Cassazione Penale, Sentenza n. 39834/2022 del 21/10/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Ricorso avverso la conferma in appello della condanna per frode fiscale ex art. 3 d.lgs. 74/2000 relativa all'indicazione nella dichiarazione 2014 di una fattura ritenuta fittizia emessa da La Rocca s.r.l. Gli argomenti principali: (i) violazione dell'art. 220 disp. att. c.p.p. e inutilizzabilità del processo verbale di constatazione e dei documenti acquisiti durante la verifica fiscale (contestando la modalità di acquisizione documentale dalla Guardia di Finanza e invocando garanzie ex art. 63 c.p.p. e il principio nemo tenetur); (ii) carenza di motivazione della Corte d'appello sull'eccezione di inutilizzabilità; (iii) travisamento della prova e illogicità della motivazione perché la Corte di appello avrebbe attribuito alla ricorrente l'inserimento della fattura nello "spesometro" nonostante la testimonianza (Fortin) avesse indicato che l'inserimento fu eseguito da La Rocca; (iv) erronea applicazione della norma penale: al più sarebbe configurabile il reato di cui all'art. 4 (falsa rappresentazione contabile) e non il delitto più grave dell'art. 3, essendo mancato il "quid pluris" fraudolento reale e la soglia di punibilità.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato i primi due motivi con la precisazione che l'art. 220 disp. att. c.p.p. è norma di raccordo e la sua violazione non determina automaticamente inutilizzabilità probatoria: l'acquisizione di documentazione fornita dall'imputato è generalmente legittima (richiamando anche art. 237 e 258 c.p.p.), i divieti di utilizzazione probatoria sono tassativi e non applicabili per analogia, e non si riconosce un'inutilizzabilità derivata della testimonianza. Tuttavia il terzo motivo è stato accolto: la Corte d'appello ha travisato la prova dichiarativa attribuendo alla ricorrente l'inserimento nello spesometro quando il teste Fortin aveva invece indicato che l'inserimento fu eseguito da La Rocca; tale errore motivazionale rende incerta la ricostruzione del "quid pluris" necessario per l'art. 3 d.lgs. 74/2000. Perciò la sentenza impugnata è annullata e il processo è rinviato ad altra sezione della Corte d'Appello di Venezia per un nuovo giudizio, restando assorbiti gli altri motivi.
Norme richiamate
Reato di dichiarazione infedele aggravato da mezzi fraudolenti (struttura bifasica): occorrono una dichiarazione mendace e un'attività ingannatoria prodromica o un mezzo fraudolento idoneo; se l'atto ingannatorio è posto in essere da altri, occorre provare la consapevolezza del dichiarante al momento della presentazione.
Falsa rappresentazione contabile: differenziato dall'art. 3 per l'assenza del "quid pluris" fraudolento; in alcuni casi la condotta può configurare solo questo articolo, se manca l'idoneità ingannatoria o la soglia di punibilità.
cod. proc. pen., art. 220 disp. att.
Norma di raccordo fra attività ispettiva/amministrativa e attività investigativa penale: la sua violazione non comporta automaticamente inutilizzabilità probatoria; l'eventuale sanzione probatoria deve essere prevista dalle norme del codice penale o di procedura penale cui la disposizione rinvia.
Norma sull'inutilizzabilità delle prove: la Corte chiarisce che non esiste una generalizzata inutilizzabilità ex art. 191 conseguente alla violazione dell'art. 220 disp. att., salvo il caso in cui una norma processuale sanzioni direttamente l'atto.
Regole sulla provenienza dei documenti: la Corte ricorda che i documenti che provengono dall'imputato possono essere acquisiti e utilizzati in processo.
Prevede modalità di acquisizione di copie di documenti senza sequestro; la Corte indica che l'acquisizione di copie di documenti è compatibile con la normale attività ispettiva e processuale.
Norme sulle garanzie dell'indagato/interrogatorio: la Corte esclude che si possano applicare per analogia divieti di utilizzazione probatoria non espressamente previsti; i casi di divieto sono tassativi.
d.lgs. 471/1997, art. 1 comma 2
Rilevata dalla Guardia di Finanza in sede amministrativa come possibile contestazione tributaria; citata nel contesto del fatto che l'ispettore aveva già rilevato l'indebita deduzione del costo.
D.L. n.137/2020, art. 23 comma 8
Richiamata esclusivamente in ordine alla modalità di trattazione del ricorso (ricorso trattato ai sensi dell'art. 23, comma 8).
Massime di principio
- La violazione dell'art. 220 disp. att. c.p.p. non determina automaticamente l'inutilizzabilità delle prove acquisite durante attività ispettive: per ottenere l'esclusione probatoria è necessario invocare una norma processuale che sancisca l'inutilizzabilità di quell'atto concreto.
- I documenti provenienti dall'imputato possono essere legittimamente acquisiti e utilizzati in processo (applicazione di art. 237 e 258 c.p.p.); la mera circostanza che la Guardia di Finanza abbia operato nell'ambito di un'attività ispettiva/amministrativa non esclude di per sé la utilizzabilità probatoria.
- I divieti di utilizzazione probatoria sono tassativi e non ammettono applicazione analogica di garanzie procedurali penali previste per altri istituti (es. non si estende automaticamente l'art. 63 c.p.p. alle richieste documentali in sede amministrativa).
- Per la configurazione del reato di cui all'art. 3 d.lgs. 74/2000 è necessario provare sia la mendacità della dichiarazione sia il "quid pluris" ingannatorio: se l'atto ingannatorio è stato posto in essere da terzi, occorre dimostrare la consapevolezza e la partecipazione del dichiarante al momento della presentazione.
- Un vizio di travisamento della prova testimoniale da parte del giudice d'appello (attribuzione errata di un comportamento documentale alla parte) è motivo di annullamento e rinvio: la corretta ricostruzione dei fatti è essenziale per distinguere tra reati di diversa gravità (art. 3 vs art. 4).
- In giudizi equivalenti, difendere l'inutilizzabilità di singoli atti richiede indicazione puntuale degli atti viziati e della loro incidenza sulla decisione; eccezioni generiche rischiano di essere ritenute inammissibili o infondate.
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