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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 34775/2024 del 16/09/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Altavilla ha impugnato l'ordinanza del GIP che aveva rigettato la sua opposizione al decreto del pubblico ministero che respingeva l'istanza di dissequestro della vettura. Ha dedotto vizio di motivazione dell'ordinanza, sostenendo che il giudice non avrebbe adeguatamente valutato la funzione probatoria del sequestro, soprattutto alla luce della consulenza già disposta dal PM sulla dinamica del sinistro; ha inoltre rilevato che il bene sequestrato non rientrerebbe nelle fattispecie per le quali l'art.324, comma 7, c.p.p. vieta la restituzione.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per mancanza della necessaria condizione dell'interesse ad agire: dalle stesse deduzioni del ricorrente risultava infatti che il veicolo era di proprietà di un terzo, e il ricorrente non ha fornito la prova rigorosa dello jus possidendi richiesta dall'art.262, comma 1, c.p.p. Di conseguenza il ricorso è stato dichiarato inammissibile e il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.

Norme richiamate

  • art. 263 cod.proc.pen.

    procedura di opposizione avverso il decreto del P.M. che abbia respinto la richiesta di restituzione del bene sottoposto a sequestro probatorio

    norma richiamata per collocare il provvedimento impugnato nell'ambito dell'opposizione al decreto del PM; consente al GIP di decidere sull'opposizione

  • art. 590bis cod.pen.

    reato contestato nell'ambito del procedimento penale (richiamato nel fascicolo)

    reato a cui si riferisce il procedimento nel quale è stato disposto il sequestro probatorio della vettura

  • art. 324, comma 7, cod.proc.pen.

    richiamata dall'impugnante come norma che limiterebbe la restituzione di alcuni beni anche in caso di annullamento del decreto; la Corte non ha ravvisato rilievo decisivo per il caso concreto dato che il punto principale è risultato la mancanza di prova di proprietà o diritto del ricorrente

  • art. 262, comma 1, cod.proc.pen.

    "quando non è necessario mantenere il sequestro a fini di prova, le cose sequestrate sono restituite a chi ne abbia diritto ..."

    la restituzione presuppone che chi ne domanda abbia provato rigorosamente un diritto legittimo sulla cosa; tale prova dello jus possidendi è imprescindibile per accogliere l'istanza di restituzione

  • art. 606, comma 1, cod.proc.pen.

    la Corte ricorda che il ricorso per cassazione contro il provvedimento del GIP è ammissibile con riferimento alle ragioni elencate in questa norma, ma l'ammissibilità concreta non esime dal requisito dell'interesse ad agire

  • art. 591, comma 1, lett. a), cod.proc.pen.

    richiamato come base per la declaratoria di inammissibilità per mancanza della condizione dell'interesse ad agire

  • Sentenza Corte Costituzionale 13 giugno 2000, n. 186

    utilizzata quale riferimento per la valutazione della condanna per rimborso a favore della Cassa delle Ammende e per escludere che il ricorso sia stato proposto con colpa nella determinazione della causa di inammissibilità

Massime di principio

  • Chi chiede la restituzione di un bene sottoposto a sequestro probatorio deve provare in modo rigoroso di avere un diritto legittimo (jus possidendi) sul bene; l'assenza di tale prova può determinare l'inammissibilità dell'impugnazione
  • La disponibilità formale del bene (proprietà a terzi) può privare l'opponente dell'interesse ad agire: se il ricorrente non è il titolare del diritto sul bene, il ricorso può essere dichiarato inammissibile
  • Il fatto che il pubblico ministero abbia già disposto una consulenza tecnica non elimina automaticamente la necessità o la legittimità del mantenimento del sequestro per finalità probatorie nel prosieguo del processo
  • In Cassazione contro provvedimenti del GIP sono ammissibili i motivi previsti dall'art.606 c.p.p., ma restano fermi i requisiti sostanziali come l'interesse ad agire e l'onere probatorio del richiedente
  • Proporre un ricorso privo dell'interesse necessario può comportare non solo l'inammissibilità ma anche la condanna alle spese e, secondo i casi, al pagamento di somme a favore della Cassa delle Ammende se non sussistono elementi di colpa grave nell'aver proposto il ricorso

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