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Sentenza

Sentenza del 22/09/2017 n. 1104 - Comm. Trib. Prov. Torino

ACCERTAMENTO - Osservazioni sul P.V.C. - Obbligo di motivazione dell'Amministrazione finanziaria - Non sussiste

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La contestazione è stata respinta. È stato affermato che l'art. 12, comma 7, dello Statuto dei diritti del contribuente impone all'Ufficio di valutare le osservazioni del contribuente, ma non prevede un obbligo di confutarle analiticamente né di darne conto specificamente nella motivazione dell'avviso di accertamento. Pertanto, la mancata esplicita risposta alle osservazioni non determina, di per sé, l'illegittimità dell'atto.

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente contestava la validità dell'avviso di accertamento perché l'Ufficio non avrebbe espressamente esaminato né motivato, nel provvedimento finale, le osservazioni presentate a seguito della consegna del processo verbale di constatazione (P.V.C.). La questione riguardava l'interpretazione dell'art. 12, comma 7, della legge n. 212/2000 e, in particolare, se tale disposizione imponesse all'Amministrazione un obbligo specifico di confutare e motivare le ragioni del mancato accoglimento delle osservazioni.

Norme richiamate

  • Art. 12, comma 7, legge 27 luglio 2000, n. 212 (Statuto dei diritti del contribuente)

    Le osservazioni del contribuente debbono essere valutate dagli uffici impositori.

    La norma impone all'Amministrazione di prendere in considerazione le osservazioni presentate dopo il processo verbale di constatazione, ma non stabilisce un obbligo di risposta puntuale, di contestazione analitica o di specifica motivazione nell'avviso circa ogni argomento dedotto dal contribuente.

Massime di principio

  • La presentazione di osservazioni al processo verbale di constatazione impone all'Ufficio un obbligo sostanziale di valutazione, ma non necessariamente un obbligo formale di replicare dettagliatamente a ciascuna osservazione nell'avviso di accertamento.
  • La mancata menzione espressa delle osservazioni non rende automaticamente nullo o annullabile l'avviso: occorre verificare se l'atto sia comunque adeguatamente motivato e se emerga, almeno complessivamente, l'iter logico seguito dall'Amministrazione.
  • Per contestare efficacemente l'avviso, il contribuente deve dimostrare non la sola assenza di una risposta analitica, ma che l'Ufficio abbia ignorato elementi decisivi, adottato una motivazione apparente o impedito concretamente l'esercizio del diritto di difesa.
  • L'obbligo di valutazione delle osservazioni non equivale a un obbligo di accoglimento delle stesse: l'Amministrazione può disattenderle, purché l'accertamento resti fondato su motivi sufficienti e comprensibili.

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