Cassazione Civile, Ordinanza n. 29211/2024 del 12/11/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La società impugnava in cassazione la sentenza della CTR Lombardia che aveva confermato il rigetto dell'appello avverso un avviso di accertamento relativo al periodo d'imposta 2015, con recupero a tassazione di maggiori IRES, IRAP e IVA e relative sanzioni. Con l'unico motivo denunciava violazione e falsa applicazione dell'art. 109 d.P.R. 917/1986 e dell'art. 2697 c.c., nonché error in procedendo per asserita motivazione apparente e violazione degli artt. 36, comma 2, D.Lgs. 546/1992 e 112 c.p.c. Sosteneva che il giudice di appello avesse applicato erroneamente i criteri di inerenza e competenza dei costi, avesse indebitamente invertito l'onere della prova ponendolo a suo carico senza indicazioni dell'Ufficio sul diverso periodo fiscale di imputazione dei costi, e avesse motivato in modo meramente apparente limitandosi a richiamare principi giurisprudenziali e a valorizzare la mancata produzione di fatture e prova dei pagamenti. La Corte ha ritenuto che le censure mirassero in realtà a una rivalutazione del merito e delle risultanze probatorie, non consentita in sede di legittimità; ha inoltre ribadito che, ai fini della deducibilità dei costi e della detrazione IVA, il contribuente deve provare l'esistenza, l'inerenza e la concreta destinazione del costo all'attività d'impresa, mentre la sola contabilizzazione o la produzione di contratti di appalto non bastano a dimostrare l'effettività della prestazione e l'inerenza.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile la censura sostanziale prospettata dalla ricorrente, ritenendo che si risolvesse in una sollecitazione a riesaminare il merito e la valutazione delle prove. Ha comunque chiarito che la CTR aveva correttamente applicato l'art. 109 TUIR e il principio secondo cui l'onere di provare l'inerenza e la deducibilità dei costi grava sul contribuente; nel caso concreto, la documentazione prodotta era stata ritenuta insufficiente perché generica e priva di fatture, pagamenti e altri elementi idonei a dimostrare l'effettività delle prestazioni e la loro connessione con l'attività d'impresa. Il ricorso è stato quindi rigettato, con condanna della società alle spese, al pagamento di ulteriore somma ex art. 96 c.p.c. e al versamento in favore della cassa delle ammende, oltre agli ulteriori adempimenti di cui al d.P.R. 115/2002.
Norme richiamate
art. 109 d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917
I costi sono deducibili solo se rispondono ai requisiti di competenza, certezza, determinabilità e inerenza; l'inerenza va provata dal contribuente.
L'onere di provare i fatti costitutivi della pretesa tributaria grava sull'Amministrazione, mentre spetta al contribuente provare i fatti modificativi, impeditivi o estintivi, come l'esistenza di costi deducibili e la loro inerenza.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
È la norma invocata per la dedotta violazione di legge nell'applicazione dell'art. 109 TUIR e dell'art. 2697 c.c.
art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.
È la norma invocata per il dedotto error in procedendo e il vizio di motivazione apparente.
art. 36, comma 2, D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
Richiamato per denunciare una motivazione asseritamente insufficiente o apparente della sentenza tributaria.
Richiamato in relazione alla prospettata violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato.
Richiamato nel procedimento di definizione anticipata e nella successiva trattazione in camera di consiglio.
Utilizzato per la condanna al pagamento di una somma ulteriore in favore della controparte per la proposizione/gestione della lite ritenuta infondata.
Utilizzato per la condanna al pagamento di una somma in favore della cassa delle ammende.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
Richiamato per dare atto dei presupposti del raddoppio del contributo unificato o comunque dell'ulteriore versamento dovuto.
Massime di principio
- In sede di legittimità non è consentito sollecitare una nuova valutazione del materiale probatorio o una diversa ricostruzione dei fatti già apprezzati dal giudice di merito.
- Ai fini della deduzione dei costi e della detrazione dell'IVA, il contribuente deve provare non solo l'esistenza del costo, ma anche la sua inerenza all'attività d'impresa e la concreta riferibilità della spesa alla produzione di ricavi.
- La sola contabilizzazione del costo o la mera produzione di un contratto di appalto non sono, di per sé, sufficienti a dimostrare l'effettività della prestazione e il requisito dell'inerenza; occorre documentazione idonea, compresi fatture e pagamenti o elementi equipollenti.
- Quando l'Amministrazione contesta la deducibilità di costi per difetto di certezza, inerenza e determinabilità, il contribuente deve fornire una prova documentale adeguata e specifica; la documentazione generica o lacunosa impedisce la deduzione.
- La motivazione della decisione tributaria è sufficiente quando consente di comprendere l'iter logico seguito dal giudice e si confronta, anche sinteticamente, con gli elementi probatori decisivi.
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