Cassazione Penale, Sentenza n. 39838/2022 del 21/10/2022
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente impugna la sentenza d'appello per tre censure principali: 1) omissione di motivazione sulla eccezione di carenza di legittimazione di Carmela Busiello e Salvatore Pellegrino a costituirsi parte civile, sollevata in primo grado e reiterata in appello; 2) difformità tra motivazione e dispositivo sul capo E): la motivazione parla di assoluzione perche' i lavori erano completamenti interni non soggetti a titolo abilitativo, mentre il dispositivo recita invece estinzione per prescrizione (formula applicata anche al capo F)); 3) vizio di motivazione in punto di responsabilità per il capo H): la condanna si sarebbe fondata su una presunta confessione risultante da un verbale della polizia municipale, ma il documento effettivo non riporterebbe dichiarazioni del Pellegrino e, inoltre, una dichiarazione resa alla polizia giudiziaria il 10/8/2016 non e' sottoscritta dal dichiarante e, in rito abbreviato, cio' la rende inutilizzabile.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso e ha annullato la sentenza impugnata con rinvio. Ha ritenuto fondati i tre motivi: a) la mancata trattazione della eccezione di legittimazione delle parti civili costituisce palese carenza motivazionale; b) la difformità tra motivazione e dispositivo sul capo E) è da considerare errore materiale riconoscibile, essendo la motivazione inequivoca nell'assoluzione per mancanza di titolo, perciò la Corte d'appello dovrà correggere il dispositivo in sede di rinvio; c) le dichiarazioni non sottoscritte rese alla polizia giudiziaria non potevano essere utilizzate nel giudizio abbreviato per fondare la condanna, pertanto la Corte d'appello dovrà riesaminare la responsabilità conformandosi al principio di diritto richiamato. Il Pubblico Ministero aveva chiesto l'inammissibilità del ricorso, ma la Cassazione lo ha ritenuto fondato e ha disposto il rinvio.
Norme richiamate
art. 80, comma 3, cod. proc. pen.
art. 80, comma 3, cod. proc. pen.
La censura sulla legittimazione delle parti civili era stata sollevata entro il termine previsto dall'art. 80, comma 3; la mancata risposta da parte della Corte e' motivo di annullamento per carenza motivazionale
art. 349, comma 1, cod. pen.
art. 349, comma 1, cod. pen.
Norma indicata come titolo del delitto per il quale la Corte d'appello aveva rideterminato la pena; la Corte di cassazione, pur non entrando nel merito del fatto, ha annullato la sentenza in relazione alla utilizzazione probatoria e alla motivazione che incidono sulla conferma della responsabilità
regola giurisprudenziale sulla prevalenza e contemperazione tra dispositivo e motivazione
Sez. 3, n. 3969 del 25/9/2018, B.; Sez. 5, n. 17808 del 7/4/2022, El Maani
La prevalenza del dispositivo sulla motivazione non è assoluta: se il contrasto è dovuto a un errore materiale manifesto e la motivazione consente di ricostruire chiaramente la volontà del giudice, la motivazione può essere assunta per eliminare l'errore materiale nel dispositivo
principio sulla inutilizzabilità delle dichiarazioni non sottoscritte rese alla polizia giudiziaria nel giudizio abbreviato
Sez. 6, n. 14843 del 17/2/2021, Ferrante; Sez. 1, n. 12752 del 27/2/2019, PG/Marchese
In rito abbreviato le dichiarazioni spontanee rese alla polizia giudiziaria da persona sottoposta alle indagini sono inutilizzabili se non inserite in un atto sottoscritto dal dichiarante; il verbale non sottoscritto non poteva essere usato per la condanna
Massime di principio
- Se il giudice di merito non risponde, neppure implicitamente, a una precisa eccezione processuale sollevata e tempestiva (es. carenza di legittimazione delle parti civili), tale omissione può costituire motivo di annullamento per insufficienza di motivazione
- In caso di contrasto fra motivazione e dispositivo, occorre valutare se il dispositivo contenga un errore materiale riconoscibile: se la motivazione chiarisce inequivocabilmente la volontà del giudice, quella disposizione puo' essere corretta o riqualificata in sede di rinvio
- Nel rito abbreviato non sono utilizzabili, ai fini della decisione, le dichiarazioni rese alla polizia giudiziaria quando non risultino sottoscritte dal dichiarante; la parte che intende far valere dichiarazioni rese in sede di accertamento deve accertarsi della loro formale sottoscrizione
- In appello, quando emergono divergenze documentali sul contenuto di verbali o atti, il giudice deve affrontare esplicitamente tali contrasto probatori e motivare la scelta delle fonti ritenute attendibili; l'omessa decisione sui profili probatori rilevanti giustifica il rinvio
- Chi impugna deve segnalare con precisione la discrepanza tra dispositivo e motivazione (o l'omessa trattazione di censure) per ottenere l'annullamento e il rinvio; il giudice della rimessione dovrà adeguarsi ai principi di diritto indicati dalla Cassazione
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