Cassazione Penale, Sentenza n. 34768/2024 del 16/09/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti impugnano la sentenza della Corte d'Appello di Milano che, in parziale riforma del GUP, li ha riconosciuti responsabili di reati connessi a detenzione, cessione e importazione di stupefacenti (art. 73 d.P.R. 309/1990 e connessi) e di simulazione di reato; le censure principali riguardano: carenza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione; presunta insufficienza e ambiguità delle intercettazioni e degli indizi (cd. "droga parlata"); errata applicazione dell'art. 192 c.p.p. nella valutazione della prova; mancata/errata riqualificazione di fattispecie (es. droga leggera vs. ingente quantità); vizio nel trattamento sanzionatorio e diniego delle attenuanti generiche; per Ghizzardi, censura sulla mancata verifica di cause di non punibilità alla luce dell'accordo ex art. 599-bis c.p.p.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibili tutti i ricorsi. Ha ritenuto che i motivi fossero in massima parte mere reiterazioni dei motivi di appello, generici o costruiti in fatto senza il necessario confronto critico con la motivazione di merito. Ha inoltre richiamato principi consolidati: il sindacato sulle intercettazioni è limitato in cassazione essendo questione di fatto; la deduzione di violazione di art. 192 c.p.p. è ammissibile in cassazione solo se il vizio emerge dal testo della sentenza come mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità; il ricorso del ricorrente che ha concordato pena (art. 599-bis) è inammissibile nella parte in cui ha rinunciato ai motivi. Nessuna delle impugnazioni è stata accolta e la sentenza di merito è stata confermata implicitamente per inammissibilità dei ricorsi.
Norme richiamate
Riferito all'accordo in appello per riduzione di pena; la Corte ha rilevato che il ricorso del soggetto che ha concordato e rinunciato ai motivi è inammissibile nelle parti omesse
La Corte ricorda che la violazione di tale norma non è deducibile in cassazione se non quando dal testo del provvedimento emergano mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione
Richiamato il principio che solo le violazioni previste a pena di nullità/inutilizzabilità sono deducibili secondo le lettere previste, e i limiti dei motivi di cassazione
Censura avanzata da Ghizzardi in relazione a presunte cause di non punibilità; la Corte ha ritenuto non specificata la causa e quindi il motivo inammissibile
art. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309
art. 73 d.P.R. 309/1990, comma 4
Più contestazioni sono state riqualificate come violazioni del comma 4 dell'art. 73 (delitti relativi a importazione e traffico di stupefacenti); la Corte ha ritenuto congrua la valutazione di merito
art. 80, comma 2 d.P.R. 309/1990
La Corte territoriale ha escluso in vari casi l'applicazione dell'aggravante di cui al comma 2; la Cassazione non ha ravvisato errore di diritto nella valutazione
Richiamata come norma relativa all'associazione finalizzata al traffico di stupefacenti; la Corte nota che Baldini non è stato condannato per art. 74 e la censura relativa a ciò era aspecifica
Riferimento alla concorso di persone nel reato; utilizzato nella ricostruzione delle partecipazioni contestate
Riqualificazione di un capo originariamente contestato come calunnia nella ipotesi di simulazione di reato; la Corte non ha ritenuto la riqualificazione illegittima
artt. 62-bis, 81, 132, 133 cod. pen.
artt. 62-bis, 81, 132, 133 c.p.
Richiamati in relazione al trattamento sanzionatorio e alla richiesta di riconoscimento delle attenuanti generiche e personalizzazione della pena; la Corte ha ritenuto adeguata la motivazione di merito sul diniego o sulla determinazione della pena
Massime di principio
- In cassazione i rilievi che si risolvono in mera ripetizione dei motivi già dedotti in appello e non confrontati puntualmente con la motivazione di merito sono generalmente dichiarati inammissibili
- Le valutazioni sulle intercettazioni sono, in gran parte, questioni di fatto e il sindacato della Corte di Cassazione è limitato se la motivazione di merito risulta logica e coerente con le massime di esperienza
- La deduzione di violazione dell'art. 192 c.p.p. è rilevante in cassazione solo quando dal testo della decisione emerga una mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione
- Nei casi di "droga parlata" il giudice di merito deve motivare con rigore come è risalito a qualità, quantità e ruoli; tuttavia, se tale motivazione sussiste, la Cassazione non sostituisce la valutazione
- Le contestazioni sul trattamento sanzionatorio richiedono dimostrazione di un errore di diritto o di un vizio motivazionale specifico e non si risolvono in comparazioni soggettive con la pena di terzi
- Chi aderisce ad un accordo di riduzione di pena (art. 599-bis c.p.p.) e rinuncia ai motivi rende inammissibili alcune impugnazioni connesse all'accordo
- Per rendere efficace un ricorso occorre formulare motivi specifici e provare in che cosa la motivazione di merito sia carente o illogica, non limitandosi a contestazioni generiche o a contro-narrazioni fattuali
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