Cassazione Penale, Sentenza n. 39835/2022 del 21/10/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorso deduceva violazione dell'art. 606, comma 1, lett. b) c.p.p. in relazione all'art. 131-bis c.p., sostenendo che il ricorrente aveva effettuato, seppur tardivamente e parzialmente, un versamento di €3.250 che riduceva l'imposta evasa a €49.980, ossia al di sotto della soglia di punibilità prevista dalla norma incriminatrice, per cui la fattispecie avrebbe dovuto rientrare nella causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto prevista dall'art. 131-bis c.p.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso e confermato la condanna per il reato previsto dall'art. 5 d.lgs. n. 74/2000. Ha ritenuto infondato il motivo: l'applicazione dell'art. 131-bis richiede la verifica congiunta della particolare tenuità dell'offesa e della non abitualità del comportamento al momento della consumazione del reato; i fatti successivi (compresi i pagamenti parziali effettuati dopo la scadenza) non rilevano ai fini della valutazione della tenuità. La Corte ha inoltre accertato la non applicabilità dell'istituto per presenza di comportamento abituale, avendo l'imputato precedenti condanne definitive (tre) per omesso versamento di ritenute previdenziali, ritenute reati della "stessa indole" rispetto al delitto contestato. Conseguentemente il ricorso è stato rigettato e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali.
Norme richiamate
art. 5 d.lgs. n. 74/2000
Norma incriminatrice applicata: omessa presentazione della dichiarazione e conseguente evasione IVA. Costituisce il reato per il quale l'imputato è stato condannato.
art. 131-bis cod. pen.
Causa speciale di non punibilità per particolare tenuità del fatto; applicabile solo se congiuntamente sussistono la particolare tenuità dell'offesa e la non abitualità del comportamento. La valutazione della tenuità deve riferirsi al momento della consumazione del reato; fatti sopravvenuti (es. pagamenti successivi) sono irrilevanti ai fini dell'art. 131-bis.
art. 133 cod. pen.
Criteri per la valutazione della pena che vengono richiamati per valutare i parametri della "particolare tenuità" (modalità della condotta, esiguità del danno o del pericolo, grado di colpevolezza).
artt. 13 e 13-bis d.lgs. n. 74/2000
Norme tributarie che disciplinano effetti e istituti relativi a pagamenti successivi; la sentenza precisa che i pagamenti successivi possono rilevare ai fini di tali istituti, ma non ai fini dell'applicazione dell'art. 131-bis.
art. 606, comma 1, lett. b) c.p.p.
Vizio di motivazione denunciato in cassazione (violazione di legge in relazione all'applicazione dell'art. 131-bis); la Corte ha ritenuto il motivo infondato.
art. 101 cod. pen.
Richiamato nella nozione di "reati della stessa indole": comprende sia la violazione della stessa disposizione (criterio formale) sia fattispecie diverse ma con caratteri sostanziali comuni (natura dei fatti o motivi determinanti).
Giurisprudenza: Sez. 3, n. 58442/2018 (Colzani)
Conferma che l'art. 131-bis può operare nei reati tributari se la valutazione congiunta degli indicatori (condotta, danno, colpevolezza) mostra offensività minima.
Giurisprudenza: Sez. 3, n. 16599/2020 (Latorre)
Affermato che l'applicazione dell'art. 131-bis richiede che l'ammontare riguardi un importo 'vicinissimo' alla soglia di punibilità; la valutazione fattuale è rimessa al giudice di merito.
Giurisprudenza: Sezioni Unite, sent. n. 13681/2016 (Tushaj)
Chiarisce il concetto di 'più reati della stessa indole' ai fini della nozione di abitualità: la pluralità di illeciti della stessa indole (almeno due) determina serialità; definizione di 'stessa indole' secondo art. 101 c.p. (criterio formale o criteri sostanziali: natura dei fatti o motivi determinanti).
Massime di principio
- La causa di non punibilità per particolare tenuità ex art. 131-bis c.p. richiede contemporaneamente: a) offesa di particolare tenuità; b) non abitualità del comportamento. Entrambi i requisiti devono essere valutati dal giudice.
- La valutazione della 'particolare tenuità' si riferisce allo stato di offesa al momento della consumazione del reato; i fatti sopravvenuti (es. pagamenti parziali o integrali effettuati dopo la scadenza) non incidono su tale valutazione e dunque non consentono, di per sé, l'applicazione dell'art. 131-bis.
- Nei reati tributari con soglia di punibilità, l'art. 131-bis può operare solo se l'ammontare interessa un importo "vicinissimo" alla soglia e la condotta complessiva risulta di offensività minima in base ai criteri dell'art. 133 c.p.; la determinazione della vicinanza è una valutazione di fatto del giudice di merito.
- La non abitualità viene esclusa quando è dimostrabile la serialità di reati 'della stessa indole': precedenti condanne per omissioni di pagamento di somme dovute (es. ritenute previdenziali) possono essere considerate della stessa indole rispetto a reati tributari, se condividono natura del fatto o motivazioni (volontà di sottrarsi al pagamento).
- Il giudice di merito ha il potere e il compito di valutare congiuntamente modalità della condotta, esiguità del danno e grado di colpevolezza; la Cassazione sindaca l'apprezzamento di fatto solo per vizi di logicità o diritto.
- I pagamenti successivi possono invece rilevare ai fini di istituti specifici del diritto tributario (artt. 13 e 13-bis d.lgs. 74/2000), ma non per la causa di esclusione prevista dall'art. 131-bis c.p.
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