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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 39834/2022 del 21/10/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Ricorso avverso la conferma in appello della condanna per frode fiscale ex art. 3 d.lgs. 74/2000 relativa all'indicazione nella dichiarazione 2014 di una fattura ritenuta fittizia emessa da La Rocca s.r.l. Gli argomenti principali: (i) violazione dell'art. 220 disp. att. c.p.p. e inutilizzabilità del processo verbale di constatazione e dei documenti acquisiti durante la verifica fiscale (contestando la modalità di acquisizione documentale dalla Guardia di Finanza e invocando garanzie ex art. 63 c.p.p. e il principio nemo tenetur); (ii) carenza di motivazione della Corte d'appello sull'eccezione di inutilizzabilità; (iii) travisamento della prova e illogicità della motivazione perché la Corte di appello avrebbe attribuito alla ricorrente l'inserimento della fattura nello "spesometro" nonostante la testimonianza (Fortin) avesse indicato che l'inserimento fu eseguito da La Rocca; (iv) erronea applicazione della norma penale: al più sarebbe configurabile il reato di cui all'art. 4 (falsa rappresentazione contabile) e non il delitto più grave dell'art. 3, essendo mancato il "quid pluris" fraudolento reale e la soglia di punibilità.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato i primi due motivi con la precisazione che l'art. 220 disp. att. c.p.p. è norma di raccordo e la sua violazione non determina automaticamente inutilizzabilità probatoria: l'acquisizione di documentazione fornita dall'imputato è generalmente legittima (richiamando anche art. 237 e 258 c.p.p.), i divieti di utilizzazione probatoria sono tassativi e non applicabili per analogia, e non si riconosce un'inutilizzabilità derivata della testimonianza. Tuttavia il terzo motivo è stato accolto: la Corte d'appello ha travisato la prova dichiarativa attribuendo alla ricorrente l'inserimento nello spesometro quando il teste Fortin aveva invece indicato che l'inserimento fu eseguito da La Rocca; tale errore motivazionale rende incerta la ricostruzione del "quid pluris" necessario per l'art. 3 d.lgs. 74/2000. Perciò la sentenza impugnata è annullata e il processo è rinviato ad altra sezione della Corte d'Appello di Venezia per un nuovo giudizio, restando assorbiti gli altri motivi.

Norme richiamate

  • d.lgs. 74/2000, art. 3

    Reato di dichiarazione infedele aggravato da mezzi fraudolenti (struttura bifasica): occorrono una dichiarazione mendace e un'attività ingannatoria prodromica o un mezzo fraudolento idoneo; se l'atto ingannatorio è posto in essere da altri, occorre provare la consapevolezza del dichiarante al momento della presentazione.

  • d.lgs. 74/2000, art. 4

    Falsa rappresentazione contabile: differenziato dall'art. 3 per l'assenza del "quid pluris" fraudolento; in alcuni casi la condotta può configurare solo questo articolo, se manca l'idoneità ingannatoria o la soglia di punibilità.

  • cod. proc. pen., art. 220 disp. att.

    Norma di raccordo fra attività ispettiva/amministrativa e attività investigativa penale: la sua violazione non comporta automaticamente inutilizzabilità probatoria; l'eventuale sanzione probatoria deve essere prevista dalle norme del codice penale o di procedura penale cui la disposizione rinvia.

  • cod. proc. pen., art. 191

    Norma sull'inutilizzabilità delle prove: la Corte chiarisce che non esiste una generalizzata inutilizzabilità ex art. 191 conseguente alla violazione dell'art. 220 disp. att., salvo il caso in cui una norma processuale sanzioni direttamente l'atto.

  • cod. proc. pen., art. 237

    Regole sulla provenienza dei documenti: la Corte ricorda che i documenti che provengono dall'imputato possono essere acquisiti e utilizzati in processo.

  • cod. proc. pen., art. 258

    Prevede modalità di acquisizione di copie di documenti senza sequestro; la Corte indica che l'acquisizione di copie di documenti è compatibile con la normale attività ispettiva e processuale.

  • cod. proc. pen., art. 63

    Norme sulle garanzie dell'indagato/interrogatorio: la Corte esclude che si possano applicare per analogia divieti di utilizzazione probatoria non espressamente previsti; i casi di divieto sono tassativi.

  • d.lgs. 471/1997, art. 1 comma 2

    Rilevata dalla Guardia di Finanza in sede amministrativa come possibile contestazione tributaria; citata nel contesto del fatto che l'ispettore aveva già rilevato l'indebita deduzione del costo.

  • D.L. n.137/2020, art. 23 comma 8

    Richiamata esclusivamente in ordine alla modalità di trattazione del ricorso (ricorso trattato ai sensi dell'art. 23, comma 8).

Massime di principio

  • La violazione dell'art. 220 disp. att. c.p.p. non determina automaticamente l'inutilizzabilità delle prove acquisite durante attività ispettive: per ottenere l'esclusione probatoria è necessario invocare una norma processuale che sancisca l'inutilizzabilità di quell'atto concreto.
  • I documenti provenienti dall'imputato possono essere legittimamente acquisiti e utilizzati in processo (applicazione di art. 237 e 258 c.p.p.); la mera circostanza che la Guardia di Finanza abbia operato nell'ambito di un'attività ispettiva/amministrativa non esclude di per sé la utilizzabilità probatoria.
  • I divieti di utilizzazione probatoria sono tassativi e non ammettono applicazione analogica di garanzie procedurali penali previste per altri istituti (es. non si estende automaticamente l'art. 63 c.p.p. alle richieste documentali in sede amministrativa).
  • Per la configurazione del reato di cui all'art. 3 d.lgs. 74/2000 è necessario provare sia la mendacità della dichiarazione sia il "quid pluris" ingannatorio: se l'atto ingannatorio è stato posto in essere da terzi, occorre dimostrare la consapevolezza e la partecipazione del dichiarante al momento della presentazione.
  • Un vizio di travisamento della prova testimoniale da parte del giudice d'appello (attribuzione errata di un comportamento documentale alla parte) è motivo di annullamento e rinvio: la corretta ricostruzione dei fatti è essenziale per distinguere tra reati di diversa gravità (art. 3 vs art. 4).
  • In giudizi equivalenti, difendere l'inutilizzabilità di singoli atti richiede indicazione puntuale degli atti viziati e della loro incidenza sulla decisione; eccezioni generiche rischiano di essere ritenute inammissibili o infondate.

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