Cassazione Civile, Ordinanza n. 21703/2022 del 08/07/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
La controversia riguarda un avviso di accertamento TARI per l'anno 2016 emesso da un Comune con riferimento, tra le altre, alle aree destinate a viabilità di un parcheggio interrato sottostante un supermercato di proprietà della società contribuente. La CTR aveva confermato il parziale annullamento dell'avviso, ritenendo che, in base al regolamento comunale TARI, tali aree non fossero soggette al tributo perché non idonee, secondo la comune esperienza, a produrre rifiuti in misura apprezzabile. Il Comune ha proposto ricorso per cassazione deducendo contrasto della sentenza con la disciplina della TARI di cui alla legge n. 147 del 2013, commi 641 e 642, nonché con la disciplina regolamentare comunale sull'imposta unica comunale. La contribuente ha resistito con controricorso.
La decisione
La Corte ha ritenuto infondato il ricorso. Ha osservato che la CTR non aveva applicato una esenzione ricavata direttamente dalla disciplina legale della TARI, ma una esenzione ulteriore introdotta dal regolamento comunale, legittimata dalla facoltà attribuita ai Comuni dalla legge istitutiva. Ha inoltre rilevato che l'apprezzamento di fatto della CTR sulla non apprezzabile produzione di rifiuti da parte delle aree destinate a viabilità nel parcheggio non era stato specificamente censurato. Il ricorso è stato quindi rigettato, con condanna del Comune alle spese e applicazione dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 1, comma 639, L. 27 dicembre 2013, n. 147
Ha istituito l'imposta unica comunale, articolata in IMU, TASI e TARI.
art. 1, comma 641, L. 27 dicembre 2013, n. 147
Il presupposto della TARI è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di locali o di aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani.
Delimita il presupposto impositivo della TARI, escludendo le aree che non siano suscettibili di produrre rifiuti urbani.
art. 1, comma 642, L. 27 dicembre 2013, n. 147
La TARI è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani.
Conferma che il tributo grava su chi possiede o detiene aree o locali suscettibili di produrre rifiuti urbani.
art. 1, commi 659 e 660, L. 27 dicembre 2013, n. 147
riduzioni tariffarie ed esenzioni
Attribuiscono ai Comuni la facoltà di prevedere, con regolamento, ulteriori riduzioni ed esenzioni rispetto a quelle previste dalla legge.
art. 52, D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446
È richiamato come base regolamentare per l'adozione delle disposizioni comunali in materia di tributi.
È menzionato quale riferimento alle aree comuni condominiali escluse dalla TARI se non detenute o occupate in via esclusiva.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
Consente di porre a carico del ricorrente l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
art. 1, comma 17, L. 24 dicembre 2012, n. 228
È richiamato quale norma introduttiva dell'ulteriore contributo unificato.
Massime di principio
- In materia di TARI, il presupposto d'imposta coincide con la suscettibilità concreta dei locali o delle aree a produrre rifiuti urbani; in difetto di tale suscettibilità il tributo non è dovuto.
- La legge istitutiva della TARI consente ai Comuni di introdurre, con regolamento, ulteriori riduzioni o esenzioni rispetto a quelle previste dal legislatore statale.
- Quando la decisione di merito si fonda sull'applicazione di una esenzione o esclusione prevista dal regolamento comunale, la censura in cassazione deve investire specificamente tale base normativa e l'accertamento di fatto posto a suo fondamento.
- Se il giudice di merito accerta in fatto che un'area, secondo comune esperienza, non produce rifiuti in misura apprezzabile, tale apprezzamento resta decisivo se non viene specificamente impugnato.
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