Cassazione Civile, Ordinanza n. 07692/2025 del 23/03/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia nasce da separati avvisi di accertamento per gli anni d’imposta 1985 e 1986 notificati in origine a una società di fatto e, in parallelo, al socio al 50% della medesima società. La società e l’altro socio avevano definito le rispettive posizioni mediante condono; il socio odierno, invece, non aveva aderito ai condoni e aveva impugnato il proprio avviso. Dopo una precedente cassazione per mancato litisconsorzio necessario tra soci e società, il giudizio era stato riassunto. I giudici di merito avevano ritenuto che il condono perfezionato dalla società spiegasse effetti anche nei confronti del socio, rideterminando la pretesa IRPEF su base coerente con l’imponibile societario. L’Agenzia delle Entrate ha impugnato tale decisione per violazione dell’art. 16 della L. n. 289/2002 e dell’art. 5 TUIR, sostenendo che il condono della società per l’ILOR non poteva estendersi alla diversa pretesa IRPEF nei confronti del socio, in assenza di solidarietà tributaria tra i due soggetti e per la diversità delle imposte coinvolte.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondato l’unico motivo di ricorso. Ha affermato che l’estinzione del giudizio relativo all’avviso notificato alla società non si comunica automaticamente al distinto giudizio relativo all’avviso notificato al socio, perché non si è in presenza di solidarietà tributaria. Nel caso concreto, inoltre, le imposte erano diverse: ILOR nei confronti della società e IRPEF nei confronti del socio. Ne è seguita la cassazione della sentenza impugnata con rinvio alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del Lazio, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese.
Norme richiamate
art. 16 della l. n. 289 del 2002
Il condono fiscale perfezionato dalla società non produce automaticamente effetti estensivi nel separato giudizio relativo all’accertamento notificato al socio, quando la pretesa riguarda un’imposta diversa e manca un vincolo di solidarietà tributaria.
La norma è richiamata per contestare la ricostruzione del reddito imputato al socio, ma la Corte valorizza soprattutto la distinzione tra il rapporto tributario della società e quello del socio e l’assenza di automatica comunicazione degli effetti del condono.
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c.
Costituisce il parametro del motivo di ricorso per violazione di legge.
Richiamata come normativa di condono riferita agli avvisi emessi nei confronti dell’altro socio.
Richiamata come base del condono perfezionato dalla società di fatto.
Massime di principio
- L’estinzione o definizione agevolata del giudizio relativo all’avviso di accertamento emesso nei confronti della società non si estende automaticamente al separato giudizio promosso contro il socio, se non ricorre un rapporto di solidarietà tributaria.
- La diversità dell’imposta pretesa nei confronti della società e di quella pretesa nei confronti del socio esclude la comunicazione degli effetti del condono tra i due rapporti tributari.
- In materia di accertamenti a carico di società di persone o assimilate e dei soci, la valutazione degli effetti di un condono va compiuta distinguendo rigorosamente i distinti rapporti d’imposta e il relativo soggetto passivo.
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