Cassazione Civile, Ordinanza n. 24339/2025 del 01/09/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia riguarda cartelle di pagamento emesse dall'ASL a titolo di tariffa per controlli sanitari su mangimi, alimenti e benessere animale relativi all'anno 2013, ai sensi del d.lgs. n. 194/2008. Le società ricorrenti, che svolgevano attività di mera commercializzazione di prodotti agroalimentari, hanno impugnato la decisione della CTR che aveva ritenuto dovuta la tariffa anche per tali soggetti, sostenendo che non fossero "stabilimenti" soggetti al prelievo perché non svolgevano produzione, stoccaggio o lavorazione. Con il primo motivo hanno dedotto violazione dell'art. 23 Cost., del d.lgs. n. 194/2008 e dei regolamenti CE n. 882/2004 e n. 178/2002, lamentando altresì l'eccesso di delega e chiedendo la rimessione della questione di legittimità costituzionale e/o il rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia UE, sul presupposto che la normativa interna avrebbe illegittimamente esteso la tariffa alle imprese di sola commercializzazione e non rispettato i criteri di ragionevolezza, adeguatezza e proporzionalità. Con il secondo motivo hanno denunciato la violazione della normativa tributaria e dello Statuto del contribuente, contestando la ritenuta sufficienza motivazionale degli atti impositivi, perché non avrebbero indicato il controllo effettuato, l'ufficio competente, il responsabile del procedimento e i mezzi/termini di impugnazione. La Corte ha esaminato prima il secondo motivo e lo ha dichiarato inammissibile perché la questione non risultava specificamente trattata in appello e il ricorso non indicava adeguatamente dove fosse stata dedotta, in violazione del principio di autosufficienza. Quanto al primo motivo, lo ha ritenuto inammissibile ai sensi dell'art. 360-bis c.p.c., richiamando il consolidato orientamento secondo cui la disciplina unionale e nazionale consente di assoggettare a tariffa anche gli operatori della distribuzione e commercializzazione nella filiera agroalimentare; ha inoltre escluso la necessità del rinvio pregiudiziale per assenza di dubbi interpretativi, trattandosi di questione già chiarita dalla giurisprudenza di legittimità. Il ricorso è quindi stato respinto, con compensazione delle spese e applicazione dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso: il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile per novità/mancata specifica allegazione della sua deduzione in appello; il primo motivo è stato ritenuto inammissibile perché contrastava con un orientamento consolidato sulla debenza della tariffa per i controlli sanitari anche nei confronti degli operatori della commercializzazione della filiera agroalimentare. La Corte ha ritenuto non necessario il rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia, poiché la questione era già risolta in modo univoco dalla giurisprudenza. Le spese sono state compensate tra le parti in ragione dell'evoluzione dell'orientamento giurisprudenziale, ed è stato dato atto della debenza dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 23 Cost.
richiamato per sostenere che il prelievo tariffario deve avere copertura legale; la Corte ha ritenuto la disciplina applicabile e conforme al quadro normativo unionale e nazionale.
d.lgs. n. 194/2008, art. 1 e ss.
normativa interna che disciplina le tariffe per i controlli sanitari ufficiali; la Corte la interpreta in coerenza con il regolamento CE n. 882/2004, includendo anche gli operatori della commercializzazione nella filiera agroalimentare.
d.lgs. n. 194/2008, art. 10, commi 3 e 4
prevede il versamento delle tariffe prima della prestazione, con specifica deroga per gli importi della sezione 6 dell'allegato A, da versare entro il 31 gennaio dell'anno di riferimento.
d.lgs. n. 194/2008, art. 13
prevede il vincolo di destinazione dei proventi ai costi dei controlli e l'obbligo di comunicazione alla Commissione europea dei dati sulla ripartizione/utilizzazione e del metodo di calcolo delle tariffe.
regolamento CE n. 882/2004, art. 2
richiama le definizioni del regolamento CE n. 178/2002 ai fini dell'applicazione del sistema dei controlli ufficiali.
regolamento CE n. 882/2004, art. 3, paragrafo 3
i controlli ufficiali sono eseguiti in qualsiasi fase della produzione, trasformazione e distribuzione di mangimi, alimenti, animali e prodotti di origine animale.
regolamento CE n. 882/2004, art. 17, paragrafo 2
gli Stati membri devono applicare la legislazione alimentare e controllarne il rispetto da parte degli operatori del settore in tutte le fasi della filiera.
regolamento CE n. 882/2004, art. 27, paragrafi 1, 2, 3 e 5
consente la riscossione di tasse/diritti per i controlli ufficiali e ammette la fissazione forfettaria sulla base dei costi sostenuti, con adeguamento alle caratteristiche del singolo stabilimento/operatore.
regolamento CE n. 178/2002, art. 1, paragrafo 3
estende la disciplina alimentare a tutte le fasi della produzione, trasformazione e distribuzione degli alimenti e mangimi.
regolamento CE n. 178/2002, art. 2 e 3
fornisce le definizioni richiamate dal regolamento sui controlli ufficiali, incluse le nozioni di produzione, trasformazione e distribuzione.
regolamento CE n. 852/2004, art. 2, paragrafo 1, lettera c)
la nozione di stabilimento è intesa come ogni unità di un'impresa del settore alimentare.
direttiva 89/662/CEE, art. 2, n. 3
richiamata solo per chiarire che il rinvio in ambito tariffario non ha funzione definitoria generale dei controlli ufficiali, ma serve alla predeterminazione degli ambiti controllati.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
base dei motivi di ricorso per violazione/falsa applicazione di norme di diritto.
richiamato per dichiarare inammissibile il primo motivo, in presenza di orientamento consolidato non idoneo a giustificare la rimeditazione della questione.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
consente di dare atto della sussistenza dei presupposti per l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
art. 76 Cost.
evocato dalle ricorrenti per sostenere l'eccesso di delega della normativa nazionale rispetto al diritto unionale.
artt. 6 e 7 della legge n. 212/2000
richiamati dalle ricorrenti per censurare i vizi formali e motivazionali degli atti impositivi.
art. 1, comma 162, della legge n. 296/2006
richiamato dalle ricorrenti nel sostenere l'assenza di garanzie formali e procedimentali negli atti impugnati.
art. 27 della legge n. 34/2008
richiamato dalle ricorrenti nel contesto della censura sulla motivazione e sulle garanzie procedimentali degli atti.
Massime di principio
- In materia di tariffe per controlli sanitari nella filiera agroalimentare, la nozione di soggetti assoggettati al prelievo non si limita ai produttori in senso stretto, ma può comprendere anche gli operatori della distribuzione e della commercializzazione, quando la disciplina nazionale sia costruita in coerenza con il sistema unionale dei controlli ufficiali.
- La tariffa forfettaria prevista per i controlli ufficiali è legittima se ancorata ai costi complessivi del sistema e modulata secondo parametri oggettivi riferiti alla tipologia di stabilimento, al prodotto commercializzato e alla dimensione dell'attività, restando comunque contestabile dal contribuente il concreto importo in caso di mutamento dei parametri aziendali rilevanti.
- Il rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia non è dovuto in via automatica su richiesta della parte, ma solo quando sussista un effettivo dubbio interpretativo sulla norma unionale; se la questione è già risolta da un orientamento consolidato e il quadro è di acte claire, il rinvio può essere legittimamente escluso.
- In cassazione, le questioni non trattate nella sentenza impugnata sono inammissibili se il ricorrente non indica specificamente di averle già dedotte nel giudizio di merito e in quale atto, in ossequio al principio di autosufficienza del ricorso.
- Un motivo che censuri la motivazione o la regolarità formale degli atti impositivi deve confrontarsi con il thema decidendum dei gradi di merito; la mera allegazione generica di vizi procedimentali non consente il controllo di legittimità se non è chiarito come la questione sia stata devoluta e decisa nei precedenti gradi.
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