Salta al contenuto
ordinanza_penale

Cassazione Penale, Ordinanza n. 23015/2025 del 18/06/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (amministrazione)

La controversia

La controversia riguarda il diniego di ammissione al patrocinio a spese dello Stato in un procedimento penale. L'interessato aveva proposto opposizione avverso il provvedimento di rigetto emesso dal G.U.P. del tribunale competente; l'opposizione era stata respinta dal tribunale. Con il ricorso per cassazione, proposto nell'interesse dell'istante, si deducevano: violazione ed errata applicazione degli artt. 2729 c.c. e 651 c.p.p. in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.; violazione e falsa applicazione degli artt. 75, comma 4, e 76, comma 2, d.P.R. 115/2002; vizi di motivazione. In sostanza si contestava la mancata prova della stabile convivenza rilevante ai fini reddituali, la prova del reddito che si assumeva percepito dal ricorrente e il mancato riferimento alla sola frazione di reddito corrispondente al periodo di effettiva convivenza. La Corte non è entrata nel merito di tali censure, dichiarando il ricorso inammissibile perché proposto con il rito civile anziché con le modalità previste dal rito penale: il ricorso per cassazione avverso il provvedimento sull'opposizione al rigetto dell'istanza di patrocinio doveva essere presentato nella cancelleria del giudice che ha emesso il provvedimento, ai sensi degli artt. 582 e 583 c.p.p., mentre nel caso di specie era stato depositato con atto non conforme a tale disciplina. La Corte ha quindi applicato l'art. 591, comma 1, lett. c), c.p.p. e, ravvisata la colpa nella causa di inammissibilità, ha condannato il ricorrente anche alla sanzione pecuniaria ex art. 616 c.p.p.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che, pur essendo il provvedimento impugnato relativo a un procedimento penale, l'impugnazione era stata proposta con modalità proprie del rito civile, invece che con il deposito presso la cancelleria del giudice che aveva emesso il provvedimento, come richiesto dagli artt. 582 e 583 c.p.p. L'inosservanza delle forme di presentazione dell'impugnazione ha determinato l'inammissibilità ex art. 591, comma 1, lett. c), c.p.p. Conseguentemente, non essendo ravvisabile assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 2729 c.c.

    Richiamato come norma asseritamente violata in relazione alla valutazione delle presunzioni sulla convivenza e sul reddito, ma non esaminato nel merito per l'inammissibilità del ricorso.

  • art. 651 c.p.p.

    Richiamato dal ricorrente quale parametro di censura, senza scrutinio di merito per la declaratoria di inammissibilità.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    Indicata dal ricorrente come base del motivo di ricorso, ma il rimedio è stato ritenuto proposto con rito non corretto.

  • art. 75, comma 4, d.P.R. 115/2002

    Richiamato in relazione ai requisiti per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, segnatamente al profilo reddituale e della convivenza.

  • art. 76, comma 2, d.P.R. 115/2002

    Richiamato in relazione alla determinazione del reddito rilevante ai fini del patrocinio a spese dello Stato.

  • art. 99 d.P.R. 115/2002

    Norma sul termine per proporre il ricorso; la Corte rileva che, pur essendo stato depositato nel termine, ciò non sana il vizio di forma relativo al luogo/modalità di presentazione.

  • art. 582 c.p.p.

    Indicato come disposizione che impone il deposito dell'impugnazione nella cancelleria del giudice che ha emesso il provvedimento impugnato; la sua inosservanza comporta inammissibilità.

  • art. 583 c.p.p.

    Richiamato insieme all'art. 582 c.p.p. quale disciplina delle modalità di presentazione dell'impugnazione.

  • art. 591, comma 1, lett. c), c.p.p.

    Applicato per sanzionare l'inammissibilità derivante dall'inosservanza delle disposizioni sui tempi e modi di presentazione dell'impugnazione.

  • art. 616 c.p.p.

    Utilizzato per la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende in assenza di colpa nella causa di inammissibilità.

  • art. 582 e 583 c.p.p.

    La Corte ribadisce che il ricorso avverso il provvedimento sull'opposizione al rigetto del patrocinio a spese dello Stato deve essere presentato secondo tali norme del rito penale, non secondo il rito civile.

Massime di principio

  • Nel procedimento relativo al patrocinio a spese dello Stato in ambito penale, l'impugnazione segue le regole del rito penale e non quelle del rito civile.
  • Il ricorso per cassazione contro il provvedimento che decide sull'opposizione al rigetto dell'istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato deve essere depositato nella cancelleria del giudice che ha emesso il provvedimento, secondo gli artt. 582 e 583 c.p.p.
  • L'inosservanza delle modalità di presentazione dell'impugnazione integra una causa di inammissibilità ai sensi dell'art. 591, comma 1, lett. c), c.p.p., anche se il ricorso sia stato notificato alle controparti e depositato nel termine previsto dalla disciplina speciale.
  • La mancata osservanza delle forme di proposizione del ricorso non consente l'esame dei motivi di merito concernenti i requisiti reddituali o familiari per il patrocinio a spese dello Stato.
  • In caso di inammissibilità del ricorso senza assenza di colpa nella determinazione della causa, segue la condanna alle spese processuali e alla sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende ex art. 616 c.p.p.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiInutilizzabilità della prova

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.