Cassazione Civile, Ordinanza n. 04789/2025 del 24/02/2025
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (ente locale)
La controversia
Un comune ha agito per ottenere dai Ministeri competenti il pagamento di somme a titolo di compensazione per minori introiti ICI relativi agli anni 2001-2009, ai sensi dell'art. 64 della l. n. 388/2000, e in subordine il risarcimento del danno. I Ministeri hanno resistito eccependo la prescrizione e l'infondatezza della domanda e hanno proposto domanda riconvenzionale per la restituzione di somme erogate in assenza della dichiarazione prevista dal d.m. n. 197/2002. In appello la pretesa del Comune è stata fortemente ridimensionata, ritenendosi non dovuti i contributi di alcune annualità secondo un criterio interpretativo che valorizzava il consolidamento dei trasferimenti solo come modalità contabile e che subordinava il diritto al superamento delle soglie annuali anche per annualità successive. Il Comune ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: il primo denunciando violazione delle norme sul consolidamento del contributo e sulla disciplina delle dichiarazioni per l'anno 2009, sostenendo che la certificazione non fosse dovuta in assenza di ulteriori perdite; il secondo deducendo violazione del divieto di venire contra factum proprium, dell'autovincolo procedimentale, del legittimo affidamento e della buona fede, oltre a omesso esame di fatti decisivi. I Ministeri hanno proposto ricorso incidentale, censurando l'interpretazione dell'art. 64 l. n. 388/2000 e del d.m. n. 197/2002, sostenendo che, ai fini del superamento delle soglie, dovessero rilevare solo i nuovi immobili passati nell'anno alla rendita catastale provvisoria e non anche i minor gettiti degli anni precedenti già consolidati.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso incidentale dei Ministeri e il primo motivo del ricorso principale del Comune, assorbendo il secondo motivo del ricorso principale. Ha cassato la sentenza della Corte d'appello di Brescia e ha rinviato la causa alla stessa Corte, in diversa composizione, per nuovo esame conforme ai principi affermati. La decisione ha chiarito che i trasferimenti erariali compensativi ex art. 64 l. n. 388/2000 non possono essere computati nuovamente negli anni successivi ai fini della verifica delle soglie, ma al tempo stesso ha riconosciuto che, per l'anno 2009, la presentazione della dichiarazione non era necessaria ove non vi fossero state ulteriori riduzioni di gettito rispetto a quelle già consolidate.
Norme richiamate
art. 64 della legge 23 dicembre 2000, n. 388
La norma disciplina il meccanismo di compensazione dei minori introiti ICI per i fabbricati del gruppo catastale D; il contributo è subordinato al superamento di soglie quantitative e, per gli anni successivi, opera il consolidamento dei trasferimenti già acquisiti, che non possono essere ricalcolati ai fini del superamento delle soglie negli anni successivi.
art. 2 del d.m. 1 luglio 2002, n. 197
Il decreto attuativo stabilisce che il contributo statale è pari alla differenza tra il gettito teorico e quello effettivo derivante dall'autodeterminazione provvisoria delle rendite; il minor gettito va valutato annualmente e il contributo viene attribuito nell'anno successivo e consolidato nei trasferimenti erariali.
art. 2, comma quarto, del d.m. 1 luglio 2002, n. 197
Richiamato dal Comune per sostenere l'assenza di un obbligo dichiarativo ulteriore in mancanza di variazioni rispetto agli anni precedenti.
art. 1, comma 712, della legge 27 dicembre 2006, n. 296
Per gli anni successivi al 2006 prevede la presentazione della dichiarazione entro il termine perentorio del 30 giugno dell'anno successivo; la Corte ne ha fatto applicazione per la dichiarazione relativa al 2009, coordinandola però con il principio di consolidamento.
art. 2-quater, comma 7, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154
Disposizione richiamata ma ritenuta non pertinente perché riferita alle dichiarazioni relative all'anno 2005 e precedenti.
art. 14, comma 33-quater, del decreto-legge 30 luglio 2010, n. 78
Disposizione modificativa della precedente disciplina, anch'essa ritenuta non pertinente alla dichiarazione relativa al 2009.
art. 3, comma 2, del d.m. 1 luglio 2002, n. 197
Il consolidamento dei trasferimenti erariali è qualificato come modalità tecnica contabile e non come ostacolo alla verifica annuale, ma non consente di riutilizzare in anni successivi i minori gettiti già compensati.
artt. 2 e 97, comma 2, Cost.
Richiamati dal Comune a sostegno del divieto di comportamento contraddittorio e dell'autovincolo procedimentale della pubblica amministrazione.
Richiamati dal Comune per sostenere i doveri di correttezza e buona fede nel comportamento dell'amministrazione.
Richiamato dal Comune nell'ambito della censura sulla condotta processuale dei Ministeri.
art. 2948, primo comma, n. 4, c.c.
La Corte d'appello ne aveva escluso l'applicazione; la Cassazione riporta il tema della prescrizione ma la decisione finale si concentra sui profili interpretativi del credito e dell'obbligo dichiarativo.
Massime di principio
- I trasferimenti erariali previsti per compensare i minori introiti ICI dei comuni vanno determinati annualmente, ma le somme già consolidate in anni precedenti non possono essere nuovamente computate ai fini della verifica delle soglie di accesso al contributo negli esercizi successivi.
- Il principio di consolidamento dei trasferimenti, previsto dalla disciplina attuativa, opera come meccanismo di stabilizzazione contabile del contributo già riconosciuto, senza però trasformare il minor gettito degli anni precedenti in una componente rinnovabile del fabbisogno da valutare ancora negli anni successivi.
- La verifica del superamento delle soglie quantitative per il riconoscimento del contributo deve avvenire con riferimento al minor gettito dell'anno considerato, confrontato con la spesa corrente del medesimo anno, senza sommare perdite già compensate e consolidate.
- La dichiarazione annuale non è necessaria quando, per l'anno considerato, non vi sia stata alcuna ulteriore variazione o perdita di gettito rispetto a quanto già certificato e consolidato negli anni precedenti; in tale ipotesi la richiesta già accolta si intende mantenuta nei trasferimenti erariali.
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