Cassazione Civile, Ordinanza n. 29231/2023 del 20/10/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia nasce dal diniego tacito di un'istanza di rimborso IRPEF presentata da un contribuente in relazione a prestazioni pensionistiche integrative percepite per gli anni dal 2013 al 2017. La Commissione tributaria regionale aveva rigettato l'appello dell'Ufficio ritenendo applicabile il regime agevolato previsto dall'art. 11 del d.lgs. n. 252/2005, con aliquota del 15% (riducibile), in luogo della tassazione ordinaria. L'Agenzia delle entrate ricorre per cassazione con due motivi: (1) deduce la violazione degli artt. 19, comma 1, lett. g), d.lgs. n. 546/1992 e 38 d.P.R. n. 602/1973, sostenendo che le istanze di rimborso sarebbero invalide perché prive degli estremi dei versamenti e degli importi delle ritenute e delle somme richieste in restituzione; (2) deduce la violazione dell'art. 11, comma 6, d.lgs. n. 252/2005, sostenendo che la tassazione agevolata non si applica alle prestazioni riferite a montanti maturati prima del 1° gennaio 2007, e che per il fondo integrativo INPS soppresso dal 1° ottobre 1999 il periodo di maturazione non poteva comunque estendersi oltre tale data.
La decisione
La Corte dichiara inammissibile il primo motivo per difetto di specificità, osservando che il ricorso non riporta il contenuto delle domande di rimborso ritenute complete dal giudice di appello e, quindi, non consente di verificare la censura. Accoglie invece il secondo motivo, richiamando il principio secondo cui il regime fiscale agevolato introdotto dall'art. 11, comma 6, d.lgs. n. 252/2005 si applica solo ai montanti maturati dal 1° gennaio 2007, mentre per i montanti antecedenti continua a valere il regime previgente, con le relative disposizioni transitorie. La sentenza impugnata viene quindi cassata in relazione al motivo accolto e la causa è rinviata alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 19, comma 1, lettera g), d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
Le domande di rimborso devono essere giuridicamente valide e specifiche per poter dare luogo a un silenzio-rifiuto impugnabile.
art. 38 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602
È richiamato come norma del procedimento di rimborso, in relazione alla validità dell'istanza e alla formazione del silenzio-rifiuto.
art. 11, comma 6, d.lgs. 5 dicembre 2005, n. 252
La ritenuta agevolata del 15% opera solo per le prestazioni riferibili a montanti maturati dal 1° gennaio 2007; non si applica retroattivamente ai montanti precedenti.
art. 23, comma 7, d.lgs. 5 dicembre 2005, n. 252
"ai montanti delle prestazioni entro il 31 dicembre 2006 si applica il regime tributario vigente alla predetta data"
Per i lavoratori rientranti nel regime transitorio, i montanti maturati fino al 31 dicembre 2006 restano soggetti al regime fiscale previgente.
art. 64, secondo comma, l. 17 maggio 1999, n. 144
È richiamato per la soppressione, con decorrenza 1° ottobre 1999, dei fondi integrativi costituiti presso gli enti del parastato, incluso quello INPS.
art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c.
Costituisce il paradigma del motivo di ricorso per violazione di legge.
artt. 375, ultimo comma, e 380-bis.1 c.p.c.
Indicano la trattazione camerale del ricorso in Cassazione.
Massime di principio
- Le domande di rimborso tributario devono contenere gli elementi essenziali idonei a consentire il controllo della pretesa, inclusi gli estremi dei versamenti e gli importi richiesti; in difetto, non sono idonee a fondare un silenzio-rifiuto impugnabile.
- Il motivo di ricorso per cassazione è inammissibile quando deduce un vizio di diritto ma non consente il controllo della censura perché omette di riportare il contenuto degli atti rilevanti già esaminati dal giudice di merito.
- In materia di previdenza complementare, il regime fiscale della prestazione va distinto in base al periodo di maturazione dei montanti e alle disposizioni transitorie applicabili; la disciplina sopravvenuta non si estende automaticamente ai montanti formatisi in epoca precedente.
- L'aliquota sostitutiva agevolata prevista per le prestazioni pensionistiche complementari opera solo per la quota di prestazione riferibile a montanti maturati nel periodo di vigenza della norma, mentre per i periodi anteriori resta applicabile il regime previgente.
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