Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 18692/2023 del 03/07/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (intermediari)

La controversia

La controversia nasce dalla pretesa di una cliente che aveva affidato somme a una promotrice finanziaria, indicata come operante per conto di due intermediari poi convenuti in giudizio. La cliente sosteneva che la promotrice avesse fraudolentemente distratto il denaro, chiedendo la condanna solidale dei convenuti al risarcimento dei danni asseritamente subiti, quantificati in danno emergente, lucro cessante e danno morale. In primo grado la domanda era stata rigettata; in appello il rigetto era stato confermato. Con il ricorso per cassazione la ricorrente ha dedotto: 1) violazione degli artt. 116 c.p.c., 1218 e 2043 c.c. e dell'art. 31 t.u.f., sostenendo che fosse provata la consegna del denaro alla promotrice e che le somme non fossero state investite; 2) omesso esame di un fatto storico decisivo, cioè la dazione delle somme e la loro mancata restituzione; 3) omesso esame di altro fatto decisivo, lamentando che l'appello avesse censurato genericamente la ratio decidendi del primo giudice; 4) violazione degli artt. 1218 e 2043 c.c. e dell'art. 31 t.u.f., sostenendo che la responsabilità degli intermediari dovesse comunque ricadere su di essi in ragione del rapporto di occasionalità necessaria con la condotta della promotrice, anche perché gli intestatari dei moduli contraffatti sarebbero stati soggetti inesistenti.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto, in sintesi, che il terzo motivo fosse infondato perché l'appello non aveva specificamente censurato la prima ratio decidendi della sentenza di primo grado; che i restanti motivi erano inammissibili perché diretti, in sostanza, a sollecitare una nuova valutazione del merito e delle prove. La Corte ha rilevato inoltre che la sentenza d'appello costituiva una doppia conforme rispetto a quella di primo grado, con conseguente operatività dell'art. 348-ter, comma 5, c.p.c. che preclude il ricorso ex art. 360, n. 5, c.p.c. La Corte ha anche escluso che vi fosse un'anomalia motivazionale o una violazione dell'art. 116 c.p.c. rilevante in cassazione. La ricorrente è stata condannata a rifondere le spese del giudizio di legittimità ai due controricorrenti costitutisi, oltre al contributo unificato aggiuntivo se dovuto; nessuna statuizione sulle spese è stata adottata verso la promotrice rimasta intimata e non costituita.

Norme richiamate

  • art. 360 c.p.c.

    La Corte ribadisce che il n. 5 non consente di censurare il semplice cattivo apprezzamento delle prove e che, in presenza di doppia conforme, il motivo ex n. 5 è precluso salvo diversa indicazione delle ragioni di fatto poste a base delle due decisioni.

  • art. 116 c.p.c.

    La violazione è deducibile in cassazione solo se il giudice disattende il principio della libera valutazione della prova in assenza di deroga normativa, oppure attribuisce a una prova un regime legale diverso da quello previsto; non quando si contesti la mera valutazione del materiale probatorio.

  • art. 1218 c.c.

    Richiamato come norma invocata dalla ricorrente per fondare la responsabilità risarcitoria, ma la censura è stata ritenuta inammissibile perché incentrata su una rivalutazione del fatto e della prova del danno.

  • art. 2043 c.c.

    Richiamato dalla ricorrente quale base della pretesa risarcitoria; la Corte non ha affrontato nel merito la configurabilità della responsabilità aquiliana, perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile.

  • art. 31 t.u.f.

    È richiamato come fondamento della pretesa di responsabilità degli intermediari per l'operato della promotrice, ma la Corte non entra nel merito della questione poiché la decisione si arresta sull'inammissibilità dei motivi e sulla mancanza di prova del danno.

  • art. 348-ter c.p.c.

    In caso di sentenza di appello che conferma integralmente quella di primo grado, il ricorso per cassazione ex art. 360, n. 5, c.p.c. è precluso, salvo che il ricorrente indichi specificamente che le ragioni di fatto poste a base delle due decisioni sono diverse.

  • art. 13 d.P.R. 115/2002

    1° co. quater e 1° co. bis

    Accertata la sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, se dovuto.

Massime di principio

  • In presenza di una "doppia conforme" di merito, il motivo di ricorso per cassazione ex art. 360, n. 5, c.p.c. è inammissibile se il ricorrente non indica specificamente quali diverse ragioni di fatto abbiano sorretto le due decisioni.
  • L'omesso esame di elementi istruttori non integra di per sé il vizio di omesso esame di un fatto decisivo, quando il fatto storico rilevante sia stato comunque considerato dal giudice di merito.
  • La censura relativa alla violazione dell'art. 116 c.p.c. è configurabile in cassazione solo quando il giudice abbia attribuito a una prova un regime legale incompatibile con quello previsto dalla legge, non quando si contesti il mero apprezzamento del materiale probatorio.
  • Quando la sentenza di merito si fonda su più rationes decidendi autonome, la mancata o infondata censura di una di esse rende inammissibili i motivi diretti contro le altre, per sopravvenuto difetto di interesse.
  • In sede di legittimità non è consentito trasformare una doglianza sulla ricostruzione del fatto in una nuova valutazione del merito sotto la veste della violazione di legge.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniIntermediazione finanziaria
RamiProcesso civileBancario e finanziario
SottomaterieRicorso per cassazioneObblighi informativi MIFID
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.