Sentenza del 23/11/2022 n. 34539 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Impugnazione della determinazione della rendita catastale di un parco eolico: la società deduceva che la torre eolica costituisce elemento di impiantistica funzionale al processo produttivo (aerogenerazione) e pertanto deve essere esclusa dalla stima diretta ai sensi della L. n. 208/2015, art. 1, comma 21.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo di ricorso ritenendo che la questione centrale è la effettiva funzionalità della torre al processo di produzione dell'energia. Ha cassato la sentenza della Commissione tributaria regionale (che aveva ritenuto la torre inseribile nella stima per le sue caratteristiche di solidità e immobilizzazione), rigettato gli altri motivi, e rinviato la causa alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Basilicata in diversa composizione per il riesame conforme al principio di diritto indicato dalla Corte di cassazione.
Norme richiamate
L. 28 dicembre 2015, n. 208, art. 1, comma 21
A decorrere dal 1 gennaio 2016, la determinazione della rendita catastale degli immobili a destinazione speciale e particolare, censibili nelle categorie catastali dei gruppi D ed E, è effettuata, tramite stima diretta, tenendo conto del suolo e delle costruzioni, nonchè degli elementi ad essi strutturalmente connessi che ne accrescono la qualità e l'utilità, nei limiti dell'ordinario apprezzamento. Sono esclusi dalla stessa stima diretta macchinari, congegni, attrezzature ed altri impianti, funzionali allo specifico processo produttivo.
La norma esclude dalla stima diretta i macchinari e gli impianti funzionali al processo produttivo indipendentemente dal fatto che siano stabilmente infissi al suolo; pertanto la rilevanza catastale della torre eolica dipende dalla sua specifica strumentalità/funzionalità rispetto al processo di generazione di energia.
D.P.R. 13 giugno 1949, n. 1142, art. 28, comma 2
Indica il metodo del costo di ricostruzione come criterio di stima utilizzato dall'amministrazione; la Corte ha ritenuto legittimo l'uso di tale metodo purché correttamente computati gli elementi rilevanti.
Circolare Agenzia del Territorio n. 6 del 30 novembre 2012
Fornisce indicazioni tecnico-estimative per la determinazione della rendita degli immobili speciali; è stata richiamata come fonte di elementi di computo, ma la sua applicazione è subordinata al rispetto della disciplina legislativa sopravvenuta (L. n. 208/2015).
L. 23 dicembre 2014, n. 190, art. 1, comma 244
Norma richiamata che ha contribuito a normativizzare indicazioni tecniche (come la circolare), integrando il quadro normativo di riferimento per la determinazione della rendita catastale.
R.D.L. 13 aprile 1939, n. 652, art. 4
Definizione di 'immobile urbano' e quadro normativo di rilevanza catastale entro il quale si colloca l'interpretazione della L. n. 208/2015.
D.M. 2 gennaio 1998, n. 28, art. 2, comma 3
Nozione di unità immobiliare utilizzata nel contesto della determinazione catastale e richiamata come parte del quadro normativo applicabile.
D.L. 8 marzo 2005, n. 44, art. 1-quinquies (conv. L. n. 88/2005)
Riferimento normativo che in passato aveva già considerato rilevanti certe strutture ai fini della rendita (es. centrali elettriche), utile per il raffronto interpretativo sulla rilevanza degli elementi costruttivi degli impianti.
Richiamato in relazione all'idea di 'immobilizzazione al suolo'; la Corte segnala che l'ancoraggio non è decisivo se l'elemento è funzionalmente impiegato nel processo produttivo.
Massime di principio
- La L. n. 208/2015 esclude dalla stima catastale i macchinari e gli impianti funzionali al processo produttivo indipendentemente dalla loro stabilità o ancoraggio al suolo: la valutazione deve privilegiare la strumentalità rispetto alla mera consistenza fisica.
- La caratteristica di 'immobilizzazione' (stabilità, solidità, consistenza volumetrica) non è di per sé sufficiente a classificare un elemento come costruzione imponibile se tale elemento svolge una funzione produttiva essenziale.
- Spetta al giudice del merito accertare, sulla base dell'istruttoria, se la torre eolica svolge una funzione attiva e essenziale nel processo di aerogenerazione (es.: contributo strutturale alla resistenza alle forze del vento, ruolo nel rendimento della macchina) oppure solo una funzione passiva di sostegno; in quest'ultimo caso la torre può essere assoggettata alla stima.
- L'amministrazione può adottare il metodo del costo di ricostruzione e utilizzare riferimenti tecnici e prezziari, ma tali criteri non possono elidere l'applicazione della norma che esclude gli impianti funzionali dalla base imponibile.
- Le circolari amministrative sono utili per i criteri tecnici ma non prevalgono sulla legge: in caso di contrasto prevale l'interpretazione legislativa (L. n. 208/2015).
- In sede contenziosa occorre un'analisi componente per componente (navicella, rotore, torre, plinto, cavi, centraline) per stabilire quali parti sono impiantistiche funzionali e quindi escluse dalla stima e quali invece concorrono alla determinazione della rendita.
- Se il giudice di merito omette di valutare specifiche censure critiche (es. sproporzione voci di costo), la Cassazione può censurare per motivazione insufficiente o per omessa valutazione e disporre il rinvio per un nuovo esame.
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