Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 11606/2026 del 28/04/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia nasce da un avviso di liquidazione dell'imposta di registro emesso in relazione a un decreto ingiuntivo ottenuto dal contribuente. In primo grado il giudice tributario aveva dichiarato la cessazione parziale della materia del contendere e ridotto la pretesa a euro 200, compensando le spese. In appello, il contribuente aveva sostenuto che l'imposta non fosse dovuta perché il decreto ingiuntivo era stato successivamente revocato con sentenza del Tribunale di Roma. La Corte di giustizia tributaria di secondo grado aveva però rigettato l'appello osservando che, per escludere il tributo ex art. 37 d.P.R. 131/1986, occorreva una sentenza passata in giudicato di revoca, annullamento o nullità del decreto ingiuntivo, e che tale prova non era stata depositata; aveva inoltre escluso la soccombenza reciproca ai fini delle spese. In cassazione il contribuente ha dedotto la violazione dell'art. 2697 c.c., sostenendo che la Corte tributaria avesse erroneamente posto a suo carico un onere probatorio non gravante, poiché nel processo tributario l'onere della prova della pretesa fiscale incombe sull'Ufficio. Ha anche depositato la sentenza civile di revoca del decreto ingiuntivo con attestazione di passaggio in giudicato, ma tale deposito è stato ritenuto inammissibile in cassazione ai sensi dell'art. 372 c.p.c.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il deposito documentale effettuato per la prima volta in sede di legittimità, perché la sentenza di revoca del decreto ingiuntivo con attestazione di irrevocabilità non rientrava tra i documenti producibili ex art. 372 c.p.c. Ha poi ritenuto infondato il motivo di ricorso: in applicazione dell'art. 2697 c.c., il fatto estintivo della pretesa tributaria doveva essere provato dal contribuente, che quindi avrebbe dovuto documentare in appello la definitività della revoca del decreto ingiuntivo tassato. La Corte ha inoltre richiamato il principio secondo cui, in materia di registro, l'art. 37 d.P.R. 131/1986 assoggetta a tassazione l'atto giudiziario anche se impugnato o impugnabile, salvo conguaglio o rimborso dopo il giudicato, ma la definitiva riforma dell'atto esclude la permanenza del tributo. Poiché nel giudizio di merito non era stata provata la definitività della revoca, il ricorso è stato respinto. Nulla è stato disposto sulle spese per mancata rituale costituzione della controricorrente.

Norme richiamate

  • art. 2697 c.c.

    "Chi vuol far valere un diritto in giudizio deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento. Chi eccepisce l'inefficacia di tali fatti ovvero eccepisce che il diritto si è modificato o estinto deve provare i fatti su cui l'eccezione si fonda."

    Il fatto estintivo della pretesa tributaria deve essere provato dal contribuente; non incombe all'Ufficio dimostrare l'eventuale impugnazione della sentenza di revoca del decreto ingiuntivo.

  • art. 37 d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131

    L'atto dell'autorità giudiziaria è tassato anche se impugnato o ancora impugnabile, con conguaglio o rimborso dopo il passaggio in giudicato; la definitiva revoca dell'atto ne esclude la permanente debenza dell'imposta.

  • art. 372 c.p.c.

    In cassazione sono producibili solo i documenti relativi all'ammissibilità del ricorso o del controricorso o alle nullità che incidono direttamente sulla decisione impugnata; la sentenza di merito con attestazione di irrevocabilità prodotta per la prima volta non è ammissibile.

  • art. 7, comma 5-bis, d.lgs. n. 546/1992

    La norma non introduce un onere probatorio diverso o più gravoso rispetto ai principi già vigenti; inoltre, essendo di natura sostanziale, si applica ai giudizi introdotti dopo il 16 settembre 2022.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    È il parametro processuale invocato per denunciare la violazione di legge in cassazione.

  • art. 370, comma 1, c.p.c.

    La costituzione dell'Agenzia delle Entrate è avvenuta al solo fine di partecipare all'eventuale udienza di discussione.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    Ricorrendone i presupposti, è dovuto l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

Massime di principio

  • In materia di imposta di registro sugli atti dell'autorità giudiziaria, la tassazione è dovuta anche se l'atto è ancora impugnato o impugnabile; solo la definitività della riforma, revoca, annullamento o nullità dell'atto consente di escludere in via definitiva la pretesa fiscale, ferma la disciplina di conguaglio o rimborso.
  • Quando il contribuente invoca un fatto estintivo della pretesa tributaria, grava su di lui l'onere di provarlo ai sensi dell'art. 2697 c.c.; non può essere addossato all'Ufficio l'onere di dimostrare l'eventuale mancata impugnazione della sentenza favorevole al contribuente, se tale fatto riguarda un giudizio al quale l'Ufficio è estraneo.
  • In cassazione non è consentita la produzione di documenti nuovi che avrebbero potuto essere tempestivamente prodotti nei gradi di merito, salvo che si tratti di documenti rilevanti per l'ammissibilità del ricorso o per nullità direttamente incidenti sulla decisione impugnata.
  • La disciplina probatoria del processo tributario non deroga, per il profilo considerato, ai principi generali dell'art. 2697 c.c., e la regola introdotta dall'art. 7, comma 5-bis, d.lgs. 546/1992 non comporta un aggravamento dell'onere della prova rispetto al sistema previgente.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioAccertamento
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.