Sentenza del 22/09/2017 n. 7790 - Comm. Trib. Reg. per la Campania
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La contribuente aveva impugnato gli avvisi di accertamento notificati il 3 settembre 2015, relativi al mancato versamento dell'ICI per gli anni 2005-2011, per circa 8.400 euro. In primo grado aveva sostenuto, da un lato, la prescrizione delle annualità più risalenti e, dall'altro, l'illegittimità del recupero relativo agli anni 2010 e 2011, poiché il nuovo classamento catastale era stato attribuito dopo la presentazione della dichiarazione DOCFA nel 2012 e sarebbe stato applicato retroattivamente. Il Comune ha appellato la decisione limitatamente agli anni 2010 e 2011, sostenendo che, per immobili abusivi oggetto di sanatoria, la normativa speciale consente di applicare retroattivamente la rendita catastale definitivamente attribuita.
La decisione
La Commissione tributaria regionale ha accolto l'appello del Comune limitatamente alle annualità 2010 e 2011. Ha ritenuto ammissibile e tempestiva la produzione documentale in appello ai sensi dell'art. 58 del d.lgs. 546/1992 e ha stabilito che, per gli immobili oggetto di regolarizzazione edilizia, l'ICI è dovuta dal 1° gennaio 2003 sulla base della rendita catastale attribuita all'esito della procedura DOCFA, purché l'immobile fosse già ultimato o utilizzato. La rendita definitivamente accertata può quindi essere utilizzata anche per annualità anteriori alla sua notificazione, purché ancora accertabili o liquidabili. È rimasta invece definitiva la prescrizione riconosciuta per gli anni 2005-2009. Le spese dei due gradi sono state integralmente compensate.
Norme richiamate
La disposizione è stata interpretata nel senso dell'ammissibilità della nuova produzione documentale in appello.
Il Comune può produrre documenti nuovi in appello, anche se la costituzione in primo grado non è stata tempestiva, secondo l'orientamento giurisprudenziale maggioritario richiamato dalla sentenza.
Art. 2, comma 41, legge 24 dicembre 2003, n. 350
Per i fabbricati oggetto della regolarizzazione degli illeciti edilizi di cui all'articolo 32 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, l'imposta comunale sugli immobili prevista dal decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, è dovuta, in ogni caso, con decorrenza dal 1° gennaio 2003 sulla base della rendita catastale attribuita a seguito della procedura di regolarizzazione, sempre che la data di ultimazione dei lavori o quella in cui il fabbricato è comunque utilizzato sia antecedente.
La norma speciale consente di applicare la rendita catastale definitivamente attribuita agli immobili abusivi oggetto di sanatoria anche per periodi anteriori alla conclusione della procedura catastale, con decorrenza dal 1° gennaio 2003, se l'immobile era già ultimato o utilizzato.
Art. 74 della legge 21 novembre 2000, n. 342
Gli atti comunque attributivi o modificativi delle rendite catastali per terreni e fabbricati sono efficaci solo a decorrere dalla loro notificazione.
La rendita non può essere utilizzata prima della notificazione per determinare la base imponibile; tuttavia, una volta notificata, può essere applicata anche alle annualità anteriori ancora suscettibili di accertamento, liquidazione o rimborso, salvo il regime speciale applicabile agli immobili oggetto di sanatoria.
Art. 32 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito dalla legge 24 novembre 2003, n. 326
La disposizione è richiamata quale disciplina della regolarizzazione degli illeciti edilizi e del condono cui erano sottoposti gli immobili interessati dal nuovo classamento.
Massime di principio
- Quando un immobile abusivo viene regolarizzato mediante condono e procedura DOCFA, la rendita catastale definitivamente attribuita può costituire la base per il recupero dell'ICI anche per annualità precedenti alla conclusione o notificazione del classamento, se tali annualità non sono prescritte.
- La regola generale secondo cui una rendita catastale è utilizzabile solo dopo la notificazione non impedisce, una volta notificata, di applicarla retroattivamente alle annualità ancora accertabili; per gli immobili oggetto di sanatoria opera inoltre una disciplina speciale con decorrenza dal 1° gennaio 2003.
- La retroattività della rendita deve essere collegata alla variazione materiale o alla situazione sostanziale dell'immobile, come l'ultimazione dei lavori o l'utilizzazione del fabbricato, e non soltanto alla data formale del deposito della dichiarazione DOCFA.
- Gli effetti della prescrizione sulle annualità anteriori restano autonomi: anche se la rendita può essere applicata retroattivamente, il Comune non può recuperare imposte relative a periodi ormai prescritti.
- Nel processo tributario d'appello la produzione di documenti nuovi può essere ammessa ai sensi dell'art. 58 del d.lgs. 546/1992, secondo l'orientamento giurisprudenziale richiamato, purché rilevante per la decisione.
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