Cassazione Civile, Ordinanza n. 20909/2021 del 21/07/2021
Sintesi
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Favorevole al resistente (acquirente)
La controversia
La controversia nasce da un preliminare di compravendita del 21 maggio 2002 relativo al trasferimento del 50% di un immobile sito in Maranello. Il promissario acquirente agì per ottenere una sentenza costitutiva ex art. 2932 c.c. La promittente venditrice si oppose, contestando la validità dell'accordo e negando di aver ricevuto la caparra confirmatoria, pur non disconoscendo l'autenticità delle firme. Il Tribunale accolse la domanda; la Corte d'appello confermò. In cassazione la venditrice propose cinque motivi: 1) violazione dell'art. 169, comma 2, c.p.c. per avere la Corte d'appello utilizzato documenti contenuti nel fascicolo di parte dell'appellato, in particolare la concessione in sanatoria, asseritamente depositato tardivamente; 2) violazione delle norme sulla regolarità urbanistica e dell'art. 2932 c.c. perché la concessione in sanatoria si riferirebbe ad altro immobile; 3) omesso esame di un fatto decisivo, sempre sulla pretesa riferibilità della sanatoria a un bene diverso; 4) violazione degli artt. 1362, 2725 e 2726 c.c. per aver attribuito valore alla firma apposta a margine del contratto come quietanza e per aver valorizzato la scrittura integrativa del 15 luglio 2002; 5) violazione dell'art. 91 c.p.c. sulle spese, sostenendo che, in ragione della nullità della sentenza di primo grado per la questione urbanistica, le spese avrebbero dovuto essere regolate diversamente.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato tutti i motivi. Ha ritenuto infondata la censura sul deposito tardivo del fascicolo di parte, osservando che la tardiva riconsegna non è sanzionata da alcuna norma con l'inutilizzabilità dei documenti e che, nel caso concreto, il deposito era comunque avvenuto prima dell'udienza di discussione, consentendo il contraddittorio. Ha dichiarato inammissibili i motivi relativi alla sanatoria urbanistica perché diretti a contestare un accertamento di fatto riservato al giudice di merito, il quale aveva verificato che la concessione in sanatoria riguardava proprio il villino promesso in vendita e non un immobile diverso. Ha dichiarato inammissibile anche la censura sulla firma marginale e sulla quietanza, perché non colpiva la ratio decidendi: la Corte d'appello aveva infatti fondato la decisione in modo assorbente sulla successiva scrittura del 15 luglio 2002, sottoscritta da entrambe le parti, che confermava gli accordi del preliminare. Infine, ha ritenuto infondato il motivo sulle spese, affermando che, in caso di conferma della sentenza di merito e in assenza di specifica impugnazione del capo sulle spese, il giudice d'appello non può modificarne la regolazione; pertanto correttamente era stata applicata la soccombenza. Il ricorso è stato quindi integralmente respinto, con condanna della ricorrente alle spese e al pagamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
Consente al promissario acquirente di ottenere una sentenza costitutiva che tenga luogo del contratto definitivo non concluso, ove ne ricorrano i presupposti.
La tardiva riconsegna del fascicolo di parte non comporta, di per sé, una sanzione di inutilizzabilità dei documenti in esso contenuti.
Il deposito del fascicolo prima dell'udienza di discussione, dopo lo scambio delle comparse conclusionali, è stato ritenuto idoneo a consentire la decisione e il contraddittorio.
Richiamato quale norma sulla regolarità urbanistica dell'immobile ai fini della domanda ex art. 2932 c.c.
Richiamato quale disciplina della conformità/ regolarità urbanistica dell'immobile venduto.
Richiamato nel motivo di ricorso, ma non applicato in senso favorevole alla ricorrente perché la Corte ha ritenuto risolutivo l'accertamento di fatto del giudice di merito.
Richiamato in relazione all'interpretazione del contratto, ma la censura è stata reputata inammissibile per mancata attinenza alla ratio decidendi.
Richiamato in tema di prova del pagamento, ma la doglianza non ha superato il rilievo assorbente della scrittura successiva confermativa.
Richiamato in tema di prova del pagamento/quietanza, ma la Corte non vi ha fondato l'accoglimento del motivo.
Le spese seguono la soccombenza; in appello, in assenza di specifico motivo sul capo spese e in caso di conferma della decisione di merito, non è consentita una nuova regolazione d'ufficio delle spese.
art. 13, comma 1-quater, DPR 115/2002
È stato dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
art. 13, comma 1-bis, DPR 115/2002
Richiamato quale parametro per l'ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- La tardiva restituzione del fascicolo di parte non determina automaticamente l'inutilizzabilità dei documenti ivi contenuti, quando la legge non prevede espressamente una sanzione processuale e il deposito avvenga comunque in tempo utile a garantire il contraddittorio e la decisione.
- Le censure di legittimità che contestano la valutazione della riferibilità di un documento a un determinato immobile o la ricostruzione della regolarità urbanistica sono inammissibili se mirano, in realtà, a rimettere in discussione accertamenti di fatto compiuti dal giudice di merito.
- Il motivo di ricorso per cassazione deve colpire la ratio decidendi effettiva della sentenza impugnata: se la decisione è fondata in modo assorbente su una successiva scrittura confermativa dell'accordo, diventano ininfluenti le censure sulla validità o sul valore probatorio di elementi precedenti.
- In sede di regolazione delle spese, il giudice d'appello può rideterminare il capo sulle spese d'ufficio solo se riforma, in tutto o in parte, la decisione di merito; se invece conferma la sentenza impugnata, la modifica delle spese richiede uno specifico motivo di gravame sul relativo capo.
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