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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 39832/2022 del 21/10/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

I ricorrenti impugnano la conferma in appello della decisione del Tribunale di Nuoro che, pur avendo dichiarato il proscioglimento per intervenuta prescrizione dei reati a loro ascritti (tra cui la lottizzazione abusiva), aveva disposto la confisca dei beni sequestrati. I ricorrenti contestano: 1) l'interpretazione e l'applicazione da parte della Corte territoriale dei principi stabiliti dalle Sezioni unite n. 13539/2020 (sul valore dell'immediata declaratoria della causa di estinzione ex art.129 c.p.p.); 2) la sussistenza dell'elemento oggettivo e soggettivo della lottizzazione abusiva, sostenendo che le opere erano coperte da autorizzazioni amministrative e che successivi interventi normativi regionali ampliano la nozione di atti legittimanti; 3) l'assenza dell'animus speculativo e la mancata proporzionalità della confisca rispetto alla materialità del fatto.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il ricorso in parte. Ha ritenuto infondati i motivi che negavano in astratto la sussistenza del reato di lottizzazione abusiva (motivi n.2 e n.5), quindi non ha annullato le statuizioni relative al merito penale già dichiarato prescritto. Tuttavia, ha accolto il primo motivo relativo alla illegittimità della confisca lottizzatoria: la Corte ha ritenuto che, nel caso concreto, al momento della maturazione della prescrizione erano già prescritti tutti i reati e l'istruttoria dibattimentale non era sufficientemente completa; non era quindi legittimo proseguire l'acquisizione di elementi probatori dopo il momento estintivo per raggiungere l'accertamento necessario a disporre la confisca. Per tali ragioni la confisca disposta dal Tribunale (e confermata dalla Corte d'appello) è stata annullata senza rinvio. Poiché la confisca è stata ritenuta illegittima, è stato assorbito il tema della proporzionalità della misura.

Norme richiamate

  • art. 44, comma 2, d.P.R. n. 380/2001

    Disciplina la confisca dei terreni e delle opere in caso di accertata lottizzazione abusiva; la Corte interpreta la norma come possibile fonte di confisca anche in assenza di condanna penale, ma subordinata a un valido accertamento dell'illecito nell'ambito di un giudizio che abbia assicurato il contraddittorio e l'acquisizione degli elementi probatori prima dell'eventuale estinzione del reato.

  • art. 129 cod. proc. pen.

    Stabilisce l'obbligo di immediata declaratoria della causa di estinzione del reato (ad es. prescrizione); la Corte richiama la sua valenza costituzionale e precisa che la prosecuzione del processo dopo la manifestazione di una causa estintiva è ammessa solo nei casi previsti dalla legge e quando risulti evidente la possibilità di pronuncia assolutoria dal punto di vista istruttorio (comma 2).

  • Sentenza Sezioni Unite n. 13539/2020

    Le SS.UU. hanno riaffermato il valore costituzionale dell'obbligo di immediata declaratoria della causa di estinzione ex art.129 c.p.p. e hanno limitato la possibilità di proseguire il processo al solo fine di accertare l'illecito urbanistico quando, già dagli atti, risulti evidente la sussistenza di una causa di proscioglimento; le Sezioni unite hanno comunque ammesso la confisca lottizzatoria se l'accertamento è avvenuto nel pieno contraddittorio prima dell'estinzione.

Massime di principio

  • La confisca lottizzatoria ex art.44, comma 2, d.P.R. 380/2001 può essere disposta anche in presenza di una causa di estinzione del reato (es. prescrizione) solo se, prima dell'intervenuta estinzione, il giudice ha acquisito nel pieno contraddittorio gli elementi necessari a un accertamento, anche solo incidentale, degli estremi oggettivi e soggettivi della lottizzazione abusiva.
  • Se la prescrizione o altra causa estintiva matura in corso di giudizio e l'istruttoria non risulta già compiuta alla data dell'evento estintivo, il giudice è tenuto a dichiarare immediatamente l'estinzione e non può proseguire l'acquisizione di prove al solo fine di ottenere la confisca.
  • L'eccezione del cosiddetto processo cumulativo: se alla lottizzazione sono connessi altri reati con termini di prescrizione differenti, la prosecuzione dell'istruttoria per questi ultimi può legittimare l'accertamento della lottizzazione e quindi la confisca, purché l'attività istruttoria utile fosse già compiuta prima che il reato urbanistico si estinguesse.
  • Quando la confisca lottizzatoria non è disposta dal giudice penale per motivi procedurali, misure amministrative autonome (art.30 d.P.R. 380/2001) possono perseguire analoghi interessi pubblicistici; non è dunque sempre necessario il sacrificio dell'interesse pubblico per la tutela dei diritti dell'imputato.
  • In casi analoghi è cruciale verificare il 'momento topico' dell'istruttoria: la data in cui gli elementi conoscitivi necessari per l'accertamento erano già acquisiti determina la legittimità o meno della confisca disposta dopo la prescrizione.

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