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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 39837/2022 del 21/10/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione per cassazione volta a ottenere l'annullamento della sentenza d'appello per (1) inosservanza o erronea applicazione dell'art. 649 c.p.p. (vizio da ne bis in idem), con la censura che le opere contestate nel 2018 sarebbero le stesse già oggetto del precedente procedimento del 2016 e che l'unico elemento nuovo (la recinzione) non sarebbe una novità essendo già esistente; (2) travisamento della prova e manifesta illogicità della motivazione relativamente al mancato accertamento dell'inesistenza di un mutamento di destinazione d'uso, con la tesi che il presunto cambio di destinazione non sarebbe accompagnato da opere e quindi non costituirebbe intervento urbanistico-edilizio né richiederebbe concessione.

La decisione

Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. La Corte di cassazione ha ritenuto che le questioni sollevate erano state adeguatamente affrontate e risolte in fatto dai giudici di merito (Tribunale di Pesaro e Corte di appello di Ancona) e che la Corte di legittimità non è luogo per riconsiderare valutazioni di fatto correttamente motivate. In particolare, è stato accertato che il completamento della recinzione nel 2018 costituiva un "novum" rispetto al sopralluogo del 29/8/2016 e che il ricorrente aveva realizzato una struttura a carattere statico e sede fissa, eccedendo l'autorizzazione temporanea, nonché che si era verificato un mutamento di destinazione d'uso da agricolo a ricettivo-commerciale. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 649 cod. proc. pen.

    Richiama la disciplina del ne bis in idem processuale: se le contestazioni del nuovo procedimento sono identiche a quelle già giudicate, deve essere dichiarato il proscioglimento. La Corte ha ritenuto che qui vi fosse un elemento di novità di fatto (completamento della recinzione e realizzazione di struttura stabile) che esclude l'identità della fattispecie rispetto al precedente procedimento, rendendo pertanto inapplicabile l'art. 649.

  • D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico dell'edilizia), art. 44, comma 1, lett. a), b), c), d)

    Norme relative alle sanzioni per violazioni urbanistiche/edilizie. La sentenza applica tali disposizioni nel quadro dei reati edilizi contestati al ricorrente.

  • D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, art. 23-ter, comma 1

    Ai fini urbanistici, il mutamento di destinazione d'uso rilevante è ogni trasformazione stabile che assegna l'immobile a una diversa categoria funzionale tra quelle previste; tale mutamento può essere configurato anche senza opere edilizie quando la trasformazione sia stabile e non precaria. La Corte ha ritenuto sussistente un mutamento di destinazione da agricolo a ricettivo-commerciale.

  • D. Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, art. 181, comma 1

    Norma citata tra i titoli di reato originari (tutele paesaggistiche e vincoli). La sentenza di merito e quella di legittimità considerano rilevanti anche gli aspetti di tutela del paesaggio/beni culturali se coinvolti.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Prevede l'onere di spese a carico del ricorrente in caso di dichiarazione di inammissibilità del ricorso e la possibilità di irrogare una somma a favore della Cassa delle ammende. La Corte ha disposto il pagamento delle spese e la somma di euro 3.000,00.

  • Corte Costituzionale, sent. 13 giugno 2000, n. 186

    Giurisprudenza costituzionale richiamata sul tema delle conseguenze dell'inammissibilità del ricorso; qui utilizzata per valutare l'assenza di colpa nel proporre il ricorso e giustificare l'applicazione delle sanzioni economiche previste.

Massime di principio

  • Il ne bis in idem processuale (art. 649 c.p.p.) opera solo se nel nuovo procedimento le stesse condotte e lo stesso oggetto sono integralmente coincidenti con il precedente: cambiamenti concreti accertati (anche una recinzione completata) possono costituire "novum" e rendere legittima una nuova contestazione.
  • La Corte di cassazione non riesamina libere valutazioni di fatto e della prova compiute dai giudici di merito, salvo vizi logico-giuridici evidenti. Se la motivazione di merito è coerente e supportata da atti (verbali di sopralluogo, fotografie), la censura in cassazione è inammissibile.
  • Il mutamento di destinazione d'uso è rilevante anche se non accompagnato da opere edilizie: basta una trasformazione stabile e non precaria che assegni l'area a una diversa categoria funzionale ai sensi dell'art. 23-ter del D.P.R. 380/2001.
  • La prova documentale (sopralluoghi ufficiali, verbali e fotografie) è idonea a dimostrare l'esistenza di nuove opere o di una variazione stabile d'uso; contestazioni che si fondano esclusivamente su interpretazioni alternative dei medesimi fatti incontrano difficoltà in sede di legittimità.
  • In caso di ricorso inammissibile la parte può esser condannata al pagamento delle spese e a somme in favore della Cassa delle ammende (art. 616 c.p.p.); occorre valutare con attenzione la fondatezza del ricorso prima di proporlo in cassazione per evitare oneri economici.

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