lamentare l’omesso esame di elementi istruttori o il mancato accoglimento di una richiesta di CTU.

  • art. 348-ter, quinto comma, c.p.c.

    in siffatta ipotesi, prevista dall’art. 348-ter, quinto comma, cod. proc. civ. (applicabile, ai sensi dell’art. 54, comma 2, del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, ai giudizi di appello introdotti con ricorso depositato o con citazione di cui sia stata richiesta la notificazione dall’11 settembre 2012; detta norma è stata mantenuta, anche dopo l’abrogazione disposta dall’art. 3, comma 26, lett. e), del d.lgs. 1 ottobre 2022, n. 149, per i giudizi introdotti prima dell’1 gennaio 2023, dall’art. 35, comma 5, del d.lgs. 1 ottobre 2022, n. 149, quale modificato dall’art. 380, lett. a), della legge 29 dicembre 2022, n. 197), il ricorrente in cassazione - per evitare l’inammissibilità del motivo di cui all’art. 360, primo comma, n. 5), cod. proc. civ. - deve indicare le ragioni di fatto poste a base, rispettivamente, della decisione di primo grado e della sentenza di rigetto dell'appello, dimostrando che esse sono tra loro diverse

    In presenza di decisioni conformi nei due gradi di merito, il motivo ex art. 360, n. 5, c.p.c. è ammissibile soltanto se il ricorrente indica e dimostra la diversità delle ragioni di fatto poste a base delle due decisioni.

  • art. 360-bis, primo comma, n. 1, c.p.c.

    Invero, l’orientamento della giurisprudenza di legittimità sui requisiti soggettivi e oggettivi per il riconoscimento dell’esenzione da IMU agli alloggi sociali è di recentissima formazione e, comunque, la materia non è di agevole intelligibilità anche per la dottrina tributarista.

    Nel caso concreto la Corte ha escluso l’inammissibilità preliminare perché l’orientamento di legittimità rilevante era di recente formazione e la materia non era di agevole comprensione.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002

    Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.

    In caso di rigetto del ricorso, la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell’ulteriore contributo unificato pari a quello previsto per l’impugnazione, se dovuto.

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. 115/2002

    Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.

    Il comma 1-bis costituisce il parametro per determinare l’importo del contributo unificato aggiuntivo richiamato dal comma 1-quater.

Massime di principio

  • L’esenzione IMU prevista per gli alloggi sociali non si applica automaticamente a tutti gli immobili di proprietà o assegnati da enti ex IACP: il contribuente deve provare, per ciascun immobile per cui invoca il beneficio, la presenza dei requisiti previsti dalla disciplina degli alloggi sociali.
  • La disponibilità, da parte dell’ente impositore, di documenti o informazioni relativi agli immobili non comporta, di per sé, inversione dell’onere della prova dei presupposti dell’esenzione.
  • La modestia del canone di locazione, considerata isolatamente, non dimostra la natura di alloggio sociale: occorre provare anche gli ulteriori requisiti normativi, compresi quelli relativi al disagio abitativo e all’impossibilità di accedere a un alloggio a condizioni di mercato.
  • Il travisamento della prova è distinto dalla valutazione della prova: ricorre quando il giudice attribuisce al documento un contenuto oggettivo diverso da quello reale o omette un dato testuale decisivo; non consente di contestare in cassazione l’inferenza o la valutazione complessiva delle risultanze documentali.
  • La consulenza tecnica d’ufficio, anche quando abbia funzione percipiente, non può sostituire l’onere della parte di allegare i fatti e gli elementi specifici a fondamento del diritto né essere disposta per ricercare fatti non provati o colmare carenze istruttorie.
  • In presenza di una doppia conforme, il motivo di ricorso per cassazione ex art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c. è precluso se il ricorrente non indica e dimostra che le ragioni di fatto poste a base delle decisioni di primo e secondo grado sono diverse.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoImpugnazioniProve
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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