Sentenza del 11/03/2015 n. 4859 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società contestava due avvisi di accertamento relativi agli anni 1999 e 2000, con cui l'Amministrazione aveva recuperato l'IVA ritenuta dovuta per l'illegittima applicazione del regime del margine alle autovetture acquistate da società estere. In Cassazione la ricorrente deduceva, da un lato, una violazione delle norme processuali per la mancata concessione del rinvio dell'udienza e, dall'altro, la violazione della disciplina sul regime IVA del margine, sostenendo che la dichiarazione del cedente estero in fattura fosse sufficiente a legittimarne l'applicazione.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Il primo motivo è stato dichiarato inammissibile perché la società non aveva trascritto gli atti necessari a consentire alla Corte di verificare la denunciata tardività della comunicazione dell'udienza. Il secondo motivo è stato ritenuto infondato: il regime del margine è speciale e derogatorio e richiede che il cedente abbia assolto definitivamente l'IVA senza poterla detrarre. La mera indicazione formale in fattura non è sufficiente. Gli elementi risultanti dai libretti di circolazione, dai quali emergeva che le auto erano state intestate a società europee soggette al regime ordinario IVA, costituivano una presunzione della detrazione dell'IVA a monte. La società non ha fornito prova contraria. È stata inoltre condannata al pagamento delle spese di giudizio, liquidate in 5.500 euro oltre alle spese prenotate a debito.
Norme richiamate
D.L. n. 41 del 1995, art. 36, convertito nella L. n. 85 del 1995
L'IVA sulla rivendita dei beni usati è "commisurata alla differenza tra il prezzo dovuto dal cessionario del bene e quello relativo all'acquisto, aumentato delle spese di riparazione e di quelle accessorie".
Il regime del margine è un regime speciale e derogatorio, applicabile solo quando il bene sia stato acquistato da un soggetto che abbia assolto definitivamente l'IVA senza poterla detrarre, oppure che abbia operato a sua volta secondo il regime del margine.
D.Lgs. n. 546 del 1992, artt. 31 e 61
L'avviso di fissazione dell'udienza deve essere comunicato alle parti costituite almeno trenta giorni liberi prima dell'udienza.
La violazione della disciplina sulla comunicazione dell'udienza deve essere dedotta in Cassazione mediante indicazione e trascrizione degli elementi indispensabili per verificare concretamente il vizio; in mancanza, la censura è inammissibile.
Sono state richiamate dalla ricorrente in relazione ai presunti vizi processuali, ma la censura è stata dichiarata inammissibile per difetto di autosufficienza.
Gli elementi oggettivi relativi alla provenienza delle autovetture e alla natura delle attività svolte dai precedenti proprietari possono fondare una presunzione semplice circa l'avvenuta detrazione dell'IVA a monte.
Art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 4
Disciplina i motivi di ricorso per cassazione relativi, rispettivamente, alla violazione di legge e agli errori processuali dedotti dalla società.
Massime di principio
- Il regime IVA del margine non può essere applicato sulla base della sola regolarità formale della fattura o della dichiarazione del cedente: il contribuente deve poter dimostrare sostanzialmente che l'IVA a monte non sia stata detratta dal cedente.
- Quando l'Amministrazione fornisce elementi oggettivi incompatibili con il regime del margine, l'onere di provare i presupposti dell'agevolazione ricade sul contribuente-acquirente, soprattutto se è un operatore professionale del settore.
- La provenienza del bene da un'impresa soggetta al regime ordinario IVA può costituire un serio indizio dell'avvenuta detrazione dell'imposta e, in assenza di prova contraria, giustificare il recupero dell'IVA ordinaria.
- Chi deduce in Cassazione un vizio processuale deve indicare e trascrivere gli atti e i dati necessari a dimostrarne la decisività; una contestazione generica è inammissibile.
- Per applicare correttamente un regime fiscale speciale è necessario verificare preventivamente i requisiti sostanziali dell'operazione e conservare documentazione idonea a dimostrarli.
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