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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 39843/2022 del 21/10/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

I ricorrenti impugnano la sentenza per cinque motivi: 1) estinzione per prescrizione insofferente degli artt. 157 e 158 cod. pen., sostenendo che le opere abusive sono state ultimate nell'autunno 2015 e pertanto la prescrizione quinquennale era maturata prima della pronuncia d'appello; 2) nullità per violazione degli artt. 178 e 180 cod. proc. pen., per mancata notifica del verbale di udienza che avrebbe determinato l'assenza ingiustificata dell'imputata Muja in primo grado; 3) vizio di motivazione e errata applicazione degli artt. 164 e 165 cod. pen. in relazione al giudizio prognostico richiesto per concedere la sospensione condizionale della pena; 4) insufficienza probatoria circa la responsabilità della coimputata Muja, basata su mere presunzioni; 5) eccessività della pena e omessa considerazione delle circostanze attenuanti quali le modeste dimensioni dell'abuso e il limitato danno ambientale.

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto il primo motivo ritenendolo fondato: ha qualificato il reato di costruzione abusiva come reato permanente e, avendo l'accertamento indicato l'ultimazione dell'opera intorno al 1 ottobre 2015, ha calcolato la prescrizione quinquennale tenendo conto della sospensione del procedimento in primo grado (83 giorni), con decorrenza della prescrizione al 22.12.2020. Poiché la sentenza impugnata è del 07.05.2021, i reati risultano estinti per prescrizione. Perciò la Corte ha annullato la sentenza impugnata senza rinvio, ritenendo assorbiti gli altri motivi di ricorso; ha inoltre disposto la revoca dell'ordine di demolizione, rilevando che l'effetto estintivo travolge anche la sanzione ablativa accessoria ex lege.

Norme richiamate

  • d.P.R. n. 380/2001 (art. 44 lett. c))

    Norma che disciplina i reati edilizi e consente l'ordine di demolizione come sanzione accessoria; la Corte ha rilevato che l'ordine di demolizione, essendo accessorio alla sentenza di condanna, viene meno se il reato si estingue per prescrizione.

  • d.lgs. 42/2004 (art. 181)

    Riferimento al reato in materia di beni paesaggistici: la Corte ha ritenuto che quando la fattispecie è realizzata con condotta protratta nel tempo anche questo reato ha natura permanente e si estingue con la cessazione dell'attività illecita.

  • Codice penale (artt. 157, 158, 159, 160, 161)

    Norme sulla prescrizione e sulle cause di sospensione/interruzione: la Corte ha applicato tali disposizioni per calcolare il termine prescrizionale quinquennale, tenendo conto dei giorni di sospensione del procedimento in primo grado.

  • Codice di procedura penale (artt. 178, 180)

    Norme sulle formalità di comparizione e sulle nullità delle notifiche e verbali d'udienza; i ricorrenti invocavano nullità per mancata notifica, ma la Corte ha ritenuto il motivo assorbito dalla declaratoria di estinzione per prescrizione.

  • Codice penale (artt. 164, 165)

    Norme sulla sospensione condizionale della pena e sul giudizio prognostico: i ricorrenti contestavano la motivazione del giudice di merito, tuttavia tale questione è stata assorbita dalla statuizione di estinzione del reato.

  • Codice di procedura penale (art. 129, comma 2)

    La Corte ha valutato che non sussistevano elementi per applicare l'art. 129, comma 2 c.p.p. che consentirebbe di mantenere gli effetti della sentenza nonostante violazioni formali; pertanto ha annullato senza rinvio.

Massime di principio

  • Quando il reato ha natura permanente (es. costruzione abusiva protratta nel tempo), il termine di prescrizione decorre dall'ultimazione dell'attività illecita o dalla cessazione della condotta, non dalla data dell'accertamento formale.
  • Nel calcolo della prescrizione vanno considerati anche i termini di sospensione del procedimento (es. rinvii per legittimo impedimento), che allungano il termine finale della prescrizione.
  • Se in sede di legittimità risulta pacificamente intervenuta una causa di estinzione del reato (es. prescrizione già maturata alla data della pronuncia impugnata), la Corte di Cassazione annulla senza rinvio e non entra nel merito di vizi di motivazione o nullità salvo che l'accertamento della causa estintiva richieda valutazioni riservate al giudice di merito.
  • L'ordine di demolizione disposto in conseguenza di una condanna è una sanzione accessoria di natura ablativa e decade ex lege se il reato si estingue per prescrizione; quindi l'estinzione travolge anche le sanzioni amministrative connesse alla condanna.
  • Le impugnazioni basate su nullità procedurali o vizi di motivazione possono risultare irrilevanti se la declaratoria di estinzione del reato è fondata e immediatamente applicabile.

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