Sentenza del 22/09/2017 n. 544 - Comm. Trib. Reg. per il Molise
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Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Commissione Tributaria ha dichiarato cessata la materia del contendere e, conseguentemente, estinto il procedimento. Ha inoltre disposto la compensazione integrale delle spese di giudizio. Secondo il Collegio, ai fini dell'estinzione del contenzioso era sufficiente il deposito della domanda di definizione agevolata, senza necessità di attendere il pagamento integrale delle somme dovute.
Esito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Il contribuente aveva impugnato una cartella di pagamento IRPEF relativa all'anno d'imposta 2007. In appello aveva riproposto sostanzialmente le censure già formulate in primo grado, senza contestare specificamente le motivazioni della sentenza impugnata. Nel corso del giudizio aveva poi aderito alla definizione agevolata dei ruoli prevista dall'art. 6 del D.L. 193/2016, pagando tempestivamente la prima rata, e aveva chiesto la dichiarazione di cessazione della materia del contendere.
Norme richiamate
Art. 6 del D.L. 193/2016
Definizione agevolata dei ruoli
La presentazione della domanda di definizione agevolata dei ruoli è stata ritenuta sufficiente a determinare la cessazione della materia del contendere e l'estinzione del giudizio, anche prima dell'integrale pagamento delle somme dovute.
Art. 92 del Codice di procedura civile
È stato applicato per disporre la compensazione delle spese di giudizio tra le parti.
Ordinanza della Corte di Cassazione n. 5497 del 3 marzo 2017
Ha chiarito che l'estinzione del procedimento per cessazione della materia del contendere non richiede il pagamento integrale della definizione agevolata, essendo sufficiente il deposito del modulo DA1 da parte del contribuente.
Massime di principio
- Quando il contribuente aderisce a una procedura di definizione agevolata relativa al debito oggetto del contenzioso, il giudizio può diventare privo di oggetto e concludersi con la cessazione della materia del contendere.
- In base all'orientamento richiamato nella sentenza, il deposito della domanda di definizione agevolata può essere sufficiente per ottenere l'estinzione del giudizio, senza dover attendere il pagamento integrale delle somme, salvo diverse previsioni della specifica disciplina applicabile.
- La cessazione della materia del contendere non equivale necessariamente all'accoglimento delle contestazioni originarie: il processo termina perché la definizione agevolata rende non più attuale la controversia.
- In situazioni analoghe, è opportuno depositare tempestivamente nel processo la domanda di definizione agevolata e la documentazione relativa ai pagamenti effettuati.
- La compensazione delle spese può essere disposta quando il giudizio si estingue per effetto di una definizione agevolata, lasciando ciascuna parte a sostenere i propri costi.
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