Cassazione Civile, Ordinanza n. 21299/2022 del 05/07/2022
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (eredi)
La controversia
Un soggetto aveva agito contro il Ministero della salute chiedendo il risarcimento del danno da infezione da virus HCV contratta a seguito di emotrasfusioni effettuate in ospedale. Il giudice di primo grado aveva riconosciuto la responsabilità e liquidato il danno non patrimoniale. In appello il Ministero aveva chiesto il rigetto della domanda, sostenendo di non essere responsabile, e in subordine la riduzione del risarcimento perché la somma liquidata non avrebbe tenuto conto dell'indennizzo già percepito ai sensi della l. n. 210/1992. La corte d'appello aveva confermato la responsabilità ma ridotto l'importo risarcitorio detraendo l'indennizzo. Gli eredi del danneggiato hanno proposto ricorso per cassazione con tre motivi: 1) violazione di norme costituzionali per avere la detrazione dell'indennizzo pregiudicato il principio di integrale ristoro del danno alla salute; 2) violazione di norme sostanziali e processuali, deducendo che la detrazione non poteva operarsi in difetto di prova dell'effettivo pagamento e dell'ammontare dell'indennizzo; 3) violazione dell'art. 91 c.p.c. per la compensazione delle spese. Il Ministero ha proposto ricorso incidentale lamentando insussistenza della propria responsabilità, difetto di motivazione e di nesso causale, nonché violazione delle regole sulla vigilanza sui prodotti emoderivati.
La decisione
La Corte ha accolto il secondo motivo del ricorso principale, ritenendolo assorbente, perché l'indennizzo ex l. n. 210/1992 può essere sottratto dal risarcimento solo se sia stato effettivamente corrisposto oppure sia determinato o determinabile nel suo preciso ammontare sulla base di specifici dati provati dalla parte che eccepisce il lucrum. Poiché la decisione impugnata aveva disposto la detrazione senza verificare tali presupposti, la sentenza è stata cassata con rinvio alla Corte d'appello di Palermo in diversa composizione, anche per le spese. Sono stati dichiarati assorbiti gli altri due motivi del ricorso principale. Il ricorso incidentale del Ministero è stato dichiarato inammissibile. La Corte ha inoltre dato atto dell'obbligo del Ministero ricorrente incidentale di versare l'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 2 Cost.
richiamato dai ricorrenti a sostegno della pretesa di integrale ristoro del danno alla salute, ma non decisivo nella ratio della decisione
art. 29 Cost.
richiamato dai ricorrenti nel primo motivo, senza incidenza sulla decisione
art. 32 Cost.
richiamato dai ricorrenti a fondamento del principio di integrale risarcimento del danno alla salute
art. 97 Cost.
richiamato dai ricorrenti nel primo motivo, senza incidenza sulla decisione
richiamato nel secondo motivo per contestare la mancata prova dell'indennizzo
richiamato nel secondo motivo per contestare la valutazione della prova sull'indennizzo
richiamato in relazione alla responsabilità del Ministero e al nesso causale
richiamato dai ricorrenti nel secondo motivo, senza autonoma incidenza nella ratio
richiamato dai ricorrenti per sostenere che l'onere di provare l'indennizzo gravava sul Ministero
richiamato nel terzo motivo per contestare la compensazione delle spese
utilizzato come norma processuale di deduzione dei vizi di violazione di legge
richiamato dal ricorso incidentale per denunciare nullità processuali e motivazione apparente
richiamato nel ricorso incidentale per lamentare ultrapetizione o omessa pronuncia
richiamato nel ricorso incidentale per censurare la motivazione apparente
base dell'inammissibilità del ricorso incidentale perché contrastante con principi già consolidati
l'indennizzo previsto per i danneggiati da emotrasfusioni infette è detraibile dal risarcimento solo se effettivamente versato o comunque determinato/determinabile
d.P.R. n. 115/2002, art. 13, comma 1-quater
richiamato per l'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato in caso di inammissibilità del ricorso incidentale
l. n. 228/2012, art. 1, comma 17
norma che ha introdotto il comma 1-quater dell'art. 13 del d.P.R. n. 115/2002
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115/2002
richiamato come parametro per la misura dell'ulteriore contributo unificato
Massime di principio
- Nel giudizio risarcitorio per contagio da emotrasfusioni, l'indennizzo previsto dalla l. n. 210/1992 può essere detratto dal danno solo quando sia provato che esso sia stato effettivamente corrisposto oppure sia liquidato o comunque determinabile in base a dati specifici; l'onere di tale prova grava su chi eccepisce la compensatio lucri cum damno.
- La detrazione dell'indennizzo non è limitata alle somme già riscosse al momento della decisione, ma può riguardare anche rate o somme future, purché il relativo credito sia riconosciuto e quantificabile in modo certo.
- La responsabilità del Ministero della salute per danni da infezioni contratte con sangue o emoderivati può essere affermata quando risulti violato l'obbligo di vigilanza e controllo sul sangue impiegato nelle trasfusioni, obbligo che si inserisce in un quadro normativo speciale e in una situazione in cui il rischio infettivo era già noto.
- In sede di legittimità, il ricorso che contrasti con un principio già consolidato può essere dichiarato inammissibile ai sensi dell'art. 360-bis c.p.c.
- La declaratoria di inammissibilità del ricorso incidentale comporta, per il ricorrente incidentale proponente dopo il 30 gennaio 2013, l'obbligo del versamento dell'ulteriore contributo unificato ove dovuto.
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