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Cassazione Civile, Ordinanza n. 18540/2024 del 08/07/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (banca)

La controversia

I mutuatari hanno impugnato in cassazione la sentenza della Corte d'appello che aveva confermato il rigetto delle loro domande di nullità di un contratto di mutuo fondiario per asserita usurarietà dei tassi pattuiti e per violazione del divieto di anatocismo, con conseguente richiesta di restituzione di quanto pagato indebitamente. In particolare hanno dedotto: 1) nullità della sentenza per violazione degli artt. 112 e 132 c.p.c., per omessa pronuncia su alcuni motivi di appello e per carenza di motivazione, sostenendo che il tasso di mora effettivamente applicato fosse superiore a quello contrattuale e al tasso soglia; 2) omesso esame di fatti decisivi e contraddittorietà della decisione, in un contesto di doppia conforme; 3) violazione di norme civili, processuali, del TUB, del codice penale e della normativa consumeristica, sostenendo che il superamento del tasso soglia dovesse comportare la gratuità del mutuo e che la clausola sugli interessi fosse vessatoria; 4) violazione della disciplina sull'anatocismo, dell'usura e dell'onere della prova, insistendo sulla natura usuraria degli interessi; 5) erronea liquidazione delle spese di appello rispetto al valore della controversia dichiarato in atto.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto in parte infondate e in parte inammissibili le censure: ha considerato adeguata la motivazione della Corte territoriale sul superamento o meno del tasso soglia; ha qualificato come non sindacabili in cassazione le contestazioni rivolte all'accertamento di merito sui tassi applicati e alla mancata ammissione della consulenza tecnica d'ufficio; ha dichiarato inammissibile la doglianza ex art. 360, n. 5 c.p.c. per la presenza di doppia conforme non adeguatamente superata; ha giudicato non specificamente dedotta la qualità di consumatori e quindi inammissibile la censura sulla disciplina consumeristica; ha ritenuto generiche le censure sull'usura e sull'anatocismo perché sostanzialmente dirette a rivalutare il merito; ha infine considerato inammissibile anche la doglianza sulle spese, perché il valore della causa indicato dalla parte non è vincolante e il ricorso non indicava elementi sufficienti per confutare la liquidazione effettuata.

Norme richiamate

  • art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.

    Il vizio di nullità della sentenza richiede un effettivo difetto di pronuncia o di motivazione; nel caso concreto la motivazione della sentenza di merito è stata ritenuta comprensibile e non apparente.

  • art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.

    In presenza di doppia conforme, la censura per omesso esame di fatti decisivi è preclusa se il ricorrente non indica specificamente le diverse ragioni di fatto delle due decisioni di merito.

  • artt. 112 e 132, secondo comma, n. 4, c.p.c.

    Non vi è nullità per omessa pronuncia o carenza di motivazione quando la decisione consente di ricostruire l'iter logico seguito dal giudice e affronta, anche implicitamente, le questioni rilevanti.

  • art. 348-ter, quinto comma, c.p.c.

    La doppia conforme preclude il sindacato ex art. 360, n. 5, c.p.c. salvo specifica indicazione delle diverse basi fattuali delle due decisioni.

  • artt. 61, 115 e 191 c.p.c.

    La consulenza tecnica d'ufficio è mezzo discrezionale; il suo mancato disposto può essere desunto anche implicitamente dalla motivazione complessiva e non è sindacabile se il giudice ritiene sufficiente il materiale probatorio già acquisito.

  • art. 1224 c.c.

    Richiamato nel contesto della disciplina degli interessi; la Corte non ha accolto la tesi che il superamento della soglia comporti automaticamente la gratuità del mutuo.

  • art. 1283 c.c.

    Invocato per l'anatocismo, ma la censura è stata dichiarata inammissibile perché diretta a sollecitare una rivalutazione dei fatti e della qualificazione della clausola.

  • art. 1815 c.c.

    Richiamato in tema di nullità/usurarietà degli interessi nel mutuo, ma la Corte ha ritenuto insussistente l'usura sulla base dell'accertamento di merito.

  • art. 2697 c.c.

    La censura sull'onere della prova non è stata accolta, poiché i ricorrenti non hanno superato il giudizio di fatto compiuto dal giudice di merito.

  • art. 117 T.U.B.

    Richiamato con riferimento alla disciplina della trasparenza e degli interessi bancari, ma senza esito favorevole ai ricorrenti.

  • L. 7 marzo 1996, n. 108

    La Corte ha valorizzato il tasso soglia fissato ai fini della rilevazione dell'usura, ritenendo che gli interessi pattuiti non lo superassero.

  • art. 644 c.p.

    Norma richiamata per definire l'usurarietà, ma la Corte ha escluso che nel caso concreto vi fosse superamento della soglia usuraria.

  • artt. 91 e 92 c.p.c.

    Richiamati per contestare la liquidazione delle spese; la censura è stata ritenuta inammissibile per difetto di specificità e perché il valore della causa dichiarato dalla parte non è vincolante.

  • d.m. 10 marzo 2014, n. 55

    Applicato ai fini della liquidazione dei compensi e delle spese; la Corte non ha ravvisato errori sindacabili nella quantificazione operata dal giudice di merito.

  • art. 13, comma 1-quater, t.u. spese di giustizia

    È stato dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo dovuto in caso di rigetto del ricorso.

Massime di principio

  • In sede di legittimità non è consentito trasformare la censura di violazione di legge in una richiesta di rivalutazione del merito quando il motivo contesta, in sostanza, l'apprezzamento delle prove e l'accertamento del tasso effettivamente applicato.
  • La perizia stragiudiziale ha natura di mera allegazione difensiva: il giudice di merito non è tenuto a confutarla punto per punto se fonda la decisione su argomentazioni incompatibili con quelle dedotte dalla parte.
  • La mancata ammissione della consulenza tecnica d'ufficio rientra nel potere discrezionale del giudice di merito e può risultare anche implicitamente dalla motivazione complessiva, specie quando il quadro probatorio sia ritenuto sufficiente.
  • In presenza di doppia conforme, il ricorso per cassazione ex art. 360, n. 5, c.p.c. è inammissibile se non vengono indicate specificamente le diverse ragioni di fatto poste a base delle due decisioni di merito.
  • La deduzione del vizio di omessa pronuncia richiede la rigorosa indicazione, nel ricorso per cassazione, del contenuto dell'istanza o dell'eccezione asseritamente trascurata e dell'atto in cui è stata formulata; in mancanza, la censura è inammissibile per difetto di specificità.
  • La qualità di consumatore, quando rilevante per l'applicazione della disciplina di protezione, deve risultare specificamente allegata ed emergere dagli atti; il giudice non è tenuto a svolgere accertamenti officiosi di fatto per ricostruirla.
  • La dedotta usurarietà degli interessi nel mutuo va verificata alla luce del tasso soglia vigente e dell'effettivo contenuto economico del contratto; la mera invocazione dell'anatocismo o del superamento soglia non basta se il ricorrente mira solo a sovvertire l'accertamento di merito.
  • Ai fini della liquidazione delle spese processuali, l'indicazione del valore della causa fornita dalla parte non è vincolante per il giudice, che deve accertarlo secondo i criteri processuali applicabili e può liquidare compensi coerenti con tale valore.

Come è indicizzato

MaterieMutuoAnatocismoUsura bancariaImpugnazioniSpese di lite
RamiBancario e finanziarioProcesso civile
SottomaterieInteressi usurariRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNullitàBuona fede e correttezza

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