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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 39839/2022 del 21/10/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione della sentenza del Tribunale di Foggia dell'11/10/2021 che lo aveva dichiarato colpevole della contravvenzione di cui all'art. 256, comma 1, lett. a), d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 (sversamento di deiezioni/liq. contenenti liquami). Il ricorrente deduceva: violazione degli artt. 125, comma 3, c.p.p. e dell'art. 256; plurime censure sulla motivazione (affermazione che la condanna si fondava solo su dichiarazioni dei testi di accusa, meramente impressionistiche); deduzione che il materiale fosse residuante dell'attività di allevamento o sottoprodotto ai sensi dell'art. 184-bis d.lgs. 152/2006 e quindi non rifiuto; mancata considerazione delle abbondanti piogge; contestazione della recidiva e della mancata motivazione sulle attenuanti generiche; censura sulla confisca (inclusa parte di terreno e un'autobotte, anche di proprietà di terzi) e trasformazione del sequestro probatorio in sequestro preventivo; infine, dedotta l'occasionalità della condotta come causa di non rilevanza penale.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto i motivi manifestamente infondati e ha richiamato il perimetro di sindacato di legittimità (controllo della coerenza strutturale della motivazione, divieto di rinnovare la valutazione dei fatti). Ha confermato che il Tribunale ha fornito motivazione congrua basata su risultanze dibattimentali e su esame empirico delle sostanze da parte di testi di polizia giudiziaria (colore, odore, formazione di schiuma), mentre le testimonianze della difesa non hanno sovvertito il quadro probatorio; ha ritenuto infondate le asserzioni non supportate circa la qualificazione come sottoprodotto/residuato e la tesi delle piogge. Ha osservato che, pur essendo stata contestata la recidiva, il giudice di primo grado non l'ha effettivamente applicata; non ha ravvisato errore sulla confisca, che la motivazione specifica ha limitato all'autobotte; il ricorrente non aveva titolo a contestare la posizione di terzo proprietario del mezzo. Ha ritenuto inoltre che la occasionalità della condotta non escluda di per sé la rilevanza penale. Ha condannato il ricorrente alle spese e al versamento di euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 (Testo unico ambientale)

    art. 256, comma 1, lett. a); art. 184-bis

    L'art. 256 è stato applicato per la contravvenzione di sversamento di rifiuti; la Corte osserva che la qualificazione del materiale come sottoprodotto ai sensi dell'art. 184-bis richiede il rispetto di rigorosi presupposti normativi e l'apporto probatorio specifico, non supplibile da mere affermazioni difensive.

  • codice di procedura penale

    art. 125, comma 3; art. 321, comma 1 e comma 2; art. 616, comma 4

    Art. 125 c.p.p.: il ricorso lamentava violazione procedurale, ma la Corte ha richiamato il limite del sindacato di legittimità (verifica della coerenza logico-argomentativa della motivazione). Art. 321 c.p.p.: contestata la trasformazione del sequestro probatorio in preventivo, ma la Corte ha ritenuto che la motivazione chiarisca la portata della misura ablativa (limitata all'autobotte). Art. 616 c.p.p., comma 4: applicato per l'onere delle spese e il versamento alla Cassa delle ammende, con determinazione in euro 3.000,00.

Massime di principio

  • La Corte di Cassazione sindaca la coerenza e la completezza logico-argomentativa della motivazione, ma non può rinnovare la valutazione degli elementi di fatto né sostituirsi al giudice di merito.
  • Le dichiarazioni e l'esame empirico dei testi di polizia giudiziaria (descrizione di colore, odore, formazione di schiuma) possono costituire elemento probatorio idoneo a qualificare una sostanza come rifiuto, se adeguatamente motivate.
  • La qualificazione di materiali come 'sottoprodotti' o 'residui' dell'attività agricola ai sensi dell'art. 184-bis richiede il rispetto di presupposti normativi specifici e va provata con elementi istruttori puntuali; semplici asserzioni difensive non sono sufficienti in sede di cassazione.
  • La contestazione della recidiva su una contravvenzione deve tradursi in applicazione concreta per arrecare pregiudizio; la mancata applicazione da parte del giudice di merito rende la censura priva di rilevanza.
  • La mancata richiesta, in sede di discussione, di circostanze attenuanti significa che l'omessa pronuncia non è necessariamente vizio di motivazione.
  • L'eventuale confisca o misura ablativa deve risultare chiaramente motivata e specificata; se la motivazione chiarisce la limitazione della misura (es. solo l'autobotte), il ricorso non può fondarsi su una diversa interpretazione del dispositivo.
  • La mera occasionalità della condotta non esclude automaticamente la rilevanza penale: un atto occasionale può integrare gli elementi dell'illecito se di per sé idoneo a violare la norma.

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