Sentenza del 22/09/2017 n. 134 - Comm. Trib. Prov. Mantova
Termini per richiesta rimborso di dell'accisa - Termine decadenziale - Presentazione della dichiarazione.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La controversia riguarda la decorrenza del termine decadenziale per chiedere il rimborso dell'accisa. Il ricorrente ha sostenuto che il termine non possa decorrere dalla data dei singoli versamenti effettuati durante l'anno, poiché l'eventuale eccedenza o insufficienza del pagamento è determinabile soltanto con la presentazione della dichiarazione annuale. La disciplina è stata chiarita dall'art. 4-ter, lettera b), della legge n. 225/2016, che ha modificato l'art. 14 del d.lgs. n. 504/1995.
La decisione
È stato affermato che il termine decadenziale per il rimborso dell'accisa decorre, in via generale, dalla data di presentazione della dichiarazione annuale e non dalla data dei singoli versamenti effettuati nel corso dell'anno. La richiesta deve essere presentata, a pena di decadenza, entro due anni dalla dichiarazione oppure, quando previsto dalla disciplina speciale, contestualmente alla dichiarazione contenente gli elementi necessari per determinare il debito o il credito d'imposta.
Norme richiamate
Art. 14 del decreto legislativo n. 504/1995
Il rimborso dell'accisa deve essere richiesto dal soggetto obbligato, a pena di decadenza, entro due anni dalla data di presentazione della dichiarazione ovvero, ove previsto dalla specifica disciplina di settore, all'atto della dichiarazione contenente gli elementi per la determinazione del debito o del credito d'imposta.
Il termine biennale decorre dalla presentazione della dichiarazione annuale, poiché solo in quel momento è normalmente possibile determinare in modo definitivo l'eventuale credito derivante da versamenti eccedenti.
Art. 4-ter, lettera b), della legge n. 225/2016, di conversione del decreto-legge n. 193/2016
La disposizione ha chiarito e precisato il momento iniziale del termine decadenziale previsto dall'art. 14 del d.lgs. n. 504/1995, collegandolo alla dichiarazione annuale o alla dichiarazione prevista dalla disciplina di settore.
Massime di principio
- Quando l'importo definitivo dell'accisa o l'eventuale credito emerge solo dalla dichiarazione annuale, il termine per chiedere il rimborso decorre dalla presentazione della dichiarazione e non dai singoli versamenti effettuati durante l'anno.
- La richiesta di rimborso deve essere presentata entro due anni dalla dichiarazione, salvo che una disciplina speciale imponga di formularla direttamente nella dichiarazione contenente i dati per il calcolo del debito o del credito.
- Per valutare la tempestività della domanda occorre individuare il momento in cui il credito diventa determinabile secondo la legge, distinguendo tra versamenti provvisori o periodici e dichiarazione riepilogativa finale.
- La disciplina applicabile deve essere verificata con riferimento al periodo d'imposta e al settore specifico, poiché norme speciali possono stabilire modalità o termini diversi.
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