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Cassazione Civile, Ordinanza n. 28472/2023 del 12/10/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (contribuente)

La controversia

La controversia nasce dal diniego opposto dall'Ufficio del Territorio alla domanda di variazione catastale presentata da una società, volta a ottenere il riconoscimento della ruralità di un complesso immobiliare già censito in categoria D/8 e composto da capannoni, uffici, concimaie e silos, asseritamente strumentale ad attività agricola. La commissione tributaria regionale aveva respinto l'appello della contribuente ritenendo: insussistente l'obbligo di contraddittorio preventivo ex art. 12, comma 7, L. 212/2000; sufficiente la motivazione del diniego mediante richiamo all'art. 9, comma 3-bis, D.L. 557/1993; non provata la ruralità del bene, poiché al sopralluogo erano emersi usi incompatibili con l'attività agricola e la società non risultava iscritta come impresa agricola. Nel ricorso per cassazione la società ha dedotto tre motivi: 1) motivazione apparente e violazione dell'art. 132 c.p.c. per avere la sentenza escluso l'applicazione del termine dilatorio e del contraddittorio endoprocedimentale; 2) omessa pronuncia e violazione dell'art. 132 c.p.c. per avere la sentenza ignorato l'eccezione di difetto di motivazione per relationem e di motivazione postuma del diniego, fondato su un verbale di sopralluogo che, secondo la ricorrente, non le era stato integralmente consegnato; 3) violazione dell'art. 132 c.p.c. per aver negato la ruralità del compendio e per avere affermato che il requisito dovesse sussistere al momento della domanda, mentre la società sosteneva che il bene fosse effettivamente destinato ad attività agricola tramite la società locataria e per lavori di ampliamento zootecnico.

La decisione

La Corte ha rigettato il primo motivo, ritenendo che la motivazione della sentenza impugnata non fosse apparente e che, in materia catastale e procedura DOCFA, non fosse configurabile un generale obbligo di contraddittorio preventivo ex art. 12, comma 7, L. 212/2000. Ha invece accolto il secondo motivo, osservando che la commissione regionale non aveva esaminato il motivo di appello relativo alla motivazione postuma del provvedimento e che aveva confuso il giudizio finale del diniego con le ragioni fattuali poste a base del sopralluogo e della procedura DOCFA; per questo ha cassato la sentenza e rinviato alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia in diversa composizione, affinché si pronunci sull'eccezione di difetto di motivazione e sull'inammissibilità della motivazione postuma, regolando anche le spese del giudizio di legittimità. Il terzo motivo è rimasto assorbito.

Norme richiamate

  • art. 132 c.p.c.

    la sua violazione è dedotta come nullità della sentenza per motivazione apparente o per omessa pronuncia; la Corte precisa che la motivazione è apparente solo se non consente di percepire l'iter logico seguito dal giudice

  • art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.

    viene utilizzato per censurare nullità della sentenza per motivazione apparente e omessa pronuncia

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    richiamato implicitamente per la doglianza sulla violazione di legge relativa all'art. 12, comma 7, L. 212/2000

  • art. 12, comma 7, L. 27 luglio 2000, n. 212

    la Corte esclude la sua applicabilità generalizzata alla procedura DOCFA e afferma che il termine dilatorio non opera, in difetto di specifica previsione, quando il procedimento è attivato su iniziativa del contribuente e già strutturato in modo partecipativo

  • art. 9, comma 3-bis, D.L. 30 dicembre 1993, n. 557

    norma richiamata quale base del diniego del requisito di ruralità; la Corte la menziona solo in rapporto alla motivazione dell'atto e al tema del riconoscimento della ruralità

  • art. 2135 c.c.

    serve a individuare le attività agricole rilevanti ai fini del riconoscimento della ruralità del fabbricato

  • art. 111, comma 6, Cost.

    la motivazione apparente viene ricondotta al mancato raggiungimento del "minimo costituzionale" richiesto dalla norma

  • art. 36, comma 2, n. 4, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    richiamato in relazione alla nullità della sentenza nel processo tributario per motivazione apparente

  • d.m. 19 aprile 1994, n. 701

    indicato come fonte della procedura DOCFA, caratterizzata da forte partecipazione del contribuente

  • d.m. 26 luglio 2012

    richiamato come testo che richiama la procedura DOCFA

  • artt. 41, 47 e 48 CDFUE

    la Corte esclude che possano fondare un obbligo generalizzato di contraddittorio preventivo nei tributi non armonizzati

  • art. 384, secondo comma, c.p.c.

    la Corte esclude di poter decidere nel merito perché occorrerebbe un accertamento di fatto sull'effettiva completezza del verbale di sopralluogo

Massime di principio

  • In materia di motivazione delle sentenze, la nullità per motivazione apparente ricorre solo quando il provvedimento, pur esistente graficamente, non renda percepibile il percorso logico-giuridico seguito dal giudice; non è sufficiente il semplice difetto di sufficienza o di persuasività della motivazione.
  • Nel procedimento catastale attivato tramite DOCFA, l'amministrazione non è tenuta, in assenza di una specifica previsione normativa, ad attivare un contraddittorio endoprocedimentale ulteriore prima di discostarsi dalla proposta del contribuente; la struttura stessa del procedimento assicura già un elevato livello di partecipazione.
  • Il termine dilatorio di cui all'art. 12, comma 7, L. 212/2000 non si applica automaticamente a ogni procedimento amministrativo-tributario, ma opera nei casi previsti dalla disciplina di riferimento; la sua estensione a procedimenti diversi richiede un aggancio normativo specifico.
  • Quando il diniego dell'amministrazione si fonda su dati e verifiche emersi nell'ambito di una procedura partecipata, la motivazione può essere soddisfatta dal richiamo agli elementi fattuali emersi nel procedimento; se invece l'ufficio introduce ragioni nuove e non emerse nel contraddittorio, può porsi un tema di motivazione postuma e di invalidità dell'atto.
  • L'omessa pronuncia su uno specifico motivo di appello integra vizio denunciabile in cassazione quando dal testo della sentenza non risulti alcuna statuizione sulla censura dedotta e il motivo sia stato ritualmente e specificamente devoluto al giudice di merito.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioAccertamentoProveImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della provaNullità

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