Cassazione Civile, Ordinanza n. 35472/2023 del 19/12/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente (proprietari)
La controversia
Due proprietari avevano chiesto alla Corte d'appello la determinazione dell'indennità di espropriazione e dell'indennità di occupazione legittima per terreni occupati dal Comune per la realizzazione di una pista di elisoccorso. Il Comune aveva opposto che l'indennità provvisoria era stata accettata dai proprietari, con conseguente preclusione dell'opposizione alla stima. La Corte d'appello aveva invece ritenuto che la nota del 21 marzo 2007, pur contenendo una dichiarazione di accettazione, fosse condizionata alla modifica della procedura espropriativa e all'estensione dell'espropriazione alle aree residue inutilizzabili, quindi integrasse una controproposta e non una definitiva accettazione. Il Comune ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, deducendo violazione degli artt. 1326 c.c., 16, 20 e 54 d.P.R. n. 327/2001 e 29 d.lgs. n. 150/2011, sostenendo che la dichiarazione del 2007 doveva essere interpretata come accettazione dell'indennità provvisoria e che, in caso di espropriazione parziale, il proprietario avrebbe solo un interesse legittimo a chiedere l'estensione dell'espropriazione alle porzioni residue; pertanto l'accettazione avrebbe precluso l'opposizione alla stima. In memoria, i controricorrenti hanno anche eccepito l'invalidità della procura speciale del ricorso per cassazione; la Corte ha respinto tale eccezione, ritenendo valida la procura apposta su foglio separato e materialmente congiunto all'atto, secondo l'orientamento recente sulla specialità della procura.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondata l'eccezione di nullità della procura speciale e ha giudicato infondato il motivo di ricorso perché volto a sollecitare una diversa interpretazione, in fatto, della volontà manifestata dai proprietari nella nota del 2007, attività riservata al giudice di merito. Ha condiviso la lettura della Corte d'appello secondo cui la dichiarazione era condizionata all'eventuale estensione dell'espropriazione all'intero fondo e dunque non costituiva accettazione definitiva dell'indennità provvisoria. Ha inoltre ritenuto corretta la valorizzazione dell'art. 25 della legge n. 2359/1865 sulla possibilità di subordinare l'accettazione del prezzo agli effetti delle osservazioni presentate, e ha considerato irrilevante il richiamo del Comune all'interesse legittimo dei proprietari, trattandosi di profilo non decisivo sulla questione privatistica dell'accettazione dell'indennità. Il Comune è stato condannato alle spese e al versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
La procura alle liti per il giudizio di cassazione è valida se la firma per autentica del difensore su foglio separato è materialmente congiunta all'atto, anche se conferita in un momento o in un luogo diverso da quello indicato nel ricorso, purché risulti riferibile al giudizio di cassazione.
Il requisito della specialità della procura per il ricorso per cassazione è soddisfatto dalla collocazione topografica della procura materialmente congiunta all'atto.
Nei casi dubbi la procura deve essere interpretata nel senso che consenta alla parte di ottenere l'effetto utile dell'atto.
Richiamato quale criterio di conservazione dell'atto processuale in caso di dubbio sulla validità della procura.
Richiamato dal ricorrente per sostenere che vi fosse stata accettazione dell'indennità, ma la Corte ha ritenuto la questione risolta in fatto mediante l'interpretazione della dichiarazione dei proprietari.
Richiamato tra le norme asseritamente violate in tema di procedimento espropriativo e determinazione dell'indennità.
Richiamato tra le norme asseritamente violate in tema di accettazione dell'indennità espropriativa.
Richiamato tra le norme asseritamente violate in relazione all'opposizione alla stima e alla determinazione giudiziale dell'indennità.
Richiamato tra le norme asseritamente violate in tema di opposizione alla stima dell'indennità di espropriazione.
art. 25 l. n. 2359/1865
La Corte lo richiama per affermare che l'accettazione del prezzo può essere subordinata agli effetti delle osservazioni presentate nell'atto di accettazione.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
La Corte dà atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione la procura speciale è valida quando, pur redatta su foglio separato, sia materialmente congiunta al ricorso e non risulti in modo inequivoco la sua non riferibilità al giudizio di cassazione; in caso di dubbio opera un criterio di conservazione dell'atto.
- La qualificazione di una dichiarazione come accettazione o controproposta dipende dall'interpretazione della volontà negoziale compiuta dal giudice di merito e non è sindacabile in cassazione se sorretta da motivazione non illogica.
- Laddove l'adesione all'indennità sia espressamente o implicitamente subordinata a una modifica del procedimento espropriativo o all'estensione dell'ablazione alle porzioni residue, non può parlarsi di accettazione definitiva dell'indennità provvisoria.
- In tema di espropriazione parziale, la presenza di aree residue inutilizzabili può essere oggetto di osservazioni e di richiesta di estensione della procedura, e la valutazione della loro incidenza sull'indennità segue la concreta manifestazione di volontà del proprietario.
- Il richiamo a qualificazioni pubblicistiche dell'interesse del proprietario è irrilevante quando la controversia riguarda, in concreto, l'efficacia di un atto di accettazione dell'indennità e la conseguente possibilità di proporre opposizione alla stima.
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