Cassazione Penale, Sentenza n. 39843/2022 del 21/10/2022
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
I ricorrenti impugnano la sentenza per cinque motivi: 1) estinzione per prescrizione insofferente degli artt. 157 e 158 cod. pen., sostenendo che le opere abusive sono state ultimate nell'autunno 2015 e pertanto la prescrizione quinquennale era maturata prima della pronuncia d'appello; 2) nullità per violazione degli artt. 178 e 180 cod. proc. pen., per mancata notifica del verbale di udienza che avrebbe determinato l'assenza ingiustificata dell'imputata Muja in primo grado; 3) vizio di motivazione e errata applicazione degli artt. 164 e 165 cod. pen. in relazione al giudizio prognostico richiesto per concedere la sospensione condizionale della pena; 4) insufficienza probatoria circa la responsabilità della coimputata Muja, basata su mere presunzioni; 5) eccessività della pena e omessa considerazione delle circostanze attenuanti quali le modeste dimensioni dell'abuso e il limitato danno ambientale.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il primo motivo ritenendolo fondato: ha qualificato il reato di costruzione abusiva come reato permanente e, avendo l'accertamento indicato l'ultimazione dell'opera intorno al 1 ottobre 2015, ha calcolato la prescrizione quinquennale tenendo conto della sospensione del procedimento in primo grado (83 giorni), con decorrenza della prescrizione al 22.12.2020. Poiché la sentenza impugnata è del 07.05.2021, i reati risultano estinti per prescrizione. Perciò la Corte ha annullato la sentenza impugnata senza rinvio, ritenendo assorbiti gli altri motivi di ricorso; ha inoltre disposto la revoca dell'ordine di demolizione, rilevando che l'effetto estintivo travolge anche la sanzione ablativa accessoria ex lege.
Norme richiamate
d.P.R. n. 380/2001 (art. 44 lett. c))
Norma che disciplina i reati edilizi e consente l'ordine di demolizione come sanzione accessoria; la Corte ha rilevato che l'ordine di demolizione, essendo accessorio alla sentenza di condanna, viene meno se il reato si estingue per prescrizione.
Riferimento al reato in materia di beni paesaggistici: la Corte ha ritenuto che quando la fattispecie è realizzata con condotta protratta nel tempo anche questo reato ha natura permanente e si estingue con la cessazione dell'attività illecita.
Codice penale (artt. 157, 158, 159, 160, 161)
Norme sulla prescrizione e sulle cause di sospensione/interruzione: la Corte ha applicato tali disposizioni per calcolare il termine prescrizionale quinquennale, tenendo conto dei giorni di sospensione del procedimento in primo grado.
Codice di procedura penale (artt. 178, 180)
Norme sulle formalità di comparizione e sulle nullità delle notifiche e verbali d'udienza; i ricorrenti invocavano nullità per mancata notifica, ma la Corte ha ritenuto il motivo assorbito dalla declaratoria di estinzione per prescrizione.
Codice penale (artt. 164, 165)
Norme sulla sospensione condizionale della pena e sul giudizio prognostico: i ricorrenti contestavano la motivazione del giudice di merito, tuttavia tale questione è stata assorbita dalla statuizione di estinzione del reato.
Codice di procedura penale (art. 129, comma 2)
La Corte ha valutato che non sussistevano elementi per applicare l'art. 129, comma 2 c.p.p. che consentirebbe di mantenere gli effetti della sentenza nonostante violazioni formali; pertanto ha annullato senza rinvio.
Massime di principio
- Quando il reato ha natura permanente (es. costruzione abusiva protratta nel tempo), il termine di prescrizione decorre dall'ultimazione dell'attività illecita o dalla cessazione della condotta, non dalla data dell'accertamento formale.
- Nel calcolo della prescrizione vanno considerati anche i termini di sospensione del procedimento (es. rinvii per legittimo impedimento), che allungano il termine finale della prescrizione.
- Se in sede di legittimità risulta pacificamente intervenuta una causa di estinzione del reato (es. prescrizione già maturata alla data della pronuncia impugnata), la Corte di Cassazione annulla senza rinvio e non entra nel merito di vizi di motivazione o nullità salvo che l'accertamento della causa estintiva richieda valutazioni riservate al giudice di merito.
- L'ordine di demolizione disposto in conseguenza di una condanna è una sanzione accessoria di natura ablativa e decade ex lege se il reato si estingue per prescrizione; quindi l'estinzione travolge anche le sanzioni amministrative connesse alla condanna.
- Le impugnazioni basate su nullità procedurali o vizi di motivazione possono risultare irrilevanti se la declaratoria di estinzione del reato è fondata e immediatamente applicabile.
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