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Cassazione Civile, Ordinanza n. 21703/2022 del 08/07/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (contribuente)

La controversia

La controversia riguarda un avviso di accertamento TARI per l'anno 2016 emesso da un Comune con riferimento, tra le altre, alle aree destinate a viabilità di un parcheggio interrato sottostante un supermercato di proprietà della società contribuente. La CTR aveva confermato il parziale annullamento dell'avviso, ritenendo che, in base al regolamento comunale TARI, tali aree non fossero soggette al tributo perché non idonee, secondo la comune esperienza, a produrre rifiuti in misura apprezzabile. Il Comune ha proposto ricorso per cassazione deducendo contrasto della sentenza con la disciplina della TARI di cui alla legge n. 147 del 2013, commi 641 e 642, nonché con la disciplina regolamentare comunale sull'imposta unica comunale. La contribuente ha resistito con controricorso.

La decisione

La Corte ha ritenuto infondato il ricorso. Ha osservato che la CTR non aveva applicato una esenzione ricavata direttamente dalla disciplina legale della TARI, ma una esenzione ulteriore introdotta dal regolamento comunale, legittimata dalla facoltà attribuita ai Comuni dalla legge istitutiva. Ha inoltre rilevato che l'apprezzamento di fatto della CTR sulla non apprezzabile produzione di rifiuti da parte delle aree destinate a viabilità nel parcheggio non era stato specificamente censurato. Il ricorso è stato quindi rigettato, con condanna del Comune alle spese e applicazione dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

Massime di principio

  • In materia di TARI, il presupposto d'imposta coincide con la suscettibilità concreta dei locali o delle aree a produrre rifiuti urbani; in difetto di tale suscettibilità il tributo non è dovuto.
  • La legge istitutiva della TARI consente ai Comuni di introdurre, con regolamento, ulteriori riduzioni o esenzioni rispetto a quelle previste dal legislatore statale.
  • Quando la decisione di merito si fonda sull'applicazione di una esenzione o esclusione prevista dal regolamento comunale, la censura in cassazione deve investire specificamente tale base normativa e l'accertamento di fatto posto a suo fondamento.
  • Se il giudice di merito accerta in fatto che un'area, secondo comune esperienza, non produce rifiuti in misura apprezzabile, tale apprezzamento resta decisivo se non viene specificamente impugnato.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioRiscossione
RamiTributi
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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