Cassazione Civile, Ordinanza n. 25503/2024 del 24/09/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (banca)
La controversia
La controversia nasce da un decreto ingiuntivo ottenuto da un istituto di credito per il recupero di saldi passivi di conto corrente e somme relative a finanziamenti collegati a operazioni in valuta estera, nei confronti della debitrice principale e dei fideiussori. Gli opposti proposero opposizione contestando la validità dei rapporti e i conteggi, e chiedendo anche restituzioni di somme che assumevano indebitamente prelevate o ricavate dalla vendita di azioni. Riuniti i giudizi, il tribunale revocò il decreto ma condannò comunque i debitori a una somma inferiore a quella ingiunta e rigettò varie domande restitutorie e risarcitorie. In appello, la corte territoriale accolse in parte le domande dei correnti, ritenendo non applicabile la disciplina bancaria del rapporto di intermediazione finanziaria in base al TUF ma rilevando la nullità delle operazioni in valuta per mancanza di forma scritta e carente informativa, e quindi ricalcolando il saldo fino a riconoscere un credito della correntista. La banca ricorse per cassazione con cinque motivi: 1) tardività e quindi inammissibilità dell’appello incidentale adesivo di uno dei fideiussori; 2) ultrapetizione per avere la corte d’appello condannato la banca a restituire somme alla correntista in assenza di una specifica domanda di saldo attivo; 3) errata applicazione della disciplina giuridica, avendo la corte applicato il TUF e il regolamento Consob anziché la legge n. 1/1991, ratione temporis applicabile al rapporto di intermediazione; 4) omesso esame della documentazione contrattuale prodotta, idonea secondo la banca a provare l’esistenza del contratto scritto; 5) omesso esame della questione relativa all’accredito dei finanziamenti, che la banca sosteneva dovessero essere considerati nel saldo. I controricorrenti proposero ricorsi incidentali deducendo, a loro volta, che la corte d’appello aveva erroneamente escluso le proprie domande restitutorie relative ad altri rapporti bancari e che vi fosse omessa pronuncia sulla nullità delle fideiussioni per clausole anticoncorrenziali.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso principale solo nei primi tre motivi: ha dichiarato inammissibile l’appello incidentale adesivo di uno dei fideiussori perché tardivo; ha ritenuto fondata la censura di ultrapetizione, perché la corte d’appello aveva pronunciato una condanna restitutoria non corrispondente alla domanda effettivamente proposta dalla correntista; ha cassato la sentenza anche per errata applicazione della disciplina normativa, poiché il rapporto di intermediazione finanziaria andava esaminato alla luce della legge n. 1/1991 e non del TUF/regolamento Consob, essendo i fatti anteriori all’entrata in vigore di tale disciplina. Ha dichiarato assorbiti i restanti motivi della banca. Ha rigettato il ricorso incidentale della debitrice principale e di un fideiussore, mentre ha dichiarato inammissibile quello dell’altro fideiussore. La sentenza impugnata è stata cassata con rinvio alla Corte d’appello di Bari in diversa composizione, per nuovo esame nei limiti dei motivi accolti e per le spese di legittimità.
Norme richiamate
Il termine breve di impugnazione opera anche per l’appello incidentale adesivo quando l’interesse a proporlo sorge dalla proposizione dell’appello principale.
La disciplina dell’appello incidentale tardivo non si applica all’appello incidentale adesivo tardivamente proposto oltre il termine decorrente dall’impugnazione principale.
L’appello incidentale va proposto nella comparsa di risposta e, se l’interesse nasce dall’impugnazione altrui, nella prima udienza successiva; il mancato rispetto del termine comporta inammissibilità.
La costituzione dell’appellato deve avvenire nei termini previsti a pena di decadenza; il deposito della comparsa il giorno dell’udienza non è tempestivo.
Il giudice non può pronunciare oltre i limiti della domanda; è illegittima la condanna restitutoria che non corrisponda alla specifica pretesa azionata.
In appello non possono proporsi domande nuove; la richiesta restitutoria formulata per la prima volta in secondo grado è inammissibile.
Le domande o eccezioni non riproposte in appello si intendono rinunciate.
La corte territoriale aveva applicato impropriamente la disciplina dell’intermediazione finanziaria del TUF a rapporti integralmente anteriori alla sua entrata in vigore.
La prescrizione formale del contratto quadro prevista dal TUF non era la disciplina applicabile ratione temporis ai rapporti dedotti in causa.
Regolamento Consob n. 11522 del 1998
Regolamento ratione temporis non applicabile a rapporti esauriti prima della sua entrata in vigore.
art. 1 l. n. 1/1991
La Corte richiama la necessità di verificare il rapporto alla luce della normativa previgente in materia di intermediazione mobiliare.
art. 6 l. n. 1/1991
stipulando un contratto scritto
Anche sotto il regime della legge n. 1/1991 era richiesto un contratto scritto di intermediazione con indicazione dei servizi, delle modalità, della remunerazione e delle altre condizioni.
Accertata la nullità del contratto di investimento, le attribuzioni patrimoniali prive di causa sono soggette alla disciplina dell’indebito oggettivo e ai correlati obblighi restitutori, ma nei limiti delle domande e degli oneri di prova delle parti.
Nel regime dell’indebito possono rilevare anche i frutti civili o gli importi ricavati dalla rivendita a terzi dei beni o titoli restituiti.
La retroattività della risoluzione non consente al giudice di disporre restituzioni in assenza di domanda di parte.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
La pronuncia comporta, per le parti soccombenti nei ricorsi incidentali, l’obbligo dell’ulteriore contributo unificato se dovuto.
Massime di principio
- L’appello incidentale adesivo, quando l’interesse a proporlo nasce dall’impugnazione principale già notificata, deve essere proposto nei termini decadenziali previsti per la costituzione dell’appellato; il deposito oltre il termine rende l’impugnazione inammissibile ed è rilevabile d’ufficio.
- Il giudice non può condannare una parte alla restituzione di somme se la domanda proposta non era diretta al conseguimento di quel saldo attivo: occorre corrispondenza tra chiesto e pronunciato e la pronuncia restitutoria non può essere ampliata oltre il petitum o riproposta in appello se non validamente coltivata.
- Nei rapporti di intermediazione finanziaria esauriti prima dell’entrata in vigore del TUF va applicata la disciplina previgente; la verifica sulla validità formale del rapporto deve essere compiuta alla luce della normativa ratione temporis applicabile e non di quella sopravvenuta.
- Anche quando la nullità del contratto d’investimento può comportare obblighi restitutori reciproci secondo la disciplina dell’indebito, tali restituzioni devono essere oggetto di specifica domanda e sorrette dai relativi oneri di allegazione e prova.
- Le censure che postulano il collegamento fattuale tra rapporti bancari distinti o la rilettura della documentazione contrattuale possono richiedere accertamenti di merito incompatibili con il giudizio di legittimità.
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