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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 34774/2024 del 16/09/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Ricorso avverso la sentenza della Corte d'appello di Roma che aveva confermato la condanna inflitta dal Tribunale di Velletri per guida in stato di alterazione alcolica (art. 186, comma 2, lett. c), d.lgs. n. 285/1992) commessa il 24/09/2020. Il ricorrente ha articolato tre motivi: (1) vizi di motivazione sulla affermazione della responsabilità, sostenendo che non fu sorpreso alla guida ma solo vicino all'auto a lui intestata coinvolta in incidente; (2) mancata applicazione della causa di non punibilità ex art. 131-bis c.p. e delle attenuanti generiche, per presunta particolare tenuità del fatto dato che non si sarebbe sottratto al controllo e non avrebbe cagionato danni a persone o cose; (3) illegittima applicazione della sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente, mancante di adeguata motivazione e non prevista nel caso concreto.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibili i primi due motivi nel merito (infondati) e ha accolto il terzo motivo parzialmente. Confermata la responsabilità di Mauro Cerci per il reato contestato e la condanna inflitta in primo grado (arresto mesi sei e ammenda di €1.500,00). Rigettati i rilievi sulla mancata applicazione di art. 131-bis c.p. e sulle attenuanti generiche: i giudici hanno valutato congruamente la non particolare tenuità alla luce del tasso alcolemico elevato (2,09 g/l e 1,93 g/l), dell'incidente con feriti e della personalità/precedenti dell'imputato. Accolto invece il motivo relativo alla sanzione amministrativa accessoria: la revoca della patente è stata applicata in contrasto con la legge, perché la revoca è prevista solo in ipotesi specifiche (es. comma 2-bis) mentre per la fattispecie accertata (art. 186, comma 2, lett. c) anche aggravata ai sensi del comma 2-sexies) la legge dispone la sospensione della patente da uno a due anni. Pertanto la sentenza è annullata limitatamente all'applicazione della revoca della patente e rinviata ad altra sezione della Corte d'appello di Roma per applicare la sanzione amministrativa corretta (sospensione) e determinarne la durata; per il resto la sentenza viene confermata.

Norme richiamate

  • d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285, art. 186, comma 2, lett. c)

    "per essersi messo alla guida, dopo le ore 22:00 e prima delle ore 07:00... in stato di alterazione psicofisica per l'assunzione di alcool, con tasso alcolemico accertato pari a 2,09 g/I e 1,93 g/I"

    Norma incriminatrice sulla guida in stato di ebbrezza; applicata la fattispecie di cui alla lett. c) per tasso alcolemico elevato e per guida notturna; produce sanzione penale e sanzione amministrativa accessoria (sospensione, salvo casi particolari che prevedono revoca).

  • d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285, art. 186, comma 2-bis

    Comma che prevede aggravante e conseguente possibilità di revoca della patente quando sussistono specifiche condizioni (es. aver provocato incidente stradale con particolari conseguenze); la Corte ha richiamato che la revoca è collegata a questa specifica ipotesi, non al solo superamento del tasso.

  • d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285, art. 186, comma 2-sexies

    Prevede una specifica aggravante (richiamata nelle motivazioni) che non comporta di per sé la revoca della patente ma, se applicata, comporta comunque la sanzione amministrativa accessoria della sospensione (uno-due anni), salvo recidiva biennale.

  • codice penale, art. 131-bis

    Causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto; la Corte ha ritenuto che non potesse essere applicata alla luce dell'entità del fatto (incidente con feriti, elevato tasso alcolico, modalità esecutive).

  • codice penale, art. 133

    Criteri per l'applicazione delle circostanze attenuanti generiche; la Corte ha ricordato che per riconoscere o escludere le attenuanti il giudice può valutare l'elemento che ritiene prevalente (es. gravità del fatto o personalità dell'imputato).

  • d.lgs. 28 luglio 1989, n. 271, art. 173, comma 1

    Norma procedurale richiamata limitante l'esposizione dei motivi del ricorso alla decisione; richiamo formale ai limiti della motivazione del ricorso.

  • cod. proc. pen., art. 581, comma 1-quater

    Riguarda il mandato speciale necessario per proporre ricorso per cassazione; qui menzionato per attestare la legittimazione del difensore del ricorrente.

Massime di principio

  • La mera presenza vicino a un veicolo a lui intestato coinvolto in un incidente può, se accompagnata da elementi concreti (identificazione dagli operanti, assenza di altri soggetti riconducibili alla guida), essere ritenuta prova della guida: i giudici di merito hanno ampia discrezionalità nel valutare tali elementi e la Cassazione non rivede valutazioni probatorie non viziate.
  • La causa di non punibilità per particolare tenuità (art. 131-bis c.p.) richiede una valutazione complessiva e comparata di modalità, danni effettivi e grado di colpevolezza; un elevato tasso alcolemico e la presenza di feriti o di modalità aggravanti rendono difficilissima l'applicazione di tale causa.
  • Le attenuanti generiche possono essere escluse anche sulla base di un solo elemento ritenuto prevalente (es. gravità dell'evento o rilevanti precedenti penali); il giudice non è obbligato a esaminare tutti gli elementi elencati dall'art. 133 c.p., ma solo quelli che ritiene determinanti.
  • L'applicazione di sanzioni amministrative accessorie deve rispettare la corrispondenza normativa tra fattispecie accertata e sanzione prevista: la revoca della patente è collegata a ipotesi normative specifiche e non può essere disposta quando la legge prevede invece la sospensione.
  • In sede di cassazione la rilevanza del motivo relativo a mancata o errata applicazione di sanzioni accessorie è valutata anche in funzione dell'interpretazione letterale e sistematica della norma: correzioni parziali (es. sostituzione della revoca con la sospensione) sono possibili e la Corte può rimandare la determinazione della misura al giudice competente.
  • Chi propone ricorso deve confrontarsi specificamente con la motivazione di merito; il semplice dissenso non è idoneo a fondare vacuità motivazionale quando la sentenza di merito sia congrua, logica e non contraddittoria.

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